g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 ottobre 2014 [3676945]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3676945]

Provvedimento del 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 490 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datate 16 aprile 2014 e 9 maggio 2014 inviate a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con le quali Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di ottenere l´indicazione dell´origine dei dati personali che lo riguardano contenuti: a) in diversi "punti" della memoria di costituzione del 23 maggio 2000 prodotta dalla resistente, per il tramite dell´avv. Ludovico Guarini, nel giudizio del lavoro dinanzi al Tribunale civile di Chieti;  b) in tre comunicazioni, in particolare e-mail risalenti all´agosto-settembre 2004 e di cui ha allegato copia, intercorse tra il servizio legale e il servizio corporate dell´istituto di credito; con riferimento a queste ultime comunicazioni l´interessato ha chiesto peraltro di conoscere i soggetti o categorie di soggetti ai quali  sono stati comunicati i propri dati;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 giugno 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 giugno 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, nel rappresentare che il ricorrente ormai da anni reitera sistematicamente le medesime richieste, ha affermato che: a) in ordine alla memoria del 23 maggio 2000 la stessa "riguarda documenti e atti difensivi redatti da terzi (nel caso di specie l´avv. Ludovico Guarini, difensore della Cassa) e non in possesso della resistente e comunque inerenti a fatti che si sono verificati nel decorso ventennio"; ciò posto, con riferimento all´origine dei dati in essa contenuti, la resistente ha ribadito quanto più volte affermato nei diversi procedimenti dinanzi all´Autorità in ordine all´avvenuta macerazione "dei documenti relativi agli anni ante 2007" e all´avvenuta consegna al ricorrente di un cd contenente i  "documenti esistenti sino all´anno 2009";  b) per quanto riguarda invece le comunicazioni intercorse tra i dipendenti dell´istituto, l´origine "è confermata dai sottoscrittori e/o mittenti dei tre documenti già in possesso del ricorrente";

VISTE le note pervenute per fax il 2 luglio 2014 e il 14 ottobre 2014 con le quali il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie istanze;

VISTA la nota del 23 ottobre 2014 con la quale il titolare del trattamento ha precisato che i dati contenuti nelle e-mail intercorse tra i dipendenti "sono stati trattati dalle strutture interne della banca per la relativa attività attinente il contenzioso e sono stati partecipati ai legali esterni di fiducia di Carichieti s.p.a., avv.ti Supino e De Feo, per i medesimi incombenti";

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di conoscere l´origine e la loro eventuale comunicazione a terzi dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti che sono già stati oggetto di diverse precedenti istanze di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e di successivi ricorsi ex artt. 145 e ss. del medesimo Codice; rilevato che, alla luce dei predetti ricorsi, le comunicazioni cui fa riferimento l´interessato alla lettera b) citata in premessa, sono state prodotte in copia dallo stesso ricorrente nel corso dei richiamati procedimenti (si vedano fasc. 51062 e 79099);

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto conto della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità, la resistente ha fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dall´interessato, anche ribadendo che i "documenti relativi agli anni ante 2007" sono stati oggetto di macerazione e che quelli "esistenti sino all´anno 2009" sono stati più volte messi a disposizione dello stesso tramite consegna di "un cd"; ritenuto quindi che, alla luce di ciò, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda e del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia