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Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 6 novembre 2014 [3623954]

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vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014

[doc. web n. 3623954]

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 497 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la nota del 23 luglio 2014 con la quale il signor XY ha chiesto a Google Inc. la deindicizzazione di varie url che lo riguardano rinvenibili mediante il motore di ricerca e concernenti una vicenda di cronaca che lo vede coinvolto, risalente al gennaio 2013;

VISTA la segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 31 luglio 2014 con la quale il signor XY ha contestato la decisione di non accoglimento della citata richiesta di deindicizzazione adottata da Google Inc.;

CONSIDERATO che la motivazione fornita da Google Inc. in ordine al mancato accoglimento della predetta istanza è riconducibile alla sussistenza dei presupposti di pertinenza e di interesse pubblico degli articoli in questione (la vicenda processuale è ancora in corso e l´interessato, terminate le indagini preliminari, è in attesa della prima udienza);

CONSIDERATO che le ragioni addotte dal segnalante non giustificano, nel caso in esame, la deindicizzazione degli articoli segnalati, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse;

VISTO l´articolo 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta del segnalante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Busia

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia