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Misure minime di sicurezza - Distanza di cortesia - 30 marzo 1998 [39464]

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[doc. web. n. 39464]

Misure minime di sicure - Distanza di cortesia - 30 marzo 1998

La c.d. distanza di cortesia utilizzata da banche ed istituti di credito per tutelare la riservatezza dei soggetti durante "la fila" per il compimento di operazioni allo sportello è una misura senz´altro opportuna per evitare l´accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi.

Roma, 30 marzo 1998

Al Credito Italiano Spa
Torino
e p.c.
ABI- Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù n. 49
00186
Roma


OGGETTO: Rispetto della c.d. distanza di cortesia presso gli sportelli bancari.

Con la nota indicata in oggetto, il sig. .... ha rappresentato un problema di incongrua organizzazione dell´afflusso della clientela agli sportelli situati all´interno delle banche. In particolare, si lamenta la mancata adozione di accorgimenti diretti a evitare che i clienti siano troppo vicini tra loro durante la permanenza nella "fila" , e specie durante il compimento di operazioni allo sportello.

La questione è nota alle banche, al punto che l´associazione di categoria (ABI) ha opportunamente previsto, nei "Principi Generali" del Codice di comportamento del settore bancario e finanziario adottato con finalità di autodisciplina, che l´istituto di credito deve impegnarsi a "curare le condizioni di accessibilità alle strutture fisiche e la riservatezza nello svolgimento delle operazioni" .

Al riguardo, premesso che situazioni come quelle indicate pongono effettivamente un problema di riservatezza, si ritiene che la vicenda in esame abbia riguardo alla c.d. distanza di cortesia utilizzata da varie banche e in uso in taluni uffici pubblici. Tale accorgimento si risolve nell´apprestare le misure (cartelli, cordoli, etc.) idonee a garantire che l´utente impegnato in una operazione allo sportello abbia a disposizione uno spazio fisico che permetta di eseguire l´operazione stessa in forma confidenziale, rispetto agli altri utenti presenti.

La banca, in qualità di "titolare del trattamento" è tenuta a fare in modo che le operazioni di trattamento siano eseguite, e quindi conoscibili, da parte dei soli soggetti responsabili o incaricati del trattamento stesso, nonché a impedire l´accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati. Per rafforzare quest´obbligo generale, la legge n. 675 impone al titolare di adottare "idonee e preventive misure di sicurezza" (art. 15, comma 1, della l. n. 675/96), la cui mancata predisposizione può comportare una responsabilità civile con conseguente obbligo di risarcire il danno sofferto (v. l´art. 18, in base al quale chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo). L´autorità giudiziaria, infatti, al fine di accertare il diritto al risarcimento del danno, potrebbe riconoscere la responsabilità della banca, a titolo di colpa omissiva per la mancata predisposizione delle "misure di sicurezza necessarie" , con riguardo alla lesione di diritti fondamentali della persona.

A prescindere dalla problematica relativa al risarcimento del danno, la c.d. distanza di cortesia appare in ogni caso una misura opportuna per prevenire l´accesso non autorizzato da parte di terzi, che può avvenire anche in modo "passivo" (ad es., da parte di uno dei componenti la "fila" , il quale si limiti ad ascoltare, da una posizione molto vicina all´operatore di sportello e al cliente, il dialogo tra questi ultimi, eventualmente concernente dati personali). Per questo motivo il Garante, preso atto dell´attenzione apprezzabilmente prestata al problema da parte dell´associazione di categoria con il Codice di comportamento, segnala al Credito Italiano e all´ABI l´opportunità di adottare iniziative utili per il rispetto della c.d. distanza di cortesia, ovvero di accorgimenti equivalenti.

IL PRESIDENTE