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Diritto di accesso - Riservatezza e comunicazione di dati alla centrale rischi della Banca d'Italia - 25 giugno 2002 [29984]

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[doc web n. 29984]


Diritto di accesso - Riservatezza e comunicazione di dati alla centrale rischi della Banca d´Italia

Non vi è un contrasto di fondo tra l´attuale meccanismo generale di tutela del credito, nella parte in cui impone agli istituti di credito di segnalare alla Banca d´Italia alcune posizioni di "sofferenza", e il sistema di protezione dei dati delineato dalla legge n. 675/1996.
 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;


PREMESSO:

Il ricorrente, già titolare di un contratto di conto corrente, nonché di un mutuo fondiario con Banca nazionale del lavoro S.p.A., lamenta che tale istituto di credito non abbia fornito riscontro ad una richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere le modalità di utilizzo dei dati personali che lo riguardano e si era opposto al trattamento, chiedendo di ottenere "quanto meno la rettifica" dei propri dati oggetto di comunicazione alla Centrale rischi della Banca d´Italia.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando che non sarebbero sussistiti i presupposti per la segnalazione del proprio nominativo all´indicata Centrale rischi, anche in ragione dell´esistenza di una vertenza giudiziaria già promossa dall´interessato sulla questione. A giudizio del ricorrente la banca avrebbe poi dovuto ridimensionare "la somma segnalata all´importo risultante all´epoca della revoca del conto corrente". Peraltro, sempre secondo l´interessato, "alcune delle norme previste in materia di segnalazione alla Centrale rischi" sarebbero incompatibili con il disposto della legge n. 675/1996.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, Banca nazionale del lavoro S.p.A., con nota anticipata via fax il 12 giugno 2002, ha:

  • fornito indicazioni sulle modalità del trattamento, confermando che la segnalazione alla Centrale rischi sarebbe avvenuta in ossequio alla direttive emanate dalla Banca d´Italia;
  • specificato le vicende contrattuali e contabili che hanno indotto il titolare del trattamento a segnalare all´indicata Centrale rischi la posizione dell´interessato;
  • precisato che l´instaurazione da parte del ricorrente di un contenzioso giudiziale "non poteva influire in alcun modo sulla situazione di insolvenza già da tempo venutasi a creare e sulla imputazione del credito tra i rischi a sofferenze".

Le posizioni dell´interessato sono state ribadite con fax in data 14 giugno 2002.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una banca, con specifico riferimento alla comunicazione di alcune informazioni, allo stesso riferite, alla Centrale rischi della Banca d´Italia.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alla richiesta dell´interessato volta, sostanzialmente, a conoscere le modalità di trattamento dei dati che lo riguardano. Banca nazionale del lavoro S.p.A. ha infatti fornito in merito un riscontro che appare idoneo.

Il ricorso è invece infondato per quanto concerne la richiesta di opposizione al trattamento dei dati oggetto di comunicazione alla Centrale rischi della Banca d´Italia.

Dalla documentazione in atti non sono infatti emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dall´istituto di credito, il quale ha provveduto a segnalare una posizione di "sofferenza" di un cliente ai sensi della normativa vigente, sulla base di un più generale meccanismo di tutela del credito che non è in contrasto con la legge n. 675, considerato anche quanto previsto dall´art. 14, comma 1, lettera d), della citata legge.

Il comportamento tenuto dall´istituto di credito, il quale si è limitato a comunicare i dati relativi alla posizione di sofferenza alla predetta Centrale rischi, deve essere considerato lecito, analogamente a quanto già posto in luce da questa Autorità nel provvedimento del 17 ottobre 2001 (in Bollettino. n. 23, p. 29 ss.).

Sulla specifica vicenda in questione, con particolare riferimento all´entità del credito in questione ed al relativo calcolo degli interessi, è peraltro in atto fra le parti un contenzioso sottoposto alla cognizione del giudice ordinario, all´esito del quale, qualora venga riconosciuta l´esattezza dei calcoli formulati dall´interessato, potrà procedersi alla rettifica dei dati in questione.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere le modalità di trattamento dei dati personali;

b) infondato il ricorso per quanto concerne l´opposizione al trattamento effettuato da Banca nazionale del lavoro S.p.A.


Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli