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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cowboys' Guest Ranch S.r.l. - 11 luglio 2013 [2720290]

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[doc. web n. 2720290]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cowboys´ Guest Ranch S.r.l. - 11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 352 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza Voghera, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ha svolto accertamenti presso la "Cowboys´ Guest Ranch S.r.l.", con sede legale in Voghera (PV), via Morato n. 18, partita IVA 01580840187, come riportato nei verbali di operazioni compiute del 4 e 13 luglio 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, indirizzo ed e-mail) sia tramite form presenti sul sito Internet www.cowboyland.it, sia tramite questionari cartacei disponibili alle casse del parco e sia con moduli di iscrizione alla gara di ballo, a fronte dei quali è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali n. 258/2011, 259/2011 e 260/2011 del 13 luglio 2011 con cui sono state contestate alla "Cowboys´ Guest Ranch S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, tre distinte violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, sia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite i form, sia con riferimento ai questionari cartacei disponibili alle casse del parco e sia per i moduli di iscrizione alla gara di ballo, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto della predetta Tenenza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato in primo luogo che "relativamente ai dati personali (cognome, nome e indirizzo mail) comunicati dagli utenti visitatori del sito web http://www.cowboyland.it/INFORMAZIONI.HTML si ribadisce che essi vengono rilasciati liberamente e facoltativamente dagli utenti stessi che desiderano iscriversi al solo fine di ricevere newsletter informativa degli eventi organizzati dalla società (…) peraltro, nel momento in cui si perfeziona l´iscrizione viene inviata all´utente una mail di riscontro che specifica che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003". Per quanto riguarda la raccolta di dati effettuata sui questionari cartacei, la parte ha sottolineato che la compilazione era del tutto facoltativa e l´inserimento dei dati era finalizzato esclusivamente al fine di ricevere informazioni sull´attività e sugli eventi della società. Infine, per quanto concerne la scheda d´iscrizione alla gara di ballo country si è tenuto a precisare come si sia trattato "di un unico e isolato evento organizzato in occasione della festa di indipendenza degli Stati Uniti. Le schede cartacee raccolte in occasione di tale evento sono state distrutte dopo l´inserimento a computer";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate in quanto si deve rilevare che sia i form presenti nel sito Internet www.cowboyland.it, sia i questionari cartacei posti alle casse del parco e sia le schede di iscrizione alla gara di ballo, hanno la funzione di favorire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome, indirizzo ed e-mail) all´interno di una banca dati elettronica, posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sostanziando pertanto un trattamento di dati personali, sottoposto all´obbligo di rendere l´informativa agli interessati;

RILEVATO, pertanto, che la "Cowboys´ Guest Ranch S.r.l.", ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) sia per mezzo dei form presenti sul sito internet, avvenuto in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, sia tramite questionari cartacei e schede di iscrizione alla gara di ballo, in calce ai quali non era presente l´informativa di cui all´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, per la mancata informativa sui moduli di iscrizione alla gara di ballo, legata ad un evento specifico, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, in quanto risultano esser stati predisposti in una sola occasione, integrando così il caso di minor gravità;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161, con riferimento ai form di raccolta dati presente su internet, e nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161, con riferimento ai questionari cartacei, e nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161, con riferimento ai moduli di iscrizione alla gara di ballo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a "Cowboys´ Guest Ranch S.r.l.", con sede legale in Voghera (PV), via Morato n. 18, partita IVA 01580840187, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia