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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mafeco S.r.l. - 13 giugno 2013 [2616834]

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 [doc. web n. 2616834]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mafeco S.r.l. - 13 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 292 del 13 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Chiari, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la Mafeco S.r.l., con sede legale in Corte Franca (BS), via Generale Della Chiesa n. 3, partita IVA 03029420175, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 30 giugno 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, città, numero di cellulare ed e-mail) sia tramite un form per la prenotazione dei lettini e sia tramite un form denominato "Contattaci" entrambi presenti sul sito Internet www.acquasplash.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza, e il mancato richiamo, dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 30 giugno 2011 con cui è stato contestato alla Mafeco S.r.l.., in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite i form per la prenotazione dei lettini e per richiedere informazioni, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla predetta Compagnia, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato in primo luogo che "è presente sulla Homepage del sito Internet una informativa generale con richiesta espressa del consenso al trattamento ex artt. 7-13 del Codice Privacy, utilizzata per il caso di registrazione al sito da parte dell´utenza" e che "sono stati raccolti solo dati comuni facilmente reperibili da chiunque, conferiti dall´utenza in via del tutto spontanea e volontaria". Inoltre si è precisato come, successivamente alla contestazione, "la Mafeco ha provveduto alla previsione di una specifica informativa nelle pagine informatiche";

LETTO il verbale di audizioni, svoltasi il 14 gennaio 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha precisato, in relazione ai form di raccolta dati presente sul sito web, che "i dati che venivano richiesti per l´invio della newsletters (Nome, Cognome, indirizzo mail) non ricadrebbero nella disciplina del Codice in quanto dati pubblici o comunque facilmente rinvenibili in elenchi pubblici". La parte, inoltre, ha documentato le modifiche che sono state apportate al sito internet;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. Per quanto concerne la violazione di cui all´art. 161 del Codice, si osserva che i due form hanno la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome, città ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale in relazione a due diversi trattamenti (prenotazione lettini e contatti), e che anche la semplice raccolta dell´indirizzo e-mail configura un trattamento di dati personali;

RILEVATO, pertanto, che la Mafeco S.r.l.. ha effettuato trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo dei form presenti sul sito internet, avvenuto in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Mafeco S.r.l., con sede legale in Corte Franca (BS), via Generale Della Chiesa n. 3, partita IVA 03029420175, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2616834
Data
13/06/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca