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Parere su uno schema di decreto concernente l’individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute - 25 settembre 2014 [3487879]

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[doc. web n. 3487879]

Parere su uno schema di decreto concernente l´individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute - 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con nota dell´Ufficio legislativo economia, il Ministero dell´economia e delle finanze ha richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto concernente l´individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute e la periodicità di invio delle pertinenti informazioni, da adottarsi ai sensi dell´articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.

In base alla predetta disposizione normativa, il Ministro dell´economia e delle finanze individua con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di mezzi di pagamento in valuta nonché la periodicità di invio delle relative informazioni dai soggetti esercenti professionalmente l´attività di cambiavalute (infra "cambiavalute") all´Organismo di cui all´articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (infra "Organismo").

Occorre premettere che tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, è competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (art. 128-undecies d.lg. n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, introdotto dall´art. 11, comma 1, d.lg. 13 agosto 2010, n. 141 e modificato dall´art. 6, comma 1, lett. f), d. lg. 19 settembre 2012, n. 169); ad esso è stata poi attribuita la gestione anche del registro dei cambiavalute e, in tale qualità, è deputato a ricevere da questi ultimi, per via telematica, le "negoziazioni effettuate" (art. 17-bis d.lg. 13 agosto 2010, n. 141, inserito dall´articolo 11, comma 1, d.lg. n. 169 del 2012).

RILEVATO

Riprendendo pedissequamente la formulazione del predetto articolo 17-bis, lo schema di decreto in esame stabilisce che l´esercizio professionale nei confronti del pubblico dell´attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall´Organismo (art. 2, comma 1, dello schema); l´obbligo di iscrizione è adempiuto dai cambiavalute entro 3 mesi dall´emanazione del decreto in esame (art. 2, comma 2).

I cambiavalute trasmettono telematicamente all´Organismo le negoziazioni effettuate; in particolare, oggetto di trasmissione sono i dati identificativi del cliente e  i dati relativi all´operazione (art. 3, comma 1).

Per quanto riguarda i dati identificativi del cliente, essi ricomprendono il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione e, qualora i clienti nei siano provvisti, il codice fiscale (art. 1, comma 1, lett. f)). I dati del cliente oggetto di trasmissione sono dettagliati nell´apposita tabella descritta nell´articolo 6 dello schema; tale tabella riporta anche il dettaglio delle operazioni che devono essere trasmesse (sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione) (art. 6, comma 1).

Quanto alla periodicità della trasmissione, i cambiavalute trasmettono i dati all´Organismo mensilmente (art. 4, comma 2). In conformità alla norma di legge (art. 17-bis, d.lg. n. 141/2010), quest´ultimo conserva i dati per 10 anni, predisponendo, al contempo, idonei sistemi di salvataggio dei dati e di disaster recovery (art. 4, comma 4).

CONSIDERATO

1. Lo schema di decreto individua i dati identificativi del cliente e le informazioni sulle operazioni effettuate che devono essere oggetto di trasmissione all´Organismo in termini compatibili con il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice; artt. 1, comma 1, lett. f, e 6, schema).

Inoltre, è stabilito espressamente che gli adempimenti previsti dal decreto siano effettuati nel rispetto di tutti i principi di cui al medesimo articolo 11 del Codice (si tratta, oltre a quello di pertinenza, dei principi di liceità e  finalità del trattamento, nonché di esattezza e conservazione "temporanea" dei dati raccolti) (art. 4, comma 5, schema).

Da questo punto di vista, quindi, lo schema di decreto non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

2. Per quanto riguarda la conservazione dei dati, lo schema stabilisce che l´Organismo conserva i dati ricevuti per 10 anni (in stretta conformità a quanto previsto dalla legge) predisponendo, al contempo, idonei sistemi di salvataggio dei dati e di disaster recovery (art. 4, comma 4).

Quanto alle modalità di trasmissione dei dati all´Organismo, lo schema si limita a prevedere che i cambiavalute provvedono a tale adempimento avvalendosi di "un apposito servizio telematico, presente nell´area privata dedicata del portale dell´Organismo" e "secondo le modalità stabilite dal medesimo organismo", senza fornire alcuna altra indicazione al riguardo.

Sotto quest´ultimo profilo, si ritiene necessario che lo schema sia integrato prevedendo che il provvedimento con il quale il predetto Organismo dovrà individuare, anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le modalità di trasmissione dei dati, sia adottato previo parere del Garante.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze concernente l´individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute, ai sensi dell´articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, con la seguente condizione:

a) all´articolo 4, comma 1, dello schema si preveda che il provvedimento con il quale l´Organismo dovrà individuare le modalità di trasmissione dei dati sia adottato previo parere del Garante.

Roma, 25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3487879
Data
25/09/14

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante