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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Profile 2100 srl - 8 maggio 2013 [2612851]

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[doc. web n. 2612851]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Profile 2100 srl - 8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 235 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione pervenuta da parte dell´Agenzia Traslochi Express di Bertaggia Paolo del 19 ottobre 2009 con cui è stata lamentata la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata via fax, datata 3 marzo 2009, da parte di Profile 2100 srl, ora in liquidazione, con sede in Roma, viale Caduti Guerra di liberazione n. 166, P.I. 06636261007, l´Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni diretta a conoscere le modalità con cui sono stati raccolti i dati del segnalante, nonché le modalità con cui è stata resa l´informativa e acquisito il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, ai sensi degli artt. 13 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

CONSIDERATO che, a seguito del riscontro fornito dalla società, con cui quest´ultima ha dichiarato che l´invio del messaggio promozionale all´Agenzia Traslochi Express è avvenuto a causa di un mero errore materiale, e di una ulteriore segnalazione pervenuta all´Autorità, l´Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, notificata dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 21 giugno 2010;

RILEVATO che, sulla base degli atti e della documentazione acquisita, l´Autorità ha adottato in data 26 gennaio 2011 un provvedimento nei confronti della suddetta società ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di comunicazioni promozionali via fax senza che sia stata rilasciata l´informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4, del Codice e senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO il verbale n. 4886/66250 del 15 marzo 2011 con cui sono state contestate alla Profile 2100 srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b), del Codice) mediante l´invio di fax di natura promozionale, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e acquisire il preventivo consenso ai sensi dell´art. 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società è stata destinataria di un provvedimento inibitorio adottato dall´Autorità in data 26 gennaio 2011;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTO, inoltre, di applicare la diminuzione a due quinti prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, determinandosi l´importo della sanzione di cui all´art. 161 nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis, pari a 8.000,00 (ottomila), per un importo complessivo pari a 10.400,00 (diecimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Profile 2100 srl in liquidazione, con sede in Roma, viale Caduti Guerra di liberazione n. 166, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2612851
Data
08/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca