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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Piemonte Disgaggi S.a.s. - 6 giugno 2013 [2616671]

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 [doc. web n. 2616671]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Piemonte Disgaggi S.a.s. - 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n.  282 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Susa, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) (n. 5702/U datata 28 marzo 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 15 giugno 2011 nei confronti della "Piemonte Disgaggi S.a.s. di Andrea Bianchi & C.", con sede legale in Bussoleno (TO), Strada Susa n. 33, partita IVA 05688060010, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rilevato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome ed e-mail) tramite un form per richiedere informazioni presente nel sito Internet www.pontetibetanocesanaclaviere.com, privo dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 17 giugno 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo dell´11 luglio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo che "(…) nel form della pagina web precedente alla modifica del 13/06/2011 non era presente l´informativa sulla privacy, ma essa consentiva all´utente soltanto di inviare una mail all´amministratore, al fine di richiedere informazioni su orari e servizi pubblicizzati sul sito(… ) la raccolta dell´indirizzo mail degli utenti avveniva al solo fine di consentire alla società amministratrice di fornire le risposte alle domande postele e non prevedeva l´invio di pubblicità" e, in secondo luogo, che "la società riceve mail, nell´ordine di 4 o 5 a settimana, nel solo periodo primavera-estate, con le quali i visitatori richiedono informazioni già reperibili dalla consultazione del sito" e che "non sono mai stati comunicati a terzi i dati (indirizzi mail, nomi, o altro) eventualmente forniti dai clienti/utenti che hanno contattato l´esponente";

LETTO il verbale di audizione, svoltasi l´11 giugno 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha precisato che "l´attività di raccolta dati effettuata attraverso il form presente sul sito web era già cessata all´atto dell´intervento della Guardia di finanza";

RITENUTO che il form presente nel sito www.pontetibetanocesanaclaviere.com fino al 13/06/2011 aveva la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome ed e-mail), considerato che l´art. 4, comma 1, lett. b) definisce quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e che anche la semplice raccolta dell´indirizzo e-mail configura un trattamento di dati personali;

RILEVATO pertanto che risulta accertato che la società effettuava un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la dovuta informativa agli interessati ex art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a "Piemonte Disgaggi S.a.s. di Andrea Bianchi & C.", con sede legale in Bussoleno (TO), Strada Susa n. 33, partita IVA 05688060010, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

L SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2616671
Data
06/06/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca