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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Società Cooperativa Frantoio Oleario Sanvitese - 8 maggio 2013 [2612763]

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[doc. web n. 2612763]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Società Cooperativa Frantoio Oleario Sanvitese - 8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 233 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia Ostuni, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 2454/53969 datata 8 febbraio 2011), ha svolto gli accertamenti nei confronti di "Società Cooperativa Frantoio Oleario Sanvitese", con sede legale a San Vito dei Normanni (BR), Via Oberdan n. 33, partita IVA 00061990743, in persona del legale rappresentante pro-tempore Giuseppe Luigi Massaro, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome e cognome, città, indirizzo, numero di telefono ed e-mail) tramite un form denominato "Riepilogo Ordine" presente nel sito Internet www.frantoiosanvitese.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 6 aprile 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all´inidoneità dell´informativa;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 21 aprile 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società ha tenuto a sottolineare "il numero esiguo di ordini pervenuti attraverso l´accesso al sito, pari dall´1.01.2008 (data della sua creazione) al 15 marzo 2011, appena a 13(…)", evidenziando che "(…)il cliente, di fatto, non sia esposto ad alcun concreto rischio circa l´assenza delle informazioni previste per un eventuale ed indebito trattamento dei propri dati(…)";

RITENUTO che il form "Riepilogo Ordine" presente nel sito Internet www.frantoiosanvitese.it, ha la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome, cognome, città, indirizzo, numero di telefono ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di contestazione, a fronte della predetta raccolta di dati veniva riportata la dicitura: "ai sensi della legge 675/96 e a norma dell´art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29/07/2003 suppl. ord. n. 123/2, si autorizza al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati esclusivamente dalla Soc. Coop. A M.P. Frantoi Oleario Sociale SANVITESE, senza l´intervento di terzi" e che pertanto la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere un´inidonea informativa agli interessati in quanto carente degli elementi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell´art. 13, comma 1, del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a "Società Cooperativa Frantoio Oleario Sanvitese", con sede legale a San Vito dei Normanni (BR), Via Oberdan n. 33, partita IVA 00061990743, in persona del legale rappresentante pro-tempore Giuseppe Luigi Massaro, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2612763
Data
08/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca