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Procedimento relativo ai ricorsi - Un riscontro idoneo, ma tardivo, alle richieste dell'interessato comporta l'obbligo di rimborso delle spese - 1...

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[doc web n. 39576]

Procedimento relativo ai ricorsi - Un riscontro idoneo, ma tardivo, alle richieste dell´interessato comporta l´obbligo di rimborso delle spese - 11 settembre 2001

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in tema di richiesta di conoscere l´origine e le finalità del trattamento di dati di natura contabile).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dalla sig.a Giovannini Rossana nei confronti di AGP, Arti Grafiche Policrome S.r.l., in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessata aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, nonché di conoscere la loro origine e le finalità del trattamento, con specifico riferimento ad alcuni documenti contabili pervenuti alla ricorrente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 8613 del 18 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata comunicando alla stessa i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 19 luglio 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessata, fornendo copia dei documenti contenenti i dati personali ed illustrando le circostanze nelle quali gli stessi erano stati acquisiti;

VISTA la nota di replica della ricorrente in data 20 luglio 2001 con la quale la stessa, nel puntualizzare alcuni aspetti relativi alle informazioni ricevute, ha chiesto "che il Garante voglia dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso" ponendo a carico di AGP, Arti Grafiche Policrome S.r.l. le spese del procedimento;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico di AGP, Arti Grafiche Policrome S.r.l., in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessata;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 11 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli