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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Tel. Com. s.r.l. - 18 aprile 2013 [2941226]

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[doc. web n. 2941226]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Tel. Com. s.r.l. - 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 203 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che la società Tel. Com. s.r.l. P.I.: 03496060280, con sede in Padova, via Nazareth n. 2/1, in qualità di dealer della società Telecom Italia S.p.A. e da questa designata responsabile del trattamento dei dati personali, ha provveduto nell´anno 2006 all´intestazione di numerosissime schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dalle indagini svolte è stato possibile individuare 3 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 943 utenze. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "Dei 3 soprindicati, 2 soggetti, sentiti in atti, hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite (…)";

VISTO il verbale n. 247718/10 del 9 giugno 2010, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla Tel. Com. s.r.l., la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di 3 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società rileva come la contestazione in argomento si fondi su fatti e circostanze accertati dalla Guardia di finanza nei verbali di altre sommarie informazioni redatti nel settembre dell´anno 2008. A fronte di ciò, il termine di 90 giorni, previsto dall´art. 14 della L. 689/1981, per la notificazione della contestazione dalla data del suo accertamento, risulta essere violato. Osserva, inoltre, come dalle evidenziate anomalie che emergono dall´esame delle richieste di innalzamento soglia, si possa ricavare come soggetti terzi estranei a Tel.Com. s.r.l. "(…) abbiano abusivamente riempito dei moduli di attivazione apparentemente riconducibili a Tel.Com. s.r.l.";

TENUTO CONTO della nota datata 3 ottobre 2011 con la quale la società ha rinunciato a essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si rileva come il trasgressore ritenga erroneamente che il termine di cui all´art. 14 della legge n. 689/1981 non sia stato rispettato. In effetti, sul punto, si deve tenere conto del fatto che l´illecito amministrativo contestato sia stato accertato nell´ambito di un´indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Tenuto conto di tale contesto, si osserva come in tema di sanzioni amministrative, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall´art. 14 della legge n. 689/1981 per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall´A.G. all´Autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all´indagato la violazione amministrativa, l´A.G. non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis actractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall´art. 329 c.p.p. (Cass. Civ. Sez. II, 30 marzo 2010 n. 7754; Cass. Civ. Sez. II, 5 novembre 2009 n. 23477). Nel caso di specie, il principio appena esposto ha trovato applicazione nel momento in cui la citata Procura della Repubblica ha autorizzato, con apposito provvedimento n. 7328/07 del 10 maggio 2010, l´utilizzo "(…) ai fini amministrativi, degli elementi acquisiti nell´ambito dei pp.pp. (…) e (…), per consentire (…) di elevare nei confronti dei dealer della Telecom Italia s.p.a. coinvolti nelle investigazioni le contestazioni, ex art. 14 della legge n. 689/1981, per la violazione alle disposizioni sancite dall´art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003" e a fronte di tale autorizzazione, nel pieno rispetto dei termini previsti, in data 11 giugno 2010 è stata notificata la contestazione in argomento. Inoltre, si osserva come, in senso assoluto, l´attivazione multipla di schede telefoniche nei confronti di un unico soggetto è sicuramente lecita pur se nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante nel provvedimento del 16 febbraio 2006 (in www.gpdp.it doc. web n. 1242592), nonché a fronte dell´assolvimento dell´obbligo di rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e dell´acquisizione di una idonea dichiarazione di conferma che accerti l´effettiva volontà dell´intestatario delle schede telefoniche. Il citato provvedimento stabilisce altresì che "i comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (cd dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito operatori) sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante", ove, partendo dai descritti presupposti, si rileva come l´attivazione di una pluralità di schede telefoniche nei confronti di un singolo interessato senza avergli reso un´informativa nella quale tale tipologia di trattamento sia esplicitamente specificata, configura, considerata l´accertata inconsapevolezza di tali attivazioni, la violazione dell´art. 13 del Codice ed è altresì alla base di condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, così come rilevato dalla Guardia di finanza. Quindi, diversamente da quanto ritenuto, risulta provata in atti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 l´attivazione, nei confronti di 3 persone inconsapevoli, di 943 schede telefoniche. La società, dunque, in qualità di responsabile del trattamento, è venuta meno alle istruzioni specificamente impartite, al punto 12) della designazione da parte del titolare del trattamento (Telecom Italia Mobile). Quanto detto determina l´insorgenza della condotta omissiva contestata anche a prescindere dalle evidenziate anomalie che emergono dall´esame delle richieste di innalzamento soglia, atteso che tali attivazioni sono sempre riconducibili a Tel. Com. s.r.l. in virtù dell´utilizzo del codice dealer a lei attribuito, ove, peraltro, non è provata la compilazione abusiva dei moduli stessi.

RILEVATO, pertanto, che Tel. Com. s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati, omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione è di notevole rilievo essendo stati trattati i dati di almeno 2 persone, senza rendere loro l´informativa per l´attivazione di 502 schede telefoniche;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si evidenzia come non si rilevino elementi di valutazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazione alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società risulta in liquidazione dal 27 dicembre 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 161, tenuto conto che almeno due delle persone interessate hanno confermato in atti l´indebito trattamento dei propri dati personali, nella misura di euro 36.000,00 (trentaseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla Tel. Com. s.r.l. P.I.: 03496060280, con sede in Padova, via Nazareth n. 2/1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 36.000,00 (trentaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del medesimo Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

agli stessi di pagare la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia