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Attività giornalistica - Diritto di cronaca e cronaca giudiziaria - 14 ottobre 1997 [30979]

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[doc. web. n. 30979]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca e cronaca giudiziaria - 14 ottobre 1997


Decisione su ricorso presentato ai sensi dell´artuicolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

adottata nella riunione del 14 ottobre 1997

TRA:

Ricorrente: Vincenzo La Badessa, assistito dall´Avv. Pier Matteo Lucibello presso lo stesso selettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti, n. 80

E

Titolare: "L´Unità", "La Repubblica" e "La Nazione"

Responsabile: i relativi direttori responsabili

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA:

il ricorrente lamenta la circostanza che alcuni quotidiani hanno pubblicato la notizia del deposito di una richiesta di rinvio a giudizio. Tale notizia sarebbe stata diffusa anteriormente alla notificazione dell´avviso di udienza;

il ricorrente chiede che il Garante ordini il blocco della diffusione dei dati relativi alla sua posizione giudiziaria, applicando nel caso di specie il principio secondo cui viola le norme a tutela della riservatezza e, in particolare, l´articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 675/1996, la pubblicazione della notizia relativa ad un atto di indagine penale diffusa prima che l´interessato possa averne conoscenza ai sensi dell´articolo 329 del codice di procedura penale (segnalazione del Garante in data 2 luglio 1997);

il ricorrente pone in discussione non la veridicità della notizia, ma la circostanza dell´avvenuta diffusione antecedente alla notificazione dell´avviso.

Così circoscritto il tema della decisione, il ricorso è manifestamente infondato.

La segnalazione del 2 luglio 1997 si riferisce all´illecita pubblicazione della notizia relativa ad un atto di indagine nel processo penale. Il principio da essa affermato non è applicabile al caso di specie. La richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come atto d´indagine e l´art.329 c.p.p. non è, quindi, applicabile.

Allo stato della legislazione vigente, salvo casi particolari (es. art.114 c.p.p.), la diffusione della notizia relativa all´avvenuta presentazione di una richiesta di un rinvio a giudizio non è vietata da norme specifiche.

Gli articoli di stampa prodotti dal ricorrente riferiscono la notizia della presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio senza oltrepassare i limiti posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza (art.20, comma 1, lettera d), legge n. 675/1996 ).

Il ricorso va dichiarato, quindi, manifestamente infondato.

Qualora le notizie relative alla posizione giudiziaria del ricorrente siano riferite sulla stampa in termini non veritieri, restano fermi gli strumenti di tutela che la legge n. 675/1996 e altre leggi dello Stato prevedono a garanzia della persona.

IL PRESIDENTE