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Provvedimento del 9 ottobre 2014 [3658397]

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[doc. web n. 3658397]

Provvedimento del 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 458 del 9 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datate 13 gennaio 2014 e 23 aprile 2014 inviate a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con le quali Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto (in modo poco comprensibile dati i continui rinvii a documenti che ne richiamano degli altri, peraltro attinenti a tematiche disparate) di accedere ai dati personali che lo riguardano che figurano: a) nelle delibere del Comitato esecutivo dell´11 e del 14 giugno 2004; b) "nelle relazioni ex artt. 57 e 59 Regolamento Consob n. 11522/1998 relative alla mia istanza di rimborso del 1° marzo 2000"; c) "nella direttiva indicata nella delega impartita al legale della Carichieti S.p.A. di cui all´allegato"; d) "nella relazione di Giovanni Lupiani del 22 marzo 2000 attinente alla mia richiesta di rimborso del 1° marzo 2000"; e) nella delibera che viene citata nell´atto di delega rilasciato dal Presidente Di Marzio all´interessato del 23 giugno 1992;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 maggio 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 9 giugno 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, nell´evidenziare come le richieste del ricorrente "sistematicamente reiterate all´infinito, non possono che essere evase, per quanto possibile, nei limiti di quel che risulta reperibile", ha comunicato di avere già inviato al ricorrente la documentazione rinvenuta con la "nota di riscontro del 12 febbraio 2014" comprensiva di allegati (tanto che lo stesso "lamenta il fatto che vi siano degli omissis nella relazione Consob") e che la medesima documentazione viene allo stesso nuovamente trasmessa;

VISTE le note pervenute per fax l´11 giugno 2014 e il 18 luglio 2014, con le quali l´interessato, dopo aver esposto alcune considerazioni relativamente a presunte false dichiarazioni della controparte, ha affermato che il riscontro fornito dalla resistente in data 12 febbraio u.s. e inviatogli nuovamente il 9 giugno u.s., non è affatto esaustivo lamentando la mancanza di diversi documenti, tra cui in particolare quelli richiesti nell´atto di ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 1° ottobre 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, nel ribadire di avere inviato al ricorrente parte della documentazione richiesta negli interpelli preventivi del 13 gennaio 2014 e 23 aprile 2014 già prima della presentazione del ricorso "nei limiti di quanto è stato possibile reperire", ha ulteriormente specificato che: a) con riferimento alla delibera del Comitato esecutivo dell´11 giugno 2004, la stessa non esiste in quanto il medesimo Comitato non ha mai deliberato in tale data (copia della delibera del 14 giugno 2004 è invece stata trasmessa all´interessato); b) non sono "allo stato rinvenibili né la delibera del 23 giugno 1992 del "Di Marzio", né la direttiva indicata nella delega richiesta dal ricorrente nell´interpello del 13.1.2014";

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, come già evidenziato più volte dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti, consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta, da un lato, non consente all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, dall´altro, non comporta l´obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsi presso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato non più dallo stesso trattati;

RILEVATO che, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il titolare del trattamento aveva riscontrato le richieste formulate dall´interessato nell´interpello del 13 gennaio 2014 già prima della presentazione del ricorso (con la nota del 12 febbraio 2014) inviando allo stesso i documenti richiesti "nei limiti di quel che risultava reperibile"; ritenuto pertanto che per questa parte il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RILEVATO altresì che con riferimento alle restanti richieste di accesso, allo stato della documentazione in atti e tenuto anche conto della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro avendo la stessa affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") nel corso del procedimento che "il Comitato esecutivo non ha deliberato in data 11 giugno 2004" e che "allo stato non sono rinvenibili né la delibera del 23 giugno 1992 del "Di Marzio", né la direttiva indicata nella delega richiesta dal ricorrente nell´interpello del 13.1.2014"; ritenuto quindi che per questa parte deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500 e ritenuto di porli a carico del ricorrente, nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda e della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara infondate le richieste di accesso di cui alle lett. a), b) e d);

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico del ricorrente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della resistente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busi
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