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Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 6 novembre 2014 [3623819]

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vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014

[doc. web n. 3623819]

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 496 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la nota del 23 luglio 2014 con la quale il signor XY ha chiesto a Google Inc. la deindicizzazione di varie url rinvenibili mediante il motore di ricerca e concernenti una vicenda di cronaca che lo vede coinvolto, risalente al luglio 2013;

VISTO che, in particolare, il segnalante ha lamentato la presenza nelle citate url di "offese […] con l´attribuzione di fatti contrari al vero" che hanno causato "danni personali e professionali";

VISTA la nota con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione in quanto "l´inserimento nei risultati di ricerca di tali articoli riguardano questioni di sostanziale interesse pubblico in relazione alle […] competenze professionali" dell´interessato;

VISTA la segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 13 agosto 2014 con la quale il signor XY contesta la decisione di Google Inc. di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione;

CONSIDERATO che le ragioni addotte dal segnalante non giustificano, nel caso in esame, la deindicizzazione degli articoli segnalati, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse;

RILEVATO che l´interessato, ritenendo che le notizie allo stesso riferibili non sono veritiere, può chiedere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di segnalazione rivolgendo nei confronti dell´editore apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dal segnalante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia