g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cappellina Federico - 24 aprile 2013 [3267491]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3267491]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cappellina Federico - 24 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 232 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, la Legione Carabinieri "Veneto", stazione di Limena, ha effettuato degli accertamenti presso il Circolo Privato denominato "Eclipses the Flow", corrente in Limena (PD), via V.S. Breda n. 36, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da una telecamera posizionata all´interno del locale, collegata a 4 monitor collocati dietro il bancone bar, la quale permetteva l´identificazione delle persone inquadrate. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 18 novembre 2010 con cui è stata contestata al sig. Cappellina Federico, nato a Noventa Vicentina (VI) il 24.04.1971, residente a San Bonifacio (VR), piazzale Michelangelo n. 12, in qualità di legale rappresentante del Circolo Privato "Eclipses the Flow", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla Legione Carabinieri "Veneto", stazione di Limena, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che, la parte, avvalendosi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha richiesto di essere ascoltata dall´Autorità, ma dopo l´avvenuta convocazione non si è presentata per impossibilità a partecipare a questa;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la parte ha fatto presente che la telecamera non registra e che questa è stata installata con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area della consolle per controllare che nessuno si avvicini a tale strumentazione e pertanto questa è utilizzata solo per la "protezione della proprietà", sottolineando che l´installazione della telecamera "è stata effettuata dai soci del Circolo solo per fini esclusivamente personali" e quindi troverebbe applicazione l´art. 5, comma 3, del Codice. Inoltre la parte ha sostenuto di aver dato piena attuazione all´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, in quanto considera il caso specifico rientrare nell´ambito del punto 6.2.2.1., del provvedimento dell´Autorità dell´8 aprile 2010, ossia nei casi in cui non è necessario richiedere il consenso in quanto si applica l´istituto del "Bilanciamento degli interessi";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato poiché si deve preliminarmente osservare che la registrazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, infatti, si realizza anche nel caso in cui le immagini vengono unicamente visionate in tempo reale.  Posto che nel caso di specie non è ravvisabile l´inapplicabilità del Codice come previsto dall´art. 5, comma 3, dello stesso in quanto, in tal caso, non si è in presenza di trattamento effettuato da una persona fisica per "fini esclusivamente personali" cui l´articolo fa riferimento. Inoltre le argomentazioni attenenti al consenso non sono conferenti in quanto la violazione attiene all´informativa di cui all´art. 13 del Codice e, peraltro, nel caso specifico non si rientrerebbe, come invece atteso dalla parte, tra i casi previsti al punto 6.2.2.1., del provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004;

RILEVATO, pertanto, che il sig. Cappellina Federico, nato a Noventa Vicentina (VI) il 24.04.1971, residente a San Bonifacio (VR), piazzale Michelangelo n. 12, in qualità di legale rappresentante del Circolo Privato "Eclipses the Flow", ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare la disposizione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Cappellina Federico, nato a Noventa Vicentina (VI) il 24.04.1971, residente a San Bonifacio (VR) , piazzale Michelangelo n. 12, in qualità di legale rappresentante del Circolo Privato "Eclipses the Flow" di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia