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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Castelvetrano Selinunte - 12 febbraio 2015 [3986203]

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[doc. web n. 3986203]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Castelvetrano Selinunte - 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 26 marzo 2013 n. 7655/84600 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Castelvetrano Selinunte, con sede in Castelvetrano Selinunte (TP), piazza Umberto I n.35 (C.F. 81001210814), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in tre ordinanze sindacali (n. 40 dell´ 11 marzo 2009, n.45 del 19 marzo 2009 e n.47 del 25 marzo 2009) con cui venivano disposti i ricoveri urgenti per trattamento sanitario obbligatorio con indicazione dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) e di residenza dei soggetti interessati corredati della patologia sofferta;

VISTO il provvedimento n. 94 del 7 marzo 2013 pubblicato sul sito www.gpdp.it (doc. web n. 2322055) con il quale il Garante ha rilevati l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto  la data da cui decorre il termine di legge di novanta giorni per la notificazione della contestazione deve essere individuata nel giorno 7 marzo 2013 data in cui il Garante, con l´adozione del citato provvedimento n. 94, ha definito l´istruttoria accertando definitivamente anche la violazione oggetto di contestazione;

RILEVATO che il Comune di Castelvetrano Selinunte ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell´Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Castelvetrano Selinunte, con sede in Castelvetrano Selinunte (TP), piazza Umberto I n.35 (C.F. 81001210814), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia