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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zhang Canping - 24 aprile 2013 [2951960]

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[doc. web n. 2951960]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zhang Canping - 24 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. Padova, ha effettuato degli accertamenti presso l´Hotel Paola, di Elena S.r.l., corrente in Padova, via San Marco n. 186, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 1 telecamera posizionata all´ingresso dell´albergo, collegata al relativo monitor posizionato nell´ufficio posto al piano secondo. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 12/76 bis con cui è stata contestata al sig. Zhang Canping, nato a Zhejiang (Cina) il 17.04.1963, residente a Padova, via D. Di Nanni n. 34/b, in qualità di legale rappresentante della Elena S.r.l, con struttura ricettiva all´insegna "Hotel Paola", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. Padova, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  con cui la parte ha tenuto a precisare in primo luogo che la notificazione del verbale di contestazione della violazione amministrativa è avvenuta in data 29 aprile, mentre lo stesso verbale risulta essere datato 30 aprile, e pertanto afferma come "la falsità della data del provvedimento impedisce di sapere con certezza il giorno preciso in cui la contestazione è avvenuta (…)". La parte ha sottolineato, inoltre, come il sistema di videosorveglianza, piuttosto obsoleto, si attivasse esclusivamente con il suono del campanello, trasmettendo così le immagini di coloro che entravano nel locale; detto ciò "il sistema (…) rientra tra quelli destinati all´uso esclusivamente personale, che, ai sensi dell´art. 5 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, non sono soggetti all´applicazione delle norme del codice della privacy (…)", riportando letteralmente anche il punto 6.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza assunto dal Garante in data 8 aprile 2010. La parte, peraltro, sostiene di aver agito in buona fede;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Considerato che l´errata indicazione della data di contestazione non inficia la validità dell´atto in quanto la parte ha potuto comunque esercitare il suo diritto di difesa. Posto che, nel caso di specie, non è ravvisabile l´inapplicabilità del Codice come previsto dall´art. 5, comma 3, dello stesso in quanto, in tal caso, non si è in presenza di trattamento effettuato da una persona fisica per fini esclusivamente personali cui l´articolo fa riferimento, in quanto in tale caso la contestazione è rivolta alla società in persona del suo legale rappresentate. Inoltre da quanto dedotto in ordine alla buona fede del trasgressore, non sono rilevabili gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RILEVATO, pertanto, che il sig. Zhang Canping, nato a Zhejiang (Cina) il 17.04.1963, residente a Padova, via D. Di Nanni n. 34/b, in qualità di legale rappresentante della ditta Elena S.r.l, con struttura ricettiva all´insegna "Hotel Paola", ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Zhang Canping, nato a Zhejiang (Cina) il 17.04.1963, residente a Padova, via D. Di Nanni n. 34/b, in qualità di legale rappresentante della ditta Elena S.r.l, con struttura ricettiva all´insegna "Hotel Paola", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2951960
Data
24/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca