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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Società Editrice Sud s.p.a. - 20 febbraio 2014 [3031127]

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[doc. web n. 3031127]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Società Editrice Sud s.p.a. - 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 3029/78073 del 7 febbraio 2012 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso la Società Editrice Sud s.p.a., società editrice della testata giornalistica Gazzetta del Sud, con sede legale in Messina, via U. Bonino n. 15/C, P.I. 00072240831, formalizzati nel verbale di operazioni compiute dell´8 marzo 2012, da cui è emerso che la società effettua un trattamento di dati personali attraverso due moduli di raccolta dati:

- un primo modulo è presente alla pagina web "Registrazione" del sito internet www.gazzettadelsud.it ed è utilizzato dagli utenti per l´abbonamento al giornale in edizione on line. In calce al form di raccolta dati è stata riscontrata la presenza di un´informativa inidonea, perché, oltre a richiamare la legge n. 675/1996, è risultata priva di alcuni elementi essenziali, quali le modalità e le finalità del trattamento;

- un altro modulo, denominato "Ordine archivio", è invece di tipo cartaceo e viene compilato direttamente dal cliente presso la sede della società. Rispetto al trattamento dei dati effettuato mediante questo modulo è stata accertata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTA la successiva nota, fatta pervenire dalla società a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´attività ispettiva, con la quale è stata prodotta documentazione relativa ai moduli cartacei utilizzati per la sottoscrizione degli abbonamenti, sui quali, una volta compilati, viene apposto un timbro recante l´informativa e la sottoscrizione dell´interessato. Per quanto riguarda, invece, i dati raccolti attraverso i moduli di registrazione on-line, è stato precisato che gli stessi sono conservati ed utilizzati per esclusive finalità aziendali;

RILEVATO che, sulla base degli elementi acquisiti, l´Autorità ha adottato in data 4 aprile 2013 un provvedimento (che qui deve intendersi integralmente richiamato) nei confronti della Società Editrice Sud s.p.a., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, con cui le è stato prescritto di formulare un´informativa completa rispetto al trattamento effettuato mediante la modulistica (cartacea e on-line) utilizzata per la gestione degli abbonamenti;

VISTO il verbale n. 24 del 16 aprile 2012 con cui è stata contestata alla Società Editrice Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´inidonea informativa resa sul modulo di registrazione on-line, e la medesima violazione amministrativa in relazione all´omessa informativa sui moduli cartacei;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte, ha eccepito la fondatezza della contestazione per l´inidonea informativa sul sito internet, in quanto il testo pubblicato sul web, pur richiamando la legge n. 675/1996, fornisce agli utenti che accedono al servizio tutte le informazioni necessarie, come richiesto dall´art. 13 dell´attuale Codice: sono, infatti, indicate sia le finalità, che consistono nello svolgimento delle attività editoriali, che le modalità del trattamento, ovvero l´utilizzo di supporti elettronici protetti. Quanto, invece, all´omessa informativa che è stata riscontrata sui moduli cartacei di raccolta dati, la società ha illustrato le procedure seguite per la sottoscrizione degli abbonamenti, in base alle quali l´informativa viene resa in forma orale dai collaboratori a ciò incaricati, i quali raccolgono altresì il consenso al trattamento dei dati. Su questo aspetto, la parte ha fatto presente che la raccolta del consenso degli interessati, nel caso di specie, non è un adempimento obbligatorio, perché i dati sono raccolti unicamente per finalità contabili e di conclusione del contratto, così come è previsto dal provvedimento del Garante del 19 giugno 2008 recante "Semplificazione di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili" (doc. web n.1526724) e dall´art. 24 del Codice;

LETTO il verbale di audizione del 19 novembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, chiedendo, nel caso in cui le violazioni fossero confermate, la riduzione delle sanzioni comminate;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Per quanto concerne il primo dei rilievi contestati, ovvero l´inidonea informativa rispetto alla raccolta dei dati effettuata on-line, si evidenzia come le numerose imprecisioni e incompletezze riscontrate nel testo in argomento rendono tale informativa assolutamente inadatta ad informare gli interessati circa il trattamento posto in essere. D´altra parte, un´informativa incompleta e non corretta, oltre a non assolvere alla sua specifica funzione, è contraria ai principi di correttezza e di liceità che devono improntare il trattamento dei dati personali. Nello specifico, si rileva che nell´informativa oggetto di contestazione si dà atto che l´utente è stato già informato in modo pieno ed esaustivo circa una serie di elementi che, tuttavia, non vengono in alcun modo chiariti. Ad esempio, per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 (che nell´informativa sono indicati come art. 13 della legge n. 675/1996), non sono in alcun modo specificate le modalità con cui l´interessato può esercitare i suoi diritti o a chi rivolgersi. Quanto detto vale maggiormente rispetto ai trattamenti effettuati in mancanza dell´informativa, come è avvenuto per i moduli cartacei utilizzati dalla società. Al riguardo, la parte ha dapprima prodotto a titolo di esempio tre moduli, allo scopo di dimostrare che l´informativa era comunque resa oralmente all´atto del conferimento dei dati, procedendosi anche alla raccolta del consenso. Si osserva, tuttavia, che, dalla lettura del testo apposto a mezzo di un timbro sui moduli inviati, non si evincono gli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice, laddove invece si rinvia ad un´informativa completa, che l´interessato avrebbe ricevuto dal titolare del trattamento, della quale non è stata fornita alcuna prova. Pur ammettendo la possibilità, prevista dalla legge, che l´informativa sia resa oralmente, nell´ambito dell´intero procedimento, la società non ha prodotto alcun documento a sostegno di quanto dichiarato, che consentisse di verificare il contenuto (e quindi la completezza) della predetta informativa; nemmeno sono state esibite le specifiche istruzioni impartite al personale incaricato di raccogliere i moduli di abbonamento dei clienti dalle quali si rilevi che una tale procedura fosse effettivamente attuata. Infine, si rileva l´inconferenza dell´argomentazione proposta con riguardo alla raccolta del consenso, in quanto questa non è stata oggetto di alcun rilievo sanzionatorio;

RILEVATO, pertanto, che Società Editrice Sud s.p.a. ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, in mancanza di una idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, in relazione all´inidoneità dell´informativa resa sul sito internet, applicata in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) con riferimento alla medesima violazione in relazione all´omessa informativa sui moduli cartacei, per un ammontare complessivo pari a euro 16.800,00 (sedicimilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Società Editrice Sud s.p.a., con sede legale in Messina, via U. Bonino n. 15/C, P.I. 00072240831, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3031127
Data
20/02/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca