g-docweb-display Portlet

Reti telematiche ed Internet - Messaggi commerciali all'indirizzo e-mail del professore universitario - 28 maggio 2002 [29828]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF
La circostanza che un indirizzo e-mail sia conoscibile da parte di chiunque, perché riportato sulla rete Internet, non autorizza i terzi all´invio indiscriminato di messaggi pubblicitari, dovendosi avere riguardo alle specifiche finalità cui è preordinata la pubblicità dell´indirizzo elettronico (fattispecie in cui una società aveva inviato messaggi pubblicitari alla casella di posta elettronica assegnata ad un docente universitario, riportata, per ragioni istituzionali, nel sito Internet di un´Università).

[doc. web n. 29828]


Reti telematiche ed Internet - Messaggi commerciali all´indirizzo e-mail del professore universitario

La circostanza che un indirizzo e-mail sia conoscibile da parte di chiunque, perché riportato sulla rete Internet, non autorizza i terzi all´invio indiscriminato di messaggi pubblicitari, dovendosi avere riguardo alle specifiche finalità cui è preordinata la pubblicità dell´indirizzo elettronico (fattispecie in cui una società aveva inviato messaggi pubblicitari alla casella di posta elettronica assegnata ad un docente universitario, riportata, per ragioni istituzionali, nel sito Internet di un´Università). 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara nei confronti di Consulenza immobiliare Maggio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà  ;


PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Consulenza immobiliare Maggio, alla quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di verificare alcuni presupposti del trattamento dei dati personali che lo riguardano, relativo all’invio di una e-mail pubblicitaria che era stata indirizzata alla casella di posta elettronica assegnata al ricorrente in qualità di docente presso una Università degli studi.

Nel riscontro effettuato il titolare del trattamento ha fornito alcune precisazioni su tali presupposti, senza però indicare il nominativo del predetto responsabile. Ha poi aggiunto di avere incluso il nominativo del ricorrente in una lista di soggetti non interessati al ricevimento della corrispondenza.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato si è dichiarato insoddisfatto ed ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.


2. A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Consulenza immobiliare Maggio ha replicato ritenendo di avere effettuato un trattamento lecito in quanto riferito a indirizzi riportati sulle pagine web della predetta Università.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e a formulare un’istanza che va qualificata come opposizione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità commerciali e ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è fondato.

Il titolare del trattamento non ha anzitutto fornito un riscontro in relazione all’ eventuale designazione del responsabile del trattamento. Consulenza immobiliare Maggio dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 17 giugno 2002, l’eventuale designazione del responsabile del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornirne, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, gli estremi identificativi.

Per quanto riguarda poi la richiesta con cui il ricorrente ha manifestato una sostanziale opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare ha riscontrato le istanze dell’interessato fornendo alcune precisazioni sulle modalità del trattamento, e comunicando, nella sostanza, di detenere ancora dati personali dell’interessato sia pure in una lista di soggetti non disponibili a ricevere materiale pubblicitario.

Tale riscontro non è idoneo in relazione alle specifiche richieste dell’interessato e al genere di trattamento  che risulta illecito.

Consulenza immobiliare Maggio ha infatti desunto l’indirizzo e-mail dal sito Internet dell’Università di Parma, ove è riportato per finalità istituzionali e non anche contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente per finalità commerciali e pubblicitarie.

Va ribadito, a tal fine, quanto affermato dall’Autorità in relazione ai presupposti che permettono di prescindere dal consenso in caso di utilizzo dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 12, comma 1 lett. c) legge n. 675/1996).

Come rilevato in particolare, nel provvedimento del Garante dell’ 11 gennaio 2001 (pubblicato in Bollettino “Cittadini e società dell’informazione” n. 16, pag. 39), “La previsione contenuta nella citata lettera c) si riferisce non a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti “pubblici” (in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere modalità o limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso di comunicazione o diffusione dei dati (art. 20, comma 1, lett. b), legge 675)”.

Nella medesima circostanza l’Autorità ha affermato che la pubblicità di alcuni indirizzi resi conoscibili attraverso i siti Internet va collegata agli scopi per cui essa si verifica, non potendosi sostenere che i dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte finalità, ad esempio istituzionali, siano liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail anche quando queste non abbiano un contenuto commerciale o pubblicitario”.

Di conseguenza Consulenza immobiliare Maggio non poteva procedere seza consenso all’invio delle e-mail pubblicitaria all’indirizzo e-mail del docente presso l’Università. La resistente non deve, quindi, limitarsi ad inserire il nominativo del ricorrente in una lista dei soggetti non interessati all’invio di messaggi pubblicitari, ma deve cancellare i dati del ricorrente e astenersi, per il futuro, dall’ utilizzare ulteriormente per finalità commerciali l’indirizzo e- mail presso l’Università.
4. Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) accoglie il ricorso e ordina a Consulenza immobiliare Maggio di comunicare all’interessato i dati riferiti all’eventuale designazione del responsabile del trattamento entro il 17 giugno 2002;

b) ordina, altresì, alla resistente di procedere entro la medesima data alla cancellazione dei dati del ricorrente e di stenersi dalla loro ulteriore utilizzazione per finalità commerciali e pubblicitarie, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Consulenza immobiliare Maggio, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.



Roma, 28 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli