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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ModenaFiere S.r.l. - 24 aprile 2013 [2605674]

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[doc. web n. 2605674]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ModenaFiere S.r.l. - 24 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del sig. Maurizio Sarni, pervenuta in data 28 agosto 2010, con cui veniva richiesto un parere sulla liceità, o meno, del comportamento della ModenaFiere Srl che richiede ai propri clienti l´autorizzazione a riportare sul proprio sito e sulle pubblicazioni della manifestazione "Ambiente e lavoro 2010" i dati fiscali rilasciati sulla scheda di registrazione agli eventi, e sulla base delle risultanze istruttorie svolte dall´Ufficio, l´Autorità ha adottato in data 23 marzo 2011 un provvedimento nei confronti di ModenaFiere S.r.l., con sede in Modena, Viale Virgilio n. 58/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), con cui, nel dichiarare illecito "il trattamento dei dati personali effettuato tramite l´invio di comunicazioni promozionali, l´attività statistica, la diffusione di dati personali sul sito www.modenafiere.it, su periodici e riviste specializzate, nonché tramite il trasferimento dei dati personali all´estero, in assenza di un´idonea informativa ex art. 13 del Codice e di un consenso libero, specifico e documentato degli interessati ex art. 23 del Codice", si è vietato l´ulteriore trattamento dei dati personali già acquisiti e si è prescritto di adottare le misure necessarie e opportune per rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Codice modificando il form di raccolta dati indicando nell´informativa le finalità del trattamento con riferimento a tutte le diverse tipologie di attività svolte e richiedendo un consenso distinto e facoltativo per ciascuna delle finalità perseguite;

VISTA la nota del 19 maggio 2011 con cui la parte ha dato testimonianza di aver seguito le prescrizioni previste dal provvedimento;

VISTO il verbale n. 10808/70456 del 23 maggio 2011 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice e dall´ art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23;

CONSIDERATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione nei confronti di Modena Fiere S.r.l per violazione degli artt. 13 e 23 del Codice e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati in data 5 luglio 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato che "i dati personali venivano richiesti corredati da un´informativa sintetica predisposta da ModenaFiere, la quale per un puro refuso elettronico ha riportato la sintetica informativa destinata, invece, alle società organizzatrici dei convegni/sessioni di lavoro previste all´interno della Convention" e pertanto risultava utile l´indicazione del codice fiscale per adempiere ai conseguenti obblighi amministrativo/fiscali (emissione della fattura), ed ha precisato che si è provveduto subito a rimediare a tale errore correggendo l´informativa presente. La parte ha sottolineato altresì che "nessuna comunicazione a fini promozionali era mai stata inviata ai clienti registrati con tale sistema dalla stessa ModenaFiere, essendo i dati richiesti nel format unicamente funzionali alla preparazione dei relativi pass, all´emissione delle fatture e all´invio di comunicazioni organizzative relative alla Convention(…)" e che "(…)il solo avere previsto un unico consenso per plurime finalità non significa assolutamente avere trattato illecitamente i dati(…)";

LETTO il verbale di audizioni, svoltasi il 4 giugno 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha prodotto un ulteriore scritto difensivo dal quale risulta che "alcun danno o pregiudizio è stato effettivamente lamentato da terzi(…)"a seguito della raccolta dati effettuata dalla stessa società e che, pertanto, la sanzione non risulta essere proporzionata in ordine alla gravità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Infatti, la circostanza che nella predisposizione dell´informativa presente sul sito web si sia verificato un errore, non è idonea ad escludere la responsabilità della società per l´insussistenza di elementi positivi, estranei all´autore della violazione, idonei a generare in questi il convincimento della liceità del proprio agire (Cass. civ. sez. I, n. 1151 dell´11 febbraio 1999; Cass. Civ. sez. II del 13 marzo 2006, n. 5426). Inoltre, rilevato che l´art. 23 del Codice prevede che debba essere richiesto un consenso libero e specifico per ogni trattamento chiaramente individuato e, nel caso di specie, a fronte dell´informativa resa non è stata predisposta una modalità di espressione del consenso specifica per ciascuna delle finalità indicate, impedendo così all´interessato di esprimere liberamente la propria scelta in ordine ad uno specifico trattamento. Tra l´altro, l´argomentazione in base alla quale non è mai stata effettuata attività di comunicazione a fini promozionali non esclude la violazione che è integrata di per se dall´acquisizione del consenso effettuata senza osservare i requisiti di legge specificati dall´art. 23 del Codice. Essa può invece essere apprezzata in sede di commisurazione della sanzione;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) in carenza di un valido consenso ai sensi dell´art. 23, comma 3, del medesimo Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite un form presente sul sito www.modenafiere.it, senza rendere una idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover l´importo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´importo della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a ModenaFiere S.r.l., con sede in Modena, Viale Virgilio n. 58/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2605674
Data
24/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca