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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ferranti Modesto - 6 giugno 2013 [2958929]

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[doc. web n. 2958929]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ferranti Modesto - 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 279 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni dell´8 febbraio 2011 ex art. 157 Codice privacy, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 17 maggio 2011 nei confronti dell´Armeria Master Gun di Ferranti Modesto, con sede legale in Roma, via Fosso del Poggio n. 51/E, partita IVA 06668431007, in persona del titolare dell´impresa; rilevato che l´impresa effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, e-mail, partita Iva, indirizzo, città) tramite un form denominato "Gestione Ordini" presente nel sito Internet www.mastergun.it nel quale è assente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 15 giugno 2011 con cui è stata contestata al titolare della predetta impresa la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO che dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal relativo verbale di contestazione non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 16 luglio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la parte ha rilevato in primo luogo che la gestione del sito internet era affidata ad una società privata, che aveva il compito di adeguare il sito alla vigente disciplina in tema di privacy, che tale società, in ordine alla mancanza di informativa ha sostenuto che per cause "ignote, imputabili sicuramente a malfunzionamenti tecnici di varia natura e difficilmente rintracciabili" l´informativa predisposta, non veniva inserita. Considerato che l´impresa destinataria della contestazione ha conseguentemente sostenuto la sua estraneità alla condotta illecita contestatale;

LETTO il verbale di audizione dell´1 ottobre 2012, con il quale la parte, nel ribadire quanto rappresentato nello scritto difensivo, ha evidenziato che la società esterna che gestiva il sito si è assunta la responsabilità di tale malfunzionamento e che "(…)l´attività del sito non era finalizzata alla vendita online di armi, bensì alla pubblicizzazione dell´attività della ditta(…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità dell´impresa in relazione alla contestazione della violazione amministrativa ex art.13 del Codice, in quanto alla società esterna non risultano conferiti specifici incarichi e responsabilità per il trattamento di dati; rilevato che a seguito di una ricerca tramite librerie digitali dello stato dei siti internet nel tempo, il sito risultava essere carente dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, già nei mesi precedenti la data di accertamento effettuato dalla Guardia di finanza e che non sono rilevabili per sostenere la buona fede del trasgressore gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, anche alla luce della giurisprudenza per la quale la parte deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RILEVATO che la ditta ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Ferranti Modesto, nato a Roma il 24.04.1973 ed ivi residente in Piazza Buenos Aires n. 20, in qualità di titolare dell´Armeria Master Gun, con sede legale in Roma, via Fosso del Poggio n. 51/E, partita IVA 06668431007, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

Al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2958929
Data
06/06/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca