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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Google Inc. - 18 dicembre 2013 [2954309]

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vedi anche:
Google paga una multa da 1 milione di euro inflitta dal Garante privacy
per il servizio Street View  -  3 aprile 2014

 

[doc. web n. 2954309]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Google Inc. - 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 583 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento adottato dal Garante in data 15 ottobre 2010, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), nei confronti di Google Inc., il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;

VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente richiamato, n. 131/68759 del 4 gennaio 2011 nei confronti di Google Inc., con sede in Mountain View, California 94043-1351, Stati Uniti d´America, 1600 Amphitheatre Parkway (di seguito "Google"), notificato a tale indirizzo in data 2 febbraio 2011 (nonché in data 5 gennaio 2011 al domicilio eletto presso lo studio legale Hogan Lovells), per la violazione, tra l´altro, del combinato disposto di cui agli artt. 13, 161 e 164-bis, comma 2, del Codice, concernente l´inidoneità dell´informativa resa agli interessati con riferimento ad una banca dati di particolari dimensioni in occasione della raccolta di dati effettuata dalla società mediante le c.d. Google cars nell´ambito del servizio denominato Street View;

VISTI gli scritti difensivi del 3 febbraio 2011, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che qui si intendono integralmente richiamati;

PRESO ATTO che Google, per le violazioni di cui al capo a) dell´atto di contestazione, in data 7 marzo 2011 ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta previsto dall´art. 16 della legge n. 689/1981, con effetto estintivo del relativo procedimento sanzionatorio e che, pertanto, il presente provvedimento riguarda esclusivamente la residua violazione di cui al capo b) della predetta contestazione di violazione amministrativa;

VISTO il verbale in data 16 settembre 2013 relativo all´audizione dei rappresentanti di Google ai sensi dell´art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981;

RILEVATO che Google nei citati scritti difensivi ha dichiarato, tra l´altro, quanto segue:

a) "sin dal momento del lancio [del servizio Street View], Google ha adottato una privacy policy globale […] Poiché si tratta di un servizio globale gestito in modo centralizzato, era difficile per Google tenere conto di tutte le normative privacy dei singoli Stati dove il servizio è attivo e soddisfare tutti i singoli requisiti da esse previsti. La scelta è stata quindi di individuare un minimo comune denominatore che tenesse conto degli aspetti fondamentali della difesa della privacy degli utenti […] nonché delle esigenze di funzionalità del sistema";

b) "indipendentemente dall´applicazione a Google Inc. per il servizio Street View della legge privacy italiana, si è ritenuto – in assoluta buona fede – che, così come per gli altri servizi online offerti agli utenti, le misure utilizzate dalla società […] fossero sufficienti";

c) "col provvedimento [adottato in data 15 ottobre 2010] il Garante ha riconosciuto che tali misure non fossero sufficienti a garantire la piena consapevolezza dei cittadini (non utenti) del passaggio delle vetture di Street View e di esercitare, eventualmente, il loro diritto di sottrarsi allo scatto delle immagini delle pubbliche vie e piazze";

d) "una qualunque forma alternativa di avvertimento (e.g. avvertimento sonoro, forme mirate di pubblicità, ecc.), oltre ad aver bisogno delle relative autorizzazioni, avrebbero potuto ingenerare confusione circa la reale portata del servizio, ovvero creare problemi di ordine pubblico o addirittura speculazioni";

e) "il risalto dato dai giornali e dalla televisione a Street View […] sia prima del lancio in Italia, sia nel corso dei primi mesi di funzionamento del servizio hanno fatto ritenere che la maggior parte della popolazione italiana fosse ampiamente a conoscenza di cosa fosse Street View e delle modalità attraverso le quali funzionava il servizio [… rendendo pertanto non…] necessaria alcuna altra forma di pubblicità";

f) la società ha comunque sottolineato l´"atteggiamento di collaborazione e attenzione da sempre tenuto da Google nei confronti [dell´] Autorità Garante [anche attraverso] i numerosi incontri e lo scambio di corrispondenza intercorsi […] finalizzati a dare esecuzione nel modo più corretto alle misure richieste dal Garante a tutela della privacy di cittadini e utenti";

RILEVATO che Google nel corso della predetta audizione:

a) ha depositato un ulteriore scritto nel quale vengono nuovamente illustrate le azioni poste in essere dalla società successivamente ai fatti oggetto di contestazione, con particolare riferimento alle inserzioni pubblicate di volta in volta sui quotidiani in occasione del passaggio delle Google cars e agli avvisi messi in onda sulle emittenti radiofoniche;

b) ha rappresentato che "l´adeguamento da parte di Google alle misure indicare dal Garante ha comportato costi economici rilevanti (nel corso dei due anni trascorsi dalla contestazione per decine di migliaia di euro. A esempio il costo di un annuncio per località è di circa 2.000 €)";

RILEVATO che l´illiceità della condotta in esame risulta accertata dal Garante con il citato provvedimento del 15 ottobre 2010 e non contestata dalla società, la quale negli scritti difensivi e nel corso dell´audizione, per le suddette motivazioni, ha richiesto la revoca delle sanzioni, ovvero la loro applicazione in misura pari al minimo, invocando, in sintesi, l´impossibilità di fornire l´informativa secondo le modalità previste dall´art. 13 del Codice e la propria buona fede;

RITENUTO, in relazione a tali aspetti, che non sono rilevabili gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si rileva nel comportamento dell´agente la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

CONSIDERATO, pertanto, che le giustificazioni addotte da Google non sono idonee, per le motivazioni ampiamente indicate nel citato provvedimento del Garante, sopra sinteticamente riportate, ad escludere la responsabilità della società in ordine alla violazione in questione;

RILEVATO, pertanto, che Google, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato illecitamente il trattamento di dati personali degli interessati in quanto ha reso loro una informativa che, ai sensi del predetto art. 13, risulta non idonea;

CONSIDERATE, altresì, le "peculiari caratteristiche delle fotografie scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione online per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite per consentire all´utente una visualizzazione dettagliata delle stesse" nonché "le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative proprio all´acquisizione di immagini da parte della società che, nel fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online da Google" (cfr. citato provvedimento del Garante de 15 ottobre 2010);

CONSIDERATO che, in ragione delle modalità con le quali è stato effettuato il trattamento di dati personali in esame, Google ha violato più volte la disposizione relativa all´informativa, di cui all´art. 13 del Codice, sanzionata dall´art. 161 del medesimo Codice, e che le predette violazioni sono state commesse con riferimento ai dati utilizzati dalla società nell´ambito della fornitura dei propri servizi e, in particolare, attraverso il servizio Street View, che, per le sue caratteristiche, rappresenta, ai sensi dell´art. 164-bis, comma 2, del Codice, una banca dati di particolari dimensioni;

PRESO ATTO di quanto dichiarato e documentato da Google in ordine al comportamento complessivo tenuto dalla società con riferimento alla condotta tenuta successivamente alla rilevazione delle violazioni in questione, consistita nella tempestiva adozione degli adempimenti prescritti dal Garante con riferimento al servizio Street View nel più volte citato provvedimento del 15 ottobre 2010, relativi - in sintesi - alla designazione di un proprio rappresentante sul territorio dello Stato, all´informativa da rendere agli interessati attraverso il proprio sito web e gli organi di informazione (quotidiani e  emittenti radiofoniche) nonché alle modalità per rendere maggiormente riconoscibili le proprie autovetture durante le operazioni di ripresa fotografica;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 2, del Codice che prevede che in caso di più violazioni di un´unica o di più disposizioni di cui al Capo I del Titolo III della Parte III del Codice, tra cui quella di cui al predetto art. 161, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro e che, in tale ipotesi, non è ammesso il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento alle modalità concrete della condotta la violazione non risulta essere connotata da elementi specifici, mentre, per quanto attiene ai profili dell´entità del danno o del pericolo arrecato e dell´intensità dell´elemento psicologico, devono essere valutate in termini di aumento della sanzione rispettivamente le seguenti circostanze:

- la violazione in esame è relativa a trattamenti che riguardano una considerevole quantità di dati personali di utenti e di altre persone acquisiti su porzioni rilevanti dell´intero territorio nazionale, destinati alla successiva diffusione sul web;

- l´elemento soggettivo della colpa relativo alla violazione in questione assume caratteri di maggiore gravità in relazione alla circostanza che ad un´azienda come Google, che fonda la propria attività economica prevalentemente sul trattamento dei dati e che costituisce uno dei principali fornitori mondiali di servizi della società dell´informazione, è richiesta la massima attenzione e diligenza negli adempimenti in tema di protezione dei dati personali, anche in funzione del potenziale rilevante impatto di eventuali violazioni;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento dell´azienda che ha proceduto prontamente all´adozione degli adempimenti in precedenza omessi e che ha prestato la propria massima collaborazione all´Autorità nell´ambito del presente procedimento;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di aumento della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio consolidato dell´azienda relativo all´anno fiscale concluso il 31 dicembre 2012, relativi agli ingente volume d´affari e utile conseguiti;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 250.000 (duecentocinquantamila), avuto riguardo alla relativa gravità valutata in ragione dei suddetti elementi considerati nel loro complesso;

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che la valutazione delle predette condizioni economiche del contravventore possa essere condotta a partire dai criteri di classificazione delle imprese indicati nel decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", considerando imprese di rilevanti dimensioni quelle che superino i parametri ivi indicati;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti di Google risulterebbe inefficace in ragione delle condizioni economiche della società, che nell´anno 2012 ha registrato un fatturato consolidato pari a oltre 50 miliardi di dollari, con un corrispondente utile consolidato pari a oltre 10,7 miliardi di dollari, come rilevabile dal bilancio dell´azienda relativo all´anno fiscale concluso il 31 dicembre 2012;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura pari a quattro volte l´importo della sanzione che, pertanto, risulta determinata in euro 1.000.000 (un milione);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Google Inc., con sede in Mountain View, California 94043-1351, Stati Uniti d´America, 1600 Amphitheatre Parkway, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 1.000.000 (un milione) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 13, 161 e 164-bis, comma 2, del Codice, come determinata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 1.000.000 (un milione) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia