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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di I.S.P. Italia srl - 11 aprile 2013 [2710974]

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[doc. web n. 2710974]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di I.S.P. Italia srl - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n.  192 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte delle segnalazioni dell´arch. Marco Antonucci dell´8 gennaio 2010, del dott. Cristiano Ravalli dell´11 gennaio 2010, dello Studio Tecnico Demarziani Architetti associati del 2 marzo 2010, dello Studio Tecnico Belli del 17 marzo 2010, della dott.ssa Catherine Magni del 30 giugno 2010 e dello studio legale Crocè del 20 luglio 2010, con cui veniva lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax, concernenti l´offerta di corsi di formazione, da parte di Istituto Sviluppo Professionale Italia srl (di seguito "la società"), l´Ufficio inviava richieste di informazioni dirette a verificare le modalità con cui la società ha raccolto i dati dei segnalanti, dando indicazioni altresì relative alle modalità con cui è stata resa l´informativa e acquisito il consenso degli interessati a ricevere le comunicazioni promozionali;

CONSIDERATO che, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dall´Ufficio, l´Autorità ha adottato in data 23 dicembre 2010 un provvedimento nei confronti della suddetta società ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati personali di dati effettuato per l´invio di comunicazioni promozionali via fax senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4, del Codice e senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati a norma dell´art. 130 del medesimo Codice;

VISTO il verbale n. 3723/70381 del 23 febbraio 2011 con cui sono state contestate alla ISP Italia srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Imola, Viale Pisacane n. 48/H, P.I. 01530211208, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 3, in relazione agli artt. 13 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall´Ufficio del Garante, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato di aver acquistato dalla società Telextra un CD-Rom contenente la banca dati da cui sono stati attinti i nominativi dei segnalanti, ritenendo "in buona fede che l´acquisizione degli estremi inseriti nella banca dati fosse stata ottenuta reperendo il valido ed espresso consenso degli  interessati alla comunicazione dei dati che li riguardavano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie". La parte ha inoltre chiesto la rateizzazione dell´importo della sanzione comminata;

RILEVATO che la parte ha fatto richiesta di essere ascoltata ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, a fronte di due convocazioni, non si è presentata;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato, non ravvisandosi nel caso in esame i presupposti per l´applicazione dell´esimente della buona fede. Ai sensi dell´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, ai fini dell´esclusione della responsabilità, è necessario che ricorra un elemento positivo ed estraneo all´autore della violazione tale da ingenerare in lui la convinzione della liceità del suo agire, circostanza che nel caso di specie non sono state ravvisate. Si rileva, inoltre, che, come è stato più volte affermato da questa Autorità nei provvedimenti in materia di marketing, la circostanza che i nominativi dei soggetti contattati siano stati tratti da un database acquistato da una terza società non vale ad esonerare la società da effettuare le opportune verifiche relative alla presenza di un valido consenso degli interessati. Si richiama, a tal proposito, il provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 (doc. web n. 29840) che espressamente attribuisce a chi acquista una banca dati il dovere di "accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica e al suo successivo utilizzo ai fini di materiale pubblicitario". Nello stesso provvedimento, inoltre, si stabilisce che quando i dati non sono raccolti presso l´interessato, come nel caso di specie, l´informativa deve essere resa al momento in cui i dati stessi sono registrati, conformemente alla disposizione dell´art. 13, comma 4, del Codice;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) mediante l´invio di fax di natura promozionale, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13, comma 4, del Codice e senza acquisire il preventivo consenso ai sensi dell´art. 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 3, del Codice che prevede che quando la violazione coinvolge numerosi interessati i limiti minimo e massimo delle sanzioni siano applicati in misura pari al doppio;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, delle modalità concrete della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico devono essere considerati di rilevante entità posto che la parte non ha adempiuto agli obblighi di rendere l´informativa e di raccogliere il consenso con riferimento a diversi interessati;

b) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società è stata destinataria di un provvedimento inibitorio adottato dall´Autorità in data 23 dicembre 2010;

c) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società è in liquidazione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161, nella misura di 12.000,00 euro (dodicimila) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis nella misura di euro 20.000,00 euro (ventimila), per un importo complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a I.S.P. Italia srl in liquidazione, con sede in Imola, viale Pisacane n. 48/H, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, frazionata in 20 rate mensili dall´importo di euro 1.600,00 (milleseicento), in accoglimento della richiesta di rateizzazione, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia