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Diritto di accesso - Richiesta di accesso ai dati e sospetta violazione ulteriori norme della L. n. 675/1996 - 16 marzo 1999 [39789]

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[doc. web n. 39789]

Diritto di acceasao - Richiesta di accesso ai dati e sospetta violazione ulteriori norme della L. n. 675/1996 - 16 marzo 1999

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice Presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 17 febbraio 1999, presentato dalla interessata nei confronti di un titolare del trattamento, e relativo alla richiesta di accesso ai dati personali della ricorrente stessa formulata il 5 gennaio 1999, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996;

VISTA la nota n. ... del ..., con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso ai sensi dell´art. 19, comma 1, lett. c), del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, mediante la presentazione di un nuovo ricorso con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge;

VISTO il nuovo ricorso presentato il 16 marzo 1999, in sostituzione del precedente avente contenuto analogo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. ... del ..., con la quale questa Autorità ha invitato il citato istituto di credito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente e ad informare con immediatezza il Garante in ordine alle determinazioni adottate;

VISTA la nota di risposta inviata dal titolare, datata e pervenuta (...), con la quale l´istituto ha indicato i dati detenuti;

VISTA la successiva nota inviata via telefax il 26 marzo, con la quale la ricorrente, nell´evidenziare "la reticenza del titolare", ipotizza altre violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali che sarebbero state commesse dalla citata banca (consegna ad un terzo di un modulo recante i dati della ricorrente; omessa informativa);

CONSIDERATO che i profili indicati in tale nota non sono stati prospettati né nell´istanza di accesso del 5 gennaio 1999, né nel ricorso e che pertanto il loro esame è precluso in questa sede, ferma restando la necessità per il Garante di avviare un autonomo accertamento ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 al fine di verificare l´effettiva sussistenza dei vizi segnalati;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;


TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso per quanto attiene alla richiesta dell´interessata di conoscere i dati che la riguardano, la loro origine e le finalità del relativo trattamento;

b) dichiara l´inammissibilità del ricorso per quanto riguarda le ulteriori richieste contenute nella nota inviata dalla ricorrente in data 26 marzo 1999;

c) invita il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 a fornire al Garante documenti e ogni altra informazione utile entro e non oltre il ... per valutare le violazioni ipotizzate dalla ricorrente nella nota del ...

Roma, 16 marzo 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
39789
Data
16/03/99

Tipologie

Decisione su ricorso