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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zoomarine Italia S.p.a. - 6 giugno 2013 [2616649]

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 [doc. web n. 2616649]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zoomarine Italia S.p.a. - 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 281 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la Zoomarine Italia S.p.a., con sede legale in Torvaianica – Pomezia (RM), via Casablanca n. 61, partita IVA 06157981009, come riportato nel verbale di operazioni compiute dell´8 e 9 giugno 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome ed e-mail) tramite un form per l´acquisto di biglietti e tramite un altro form denominato "Informazioni", entrambi presenti sul sito Internet www.zoomarine.it, a fronte dei quali è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Inoltre è stata rilevata la presenza di due sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, di cui uno composto da due telecamere e un hard disk per la registrazione, non collegato a nessun monitor, posto nell´area di accesso al pubblico; l´altro composto da due telecamere fisse poste sul tetto del magazzino adiacente agli uffici, e da un hard disk e un monitor, posti all´interno dell´ufficio del responsabile della vigilanza, senza che siano presenti cartelli riportanti l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 23 giugno 2011 con cui sono state contestate alla Zoomarine Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tre distinte violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, sia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite i form per l´acquisto dei biglietti e per richiedere informazioni, sia con riferimento alla mancata informativa per l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato in primo luogo che le contestazioni attinenti ai form presenti sulla pagina web www.zoomarine.it "consistono in realtà nella medesima fattispecie: infatti (…) è richiesto ai soggetti interessati di inserire il proprio indirizzo email per richiedere genericamente "informazioni", per cui la doppia contestazione su due fattispecie identiche, è di per sé illegittima". Inoltre la parte ha tenuto a precisare che "le telecamere IN FASE DI INSTALLAZIONE rinvenute dai verbalizzanti in data 8 e 9 giugno, in realtà, non erano ancora attive, per cui non registravano alcunché (…) d´altronde gli stessi agenti che hanno redatto il verbale, hanno potuto prendere atto del fatto che vi erano telecamere installate, ma non vi erano monitor";

LETTO il verbale di audizioni, svoltasi il 17 settembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha precisato, in relazione ai form di raccolta dati presente sul sito web, che "zoomarine non identificava i soggetti acquirenti dei biglietti né trattava i relativi dati in quanto nella compilazione del form l´utente poteva inserire nomi di fantasia e l´email serviva esclusivamente per inviare i biglietti acquistati al portatore", mentre con riferimento al sistema di videosorveglianza, si è ribadito che questo è entrato in funzione solo il 27 giugno, successivamente alla data in cui è avvenuto l´accertamento da parte della Guardia di finanza;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. Per quanto concerne la violazione di cui all´art. 161 del Codice, si osserva che l´assenza dell´informativa in calce ai form di raccolta dati presenti sul sito internet della società integra due diverse violazioni dell´art. 161 del Codice, in quanto i due form perseguono due distinte finalità del trattamento e ciascuno è predisposto in modo da consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e che anche la semplice raccolta dell´indirizzo e-mail configura un trattamento di dati personali. In riferimento al sistema di videosorveglianza, la Guardia di finanza, in sede di accertamento, ha rilevato che il monitor presente nell´ufficio del responsabile della vigilanza riproduceva immagini provenienti da diverse aree, e pertanto la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

RILEVATO, pertanto, che Zoomarine Italia S.p.a. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) sia per mezzo dei form presenti sul sito internet, avvenuto in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, sia tramite un sistema di videosorveglianza, in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, relativamente alle violazioni attinenti alla raccolta dei dati personali tramite due diversi form presenti sul sito web della società, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161, con riferimento al sistema di videosorveglianza, e nella misura di euro 3.000,00 (tremila) per ciascuna delle violazioni dell´art. 161 del Codice con riferimento ai form di raccolta dati presenti su internet, per un ammontare complessivo di euro 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Zoomarine Italia S.p.a., con sede legale in Torvaianica – Pomezia (RM), via Casablanca n. 61, partita IVA 06157981009, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013    

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia