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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Ciampino - 4 luglio 2013 [2954141]

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[doc. web n. 2954141]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Ciampino - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 340 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione datata 4 marzo 2011 pervenuta da parte del sig. Massimiliano Vender con cui veniva lamentata la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Ciampino, dell´«Elenco integrativo delle persone idonee, iscritte all´albo degli scrutatori di seggio elettorale», indicizzato anche nei comuni motori di ricerca con contestuale diffusione dei dati anagrafici e di residenza delle persone ivi indicate, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità inviava una richiesta di informazioni al Comune di Ciampino (nota del 7 aprile 2011, prot. n. 6852/73109) diretta a conoscere i presupposti legislativi e regolamentari alla luce dei quali è stata effettuata la diffusione dei dati personali;

PRESO ATTO del riscontro fornito dal Comune che, con nota del 21 aprile 2011, ha rilevato che il file contenente i dati anagrafici e di residenza delle persone idonee all´ufficio di scrutatore  era stato erroneamente inserito all´interno del sistema Cms del sito e che si era prontamente provveduto a rimuovere il suddetto file;

VISTO il verbale n. 20015/73109 del 30 settembre 2011 con cui è stata contestata al Comune di Ciampino, con sede in Ciampino (RM), Largo Felice Armati, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, del medesimo Codice, per aver effettuato, in relazione alla pubblicazione sul proprio sito web del predetto elenco, una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, informandolo altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha rilevato che la legge 8 marzo 1989 n. 95 istitutiva dell´albo delle persone idonee all´ufficio di scrutatore di seggio elettorale prevede che l´iscrizione al suddetto albo sia subordinata al possesso dei requisiti relativi alla residenza nel medesimo Comune in cui si presenta domanda e all´assolvimento degli obblighi scolastici (art. 1); dalla lettura dell´art. 3, comma 4, della stessa legge, ne deriverebbe che "l´albo deve essere formato ai sensi dei commi 1 e 2 dell´art. 1, prevedendo così l´indicazione anche della residenza. Tale previsione comporta che l´albo, una volta depositato nella segreteria del comune per giorni 15, possa essere visionato da ogni cittadino che voglia verificare il possesso dei requisiti degli iscritti". Alla luce di tali considerazioni, il Comune ritiene che la diffusione dei dati personali sia ammessa da una norma di legge. Sotto altro aspetto la parte ha eccepito la validità dell´atto, per l´inosservanza del termine di trenta giorni previsto dall´art. 2 della legge n. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 1° ottobre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del Comune in relazione a quanto contestato. Vanno preliminarmente richiamate le disposizioni che regolano la materia e che sono contenute nella legge n. 95/1989: l´art. 1 stabilisce che l´albo, tenuto presso ogni comune della Repubblica, "comprende" i nominativi degli elettori che presentano domanda, mentre l´inclusione nell´albo è subordinata al possesso dei requisiti, sopra richiamati; successivamente è stabilito che la commissione elettorale comunale "accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all´art. 1 (…), li inserisce nell´albo (…)" (art. 3, c. 2). Dalla lettura delle specifiche norme che disciplinano la materia alla luce dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, previsti dall´art. 11 del Codice, si evince che il dato relativo alla residenza deve essere necessariamente trattato dalla commissione elettorale comunale in sede di formazione dell´albo, mentre non sussiste alcun presupposto per la sua pubblicazione, peraltro completo dell´indirizzo di residenza. Tra l´altro, si rileva che la pubblicazione dell´albo così formato è avvenuta per un periodo di tempo superiore ai quindici giorni, posto che al momento della segnalazione e del successivo accertamento eseguito dell´Ufficio l´elenco era ancora reso disponibile sul web. Per quanto concerne, invece, l´altra argomentazione secondo cui non sono stati rispettati i termini previsti dalla legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento, va rilevato che i termini ivi indicati non si applicano ai procedimenti sanzionatori che sono regolati dalla legge n. 689/1981. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la legge n. 689/1981 delinea la natura contenziosa del procedimento sanzionatorio, prevedendo il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati e ne fissa le varie fasi con precise scansioni temporali (Cass. civ. SS.UU., sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006);

RILEVATO, quindi, che il Comune di Ciampino ha effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi di cui all´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Ciampino, con sede in Ciampino (RM), Largo Felice Armati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2954141
Data
04/07/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca