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Provvedimento del 16 ottobre 2014 [3671467]

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[doc. web n. 3671467]

Provvedimento del 16 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 464 del 16 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datata 18 aprile 2014 inviata a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano - ivi compresa la loro origine - che figurano in diciassette delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione della Carichieti S.p.A. relative agli anni dal 1998 al 2011;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 28 maggio 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 30 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 9 giugno 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, ha comunicato che poiché le istanze del ricorrente comportano "un´attenta, laboriosa e complessa verifica", provvederà a fornire il riscontro richiesto entro il termine di trenta giorni previsto dall´art. 146 comma 3 del Codice;

VISTE le note pervenute per fax il 16 giugno 2014 e il 10 luglio 2014 con le quali il ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha precisato che la comunicazione dei dati personali che lo riguardano dovrà "ricomprendere anche i dati che compaiono sui  documenti citati nelle delibere" richieste;

VISTA la nota pervenuta per e-mail l´11 luglio 2014 con la quale l´istituto di credito resistente ha comunicato di avere inviato al ricorrente le delibere richieste nell´interpello preventivo (delle quali ha allegato copia);

VISTE le note pervenute per fax il 23 luglio 2014 e il 5 settembre 2014, con le quali l´interessato, dopo aver esposto alcune considerazioni relativamente a presunte false dichiarazioni della controparte e fatto richiesta di ulteriori dati rinvenibili nella documentazione inviatagli dall´istituto di credito, ha affermato che il riscontro ottenuto è incompleto in quanto: a) non sarebbero stati comunicati i dati contenuti "nelle delibere, e nei relativi allegati, del C.E. n. 17 del 18 maggio 2004 e n. ??? dell´11 giugno 2004 e in quella C.d.A. n. 29 del 29 luglio 2004"; b) relativamente alla delibera C.d.A. n. 21 del 26 marzo 1998 sarebbe stata consegnata "la versione 2009"; c) le delibere trasmesse contengono "omissis che non hanno ragione d´essere";

VISTE le note pervenute per e-mail il 7, 8 e 10 ottobre 2014 con le quali l´istituto di credito resistente, nel rappresentare come il ricorrente reiteri "con frequenza quasi giornaliera" istanze di accesso a dati contenuti in documenti di cui lo stesso è già in possesso, ha allegato copia di ulteriori delibere rinvenute e trasmesse al ricorrente precisando che: a) la delibera del Comitato esecutivo n. 17 è datata 18 maggio 2004 e non 15 maggio 2004 come indicato dal ricorrente nell´interpello preventivo e poi rettificato nel corso del procedimento (nota del 23 luglio 2014); b) in data 11 giugno 2004 il Comitato esecutivo non ha mai adottato alcuna delibera; c) la delibera del 29 luglio 2004 "è rubricata al n. 2 e non al 29" come ritiene l´interessato; visto che nelle medesime note la banca resistente, con riferimento agli "omissis" lamentati dal ricorrente, ha dichiarato che gli stessi "ineriscono a dati relativi a terzi";

RITENUTO che devono essere dichiarate inammissibili le richieste formulate dal ricorrente nel corso del procedimento, non essendo state le stesse precedute dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto conto dell´estrema difficoltà di reperire documentazione assai risalente nonché della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità, la resistente ha fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dall´interessato, fornendo allo stesso i dati contenuti nella documentazione rinvenuta; ritenuto quindi che, alla luce di ciò, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda e del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara inammissibili le richieste formulate nel corso del procedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

3) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia