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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Naturmedia s.r.l. - 11 luglio 2013 [2959103]

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[doc. web n. 2959103]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Naturmedia s.r.l. - 11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 349 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia della Guardia di finanza di Parma, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 (n. 5702/53969 del 28 marzo 2011) del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute dell´11 luglio 2011 nei confronti di Naturmedia s.r.l., P.Iva: 02278040346, con sede in Medesano (Pr) via Europa n. 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore (in liquidazione dalla data del 31 dicembre 2012), dai quali è risultato, tra l´altro, che: a) la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) tramite un  form  di raccolta denominato "Contatti e prenotazioni", presente nel sito Internet www.100avventure.it, a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice; b) la medesima società effettua una raccolta di dati personali anagrafici (nome e cognome) all´atto della sottoscrizione dell´interessato per presa visione del "regolamento del parco delle 100 avventure", a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 13 luglio 2011 con cui sono state contestate, a Naturmedia s.r.l., due violazioni amministrative, entrambe previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle due omesse informative;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 3 agosto 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, relativamente al rilievo n.1 di cui alla precedente lett. a), ha rappresentato come "Ai sensi di quanto disposto dall´art. 13 (…) Naturmedia Srl considerava assolto l´obbligo di informativa in quanto : era chiara la finalità cui erano destinati i dati; fornire i dati era assolutamente facoltativo e solo nell´interesse dell´utente; non c´era chiaramente alcuna conseguenza nel non fornire i dati; non era l´unico modo per ottenere informazioni". Riguardo il rilievo n. 2 di cui al punto b) ha osservato, tra l´altro, come "Anche in tale frangente Naturmedia Srl considerava assolto l´obbligo di informativa in quanto: l´informativa era data verbalmente, non per iscritto, ma comunque e assolutamente fornita (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente in relazione a quanto contestato. La Guardia di finanza ha puntualmente accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, tutti gli elementi costituivi dell´illecito contestato di cui al punto a), atteso che, così come si evince dal verbale di contestazione, "Dalla disamina del sito www.100avventure.it non risulta essere presente alcuna informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, né sulla homepage né sulle singole pagine ivi compresa quella denominata contatti e prenotazioni", ove, peraltro, occorre evidenziare che, ai sensi dell´art. 13 del Codice, all´interessato, devono essere fornite, prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento stesso, tutte le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere rimesso allo stesso il compito di individuare (o indovinare) tutti gli elementi richiesti dalle lettere dalla a) alla f) del citato art. 13, comma 1. Diversamente, non risultano essere stati effettuati, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, tutti gli accertamenti necessari in ordine all´eventualità che l´informativa agli interessati, così come argomentato negli scritti difensivi, non venisse resa in forma orale, così come previsto dall´art. 13 del Codice, al momento della sottoscrizione per presa visione del "regolamento del parco delle 100 avventure";

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite un  form  di raccolta denominato "Contatti e prenotazioni", presente nel sito Internet www.100avventure.it, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, considerata l´asserita esiguità dei contatti ricevuti e la loro immediata cancellazione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla rilievo n. 2 di cui alla contestazione in argomento;

ORDINA

a Naturmedia s.r.l., P.Iva: 02278040346, con sede in Medesano (Pr) via Europa n. 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore (in liquidazione dalla data del 31 dicembre 2012), di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2959103
Data
11/07/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca