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Pubblica amministrazione - Quesiti dei Comuni sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675 - 22 luglio 1997 [30927]

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[doc. web. n. 30927]

Pubblica amministrazione - Quesiti dei Comuni sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675 - 22 luglio 1997

Roma, 22 luglio 1997
Prot. n. 254/GAR

Al Comune di Latina



OGGETTO: Quesiti dei Comuni sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675

Si fa riferimento ai quesiti formulati da alcuni Comuni in ordine ai rapporti tra la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e le normative riguardanti l´ordinamento dello stato civile e gli atti anagrafici nonché la tenuta delle liste elettorali.

In particolare, tali quesiti riguardano:

  1. la legittimità della comunicazione di dati anagrafici a terzi, sia soggetti privati che pubblici;
  2. la legittimità, alla luce della legge n. 675/96, della comunicazione periodica alle redazioni dei giornali locali dei nominativi dei nati e dei morti nel Comune medesimo;
  3. la legittimità della comunicazione e della diffusione di dati riportati nelle liste elettorali.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la legge n. 675 del 1996 non modifica espressamente le summenzionate normative relative ai registri dello stato civile e alla disciplina delle anagrafi della popolazione, così come delineate dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dal codice civile (in particolare dall´art. 450), dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e, da ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

La legge n. 675/96, a completamento del quadro di garanzie poste a tutela delle persone, stabilisce, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, che:

a) tale trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (art. 27, comma 1);

b) la comunicazione e la diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici non economici, sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento, o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (in quest´ultimo caso, previa comunicazione al Garante, il quale può vietarle in caso di violazione della stessa legge n. 675/96: art. 27, comma 2);

c) la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici e nei confronti di soggetti privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3);

d) il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (vedasi l´art. 22, commi 1 e 3).

Per quanto riguarda la liceità, ai sensi della legge n. 675/96, della comunicazione o della diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici occorre verificare, in buona sostanza, che tali operazioni siano previste dalla relativa normativa primaria o secondaria di riferimento.

La pubblicità dei registri dello stato civile (art. 450, comma 1, c.c.) comporta non tanto la loro libera consultabilità, quanto la possibilità che l´ufficiale dello stato civile rilasci determinati certificati ed estratti secondo le prescrizioni di legge (art. 450, comma 2, c.c.; articoli da 184 a 195 del citato r.d. n. 1238 del 1939) ovvero compia sugli atti affidati alla sua custodia "le indagini domandate dai privati" (art. 450, comma 3, c.c.).

Secondo quanto stabilito dalla disciplina degli atti anagrafici, questi ultimi, per quanto "pubblici" (art. 1, comma 3, legge n. 1228/54), non sono direttamente consultabili da persone estranee all´ufficio dell´anagrafe (art. 37, comma 1, d.P.R. n. 223/89). Tuttavia "chiunque" può richiedere al medesimo ufficio, fatte salve le limitazioni di legge, "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" degli iscritti nell´anagrafe, mentre le altre notizie desumibili dagli atti anagrafici, ad eccezione di quelle previste dall´ art. 35, comma 2, d.P.R. n. 223/89 - "professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio e altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato con la procedura di cui all´art. 20, comma 2, dello stesso decreto" - possono essere oggetto di attestazione o certificazione. d´ ordine del sindaco,  "qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse" (art. 33, commi 1 e 2, del predetto d.P.R.).

L´ufficiale dell´anagrafe può, inoltre, sia rilasciare "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità," elenchi degli iscritti nell´anagrafe della popolazione residente: può infine comunicare  "dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca" (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/89).
Alla luce di quanto appena esposto, deve pertanto concludersi che:

  • con riferimento al quesito di cui al punto 1), è conforme alle disposizioni di cui alla legge n. 675/96 il rilascio da parte del Comune di certificazioni anagrafiche nei limiti di cui alla predetta disciplina anagrafica;
  • con riferimento al quesito formulato al punto 2), è illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa.

Per quanto concerne, infine, le questioni relative alla comunicazione di dati riportati nelle liste elettorali dei Comuni, si rileva che l´art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, oltre a prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale delle stesse liste siano ostensibili a chiunque, stabilisce che chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune. Pertanto, al quesito di cui al punto 3) va data risposta affermativa.

A tale ultimo proposito, si richiama, peraltro, l´attenzione sulla necessità che gli uffici elettorali rispettino comunque le istruzioni eventualmente impartite dal Ministero dell´Interno riguardo all´estrazione di copie delle liste elettorali nei periodi in cui è in corso il relativo aggiornamento.

IL GARANTE