g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Il diritto di accesso non riguarda note di qualifica di terzi - 6 febbraio 2001 [39236]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc web n. 39236]

Diritto di accesso - Il diritto di accesso non riguarda note di qualifica di terzi - 6 febbraio 2001

Il lavoratore dipendente ha diritto di accedere alle note di qualifica e ai giudizi che lo riguardano e non anche a quelli relativi ad altri colleghi, in mancanza di delega o procura

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’Ing. Claudio Manganelli componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sigg.ri Pierpaolo Innocenti, Silvano Salimbeni, Michele Di Salvo, Giacomo Giovannini, Alessandro Lampeggi, Salvatore De Luna, nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 10 di Firenze;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. I ricorrenti, dipendenti dell´Azienda unità sanitaria locale n. 10 di Firenze, lamentano di aver ricevuto un riscontro parziale dall´ Azienda alle richieste presentate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 per accedere alle note di qualifica e ai giudizi riguardanti attitudini, qualità e requisiti formulati ai fini del riconoscimento economico della produttività del personale per gli anni 1997 e 1998.

Gli interessati hanno presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 evidenziando che l´Azienda ha consegnato loro un documento contenente solo la sintesi dei giudizi e non ha invece permesso l´accesso alle valutazioni formulate dai dirigenti che hanno determinato il giudizio finale. Hanno pertanto chiesto al Garante di far valere le proprie richieste di accesso alle note di qualifica con le valutazioni e i giudizi analitici sottostanti a tale giudizio (espresso sia nei loro confronti, sia nei riguardi del personale di pari posizione e professionalità), e di disporre l’integrazione delle note di qualifica e professionali di cui l’Azienda non avrebbe tenuto conto nella revisione della formulazione del giudizio finale.

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità, l´Azienda ha trasmesso agli interessati alcuni documenti fra cui, in particolare: a) relativamente all´anno 1997, la scheda di valutazione e la nota con il punteggio attribuito ai singoli concorrenti (documentazione che sarebbe stata inviata già agli interessati nel 1998); b) relativamente all´anno 1998, la scheda di valutazione e la lettera del direttore amministrativo che riepiloga le operazioni svolte per attribuire il punteggio per la responsabilità dei settori amministrativi. L´Azienda ha specificato inoltre che le operazioni di attribuzione di un punteggio a fini di incentivazione per gli anni 1997 e 1998 sono state svolte previo confronto con le organizzazioni sindacali e che i documenti trasmessi rappresenterebbero tutta la documentazione in possesso dell´Azienda in relazione a questa specifica attività.

Per i ricorrenti la documentazione prodotta dall´Azienda sarebbe invece ancora incompleta. Quest´ultima, poi, continuerebbe "a sottrarre all´accesso le singole note di qualifica personali dei dipendenti ed i relativi giudizi sulle capacità professionali espressi nei loro confronti e che hanno poi determinato l´attribuzione differenziata dei punteggi finali utili per l´attribuzione del trattamento economico di produttività" .

L´Azienda, in un ulteriore memoria, ha però ribadito che la documentazione trasmessa ai ricorrenti costituisce "l´unica documentazione risultante agli atti, relativa ai ricorrenti, con riferimento puntuale all´attribuzione dei punteggi per la responsabilità dei settori amministrativi ai fini dell´incentivazione, per gli anni 1997 e 1998" e che la documentazione inviata non comprenderebbe le note di qualifica in quanto non più esistenti, ai sensi della vigente normativa.

L´Azienda ha precisato poi di non poter rilasciare documenti relativi ad altre unità di personale diverse dai ricorrenti. Ha concluso infine chiedendo ai ricorrenti di specificare la richiesta volta ad ottenere l´integrazione delle loro note personali e di qualifica, rendendosi disponibile ad aderire alla loro richiesta una volta che questa sia formulata in modo più specifico.

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste dei ricorrenti di accedere alle note di qualifica e ai giudizi che li riguardano relativamente ad attitudini, qualità e requisiti formulati nei procedimenti per il riconoscimento economico della produttività del personale negli anni 1997/1998. L´Azienda ha infatti risposto alle richieste dei ricorrenti comunicando loro le informazioni relative alle valutazioni compiute per attribuire i punteggi circa le responsabilità dei settori amministrativi ai fini dell´incentivazione per gli anni 1997 e 1998, dichiarando che non esistono altri documenti o note di qualifica.

3. Va dichiarata invece l´inammissibilità del ricorso per quanto concerne la richiesta dei ricorrenti di accedere ai dati personali di altri dipendenti interessati alla procedura di valutazione. I ricorrenti non potevano infatti avanzare tale richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, in quanto tale disposizione consente l´accesso ai dati personali solo da parte dei soggetti cui i dati stessi si riferiscono (o da parte di terzi a cui l’interessato abbia rilasciato una delega o conferito una procura: v. art. 13 della legge n. 675/1996) e non va poi confusa con altre disposizioni normative che disciplinano il distinto diritto di accesso ai documenti amministrativi (v. ad es. artt. 22 e ss. legge n. 241/1990).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

  • non luogo a provvedere sul ricorso nei termini indicati in motivazione;
  • dichiara l´inammissibilità del ricorso per quanto riguarda le richieste dei ricorrenti volte ad ottenere l´accesso ai dati personali di altri dipendenti.

Roma, 6 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli