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Provvedimento del 15 gennaio 2015 [3816340]

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[doc. web n. 3816340]

Provvedimento del 15 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 25 del 15 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datate 15 maggio 2014 e 7 luglio 2014 inviate a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (di seguito Carichieti S.p.A.) con la quale Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto: a) di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella delibera con la quale il legale rappresentante pro tempore della banca delegò i propri procuratori a rappresentare e difendere l´istituto nel tentativo di conciliazione promosso dal ricorrente dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione di Chieti in data 10 settembre 2009 ed avente ad oggetto la revisione dei giudizi professionali dal 2002 al 2008; b) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano contenuti nella risposta datata 1° dicembre 2011 fornita dall´allora Presidente di Carichieti S.p.A. alla Banca d´Italia a seguito dell´esposto del ricorrente rubricato al 0940396/11 ed inerente alle controversie giudiziarie in essere fra quest´ultimo e la banca resistente;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 ottobre 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Carichieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 dicembre  2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 ottobre 2014 con cui l´istituto di credito resistente ha fornito, in relazione all´interpello del 15 maggio 2014, copia della delibera n. 12 adottata dal Comitato Esecutivo in data 12 ottobre 2009 con la quale la banca delegò il proprio procuratore a rappresentarla e difenderla nel tentativo di conciliazione in questione; in relazione invece all´interpello del 7 luglio 2014, Carichieti S.p.A., nell´evidenziare come le richieste del ricorrente "vadano moltiplicandosi all´infinito, (…) con frequenza quasi giornaliera" riguardando  "solo e sempre gli stessi documenti (…) dimostrando in tal guisa di utilizzare lo strumento dell´interpello in maniera distorta, ha comunque comunicato al ricorrente che "l´origine risiede in tutta la documentazione di cui la Cassa ha la disponibilità riguardante la Sua persona, evidenze che sono state acquisite, tempo per tempo, dalle Autorità adite, dai legali esterni, da Lei stesso" precisando anche che tali evidenze, fino al 2009, sono state consegnate al ricorrente su supporto informatico (CD), "mentre quelle attinenti gli anni successivi, rinvenute tra le evidenze documentali della Banca, (…) sono state trasmesse dalla Banca e/o dal legale esterno a seguito dei ricorsi e/o interpelli promossi nel tempo davanti ad Autorità diverse";

VISTA la nota del 10 novembre 2014 con cui il ricorrente ha chiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in una serie di ulteriori documenti "citati nella delibera n. 12 del 12 maggio 2009 del Comitato esecutivo", ribadendo di non essere soddisfatto del riscontro fornito in ordine alla richiesta di origine dei dati contenuta nell´interpello del 7 luglio 2014;

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie richieste ivi comprese le ulteriori istanze di accesso formulate nel corso del procedimento;

RITENUTO che in ordine alla richiesta oggetto dell´interpello preventivo del 15 maggio 2014 deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un adeguato riscontro in merito, provvedendo a trasmettere al ricorrente copia della delibera n. 12 adottata dal Comitato Esecutivo in data 12 ottobre 2009;

RILEVATO che in ordine alla richiesta inerente l´origine dei dati oggetto dell´interpello preventivo del 7 luglio 2014, tenuto conto della situazione particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati fra le stesse dinanzi a questa Autorità, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un adeguato riscontro in merito, ribadendo di aver più volte messo a disposizione dell´interessato, anche attraverso un apposito supporto informatico, la documentazione di cui dispone in relazione alle vicende connesse al rapporto di lavoro conclusosi con il licenziamento (peraltro non impugnato) in ordine alle quali vengono proposte continue richieste di accesso ai dati;

RITENUTO che devono, invece, essere dichiarate inammissibili le richieste formulate dal ricorrente nel corso del procedimento, non essendo state le stesse precedute dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda e del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara inammissibili le richieste formulate nel corso del procedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

3) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia