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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Agro Informatica di Buracchi Gino - 8 maggio 2013 [2640483]

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[doc. web n. 2640483]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Agro Informatica di Buracchi Gino - 8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n.  237 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata da Scala Reale s.r.l., che si è lamentata della ricezione di e-mail di natura promozionale indesiderate da parte di Agro Informatica di Buracchi Gino, P.I. 00289950529, con sede in Montepulciano (Si), via Bari n. 32, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta impresa che, con la nota pervenuta in data 19 gennaio 2011, ha dichiarato che: a) l´indirizzo di posta elettronica di Scala Reale è stato reperito dal sito Internet della stessa; b) l´informativa non è stata fornita espressamente, perché "la stessa è accessibile a tutti i destinatari delle … e-mail"; c) non è stato chiesto né ottenuto il consenso ai fini dell´invio dei messaggi promozionali. Tali elementi di riscontro hanno consentito, successivamente, di accertare che Agro Informatica di Buracchi Gino, in qualità di titolare del trattamento, ha utilizzato l´indirizzo di posta elettronica della segnalante, inviando una comunicazione di natura promozionale tramite e-mail, in carenza dell´esplicito consenso di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e senza averle reso l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO il verbale n. 5347/71563 del 23 marzo 2011 con cui sono state contestate alla predetta impresa, in persona del titolare, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13 e al combinato disposto degli artt. 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per nessuna delle succitate contestazioni;

TENUTO CONTO del provvedimento prescrittivo e inibitorio del Garante, adottato il 22 maggio 2009 nei confronti di Agro Informatica a seguito delle segnalazioni inviate da Ruval International S.p.A. in data 11 novembre 2008 e da Effe Studio di Favaro Fabio in data 24 novembre 2008 con cui è stata lamentata la ricezione di numerosi messaggi promozionali via e-mail;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui l´impresa ha dichiarato di aver reperito l´indirizzo e-mail della segnalante nella pagina web denominata "Contattaci" del sito web www.scalareale.it della stessa società, evidenziando, peraltro, di aver proposto alla segnalante esclusivamente servizi business to business. Ha evidenziato, altresì, di non avere raccolto e/o detenuto alcun dato della segnalante, oltre a ritenere "(…) ingiusta o quantomeno sproporzionata la sanzione notificata (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità dell´impresa in relazione alle contestazioni in argomento. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, la circostanza che i dati personali, tra cui l´indirizzo di posta elettronica, sia reperibile con una certa facilità in Internet, non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi promozionali, come stabilito nel Provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 [in www.garanteprivacy.it doc. web 29840]. Al contrario, affinché l´invio di messaggi promozionali avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è necessario che venga resa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice prima che abbia inizio il trattamento dei dati personali e, sulla base di questa, che sia acquisito il consenso dell´interessato, a norma dell´art. 130, comma 2, del medesimo Codice. Nel caso di specie, l´impresa, per sua stessa ammissione, non ha ottemperato agli obblighi di cui ai citati artt. 13 e 130, comma 2, del Codice, effettuando in tal modo un trattamento illecito di dati personali. Inoltre, si rileva l´inconferenza di quanto evidenziato in ordine all´ingiustizia o la sproporzione della sanzione, atteso che quelli individuati negli scritti difensivi non sono gli elementi costitutivi dell´illecito che invece sono stati puntualmente accertati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 anche alla luce di quanto a suo tempo già esplicitato dal Garante nel citato provvedimento del 22 maggio 2009. Sul punto, peraltro, si rileva come nessuna "sproporzione" possa essere lamentata, atteso che gli importi edittali delle sanzioni sono previsti per legge;

RILEVATO che l´impresa ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) inviando messaggi di natura promozionale via e-mail senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi delle modalità concrete della condotta, dell´intensità dell´elemento psicologico e dell´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato, devono essere valutati in relazione al fatto che l´impresa non ha tenuto in considerazione quanto già rilevato dal Garante nel provvedimento datato 22 maggio 2009, oltre a riproporre, sostanzialmente senza alcun elemento ulteriore, le medesime argomentazioni già formulate nel procedimento conclusosi con l´adozione dell´ordinanza ingiunzione n. 123 del 31 marzo 2011 nei confronti della medesima Agro Informatica;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, il trasgressore non ha fornito alcun elemento di valutazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, Agro Informatica risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice di cui alla citata ordinanza ingiunzione n. 123 del 31 marzo 2011;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 161 del Codice ed euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, per un importo complessivo di euro 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

ad Agro Informatica di Buracchi Gino, con sede in Montepulciano (SI), via Bari n. 32, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia