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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura La Quiete srl - 11 aprile 2013 [2575266]

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[doc. web n. 2575266]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura La Quiete srl - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 185 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (prot. n. 529/53969 dell´11 gennaio 2011), ha svolto accertamenti presso la Casa di cura La Quiete srl, con sede in Pellezzano (SA), via G. Amendola n. 1, C.F. 00565660651, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 22 febbraio 2011, dal quale risulta che presso la suddetta Casa di cura "al fine di risalire ad eventuali cause dei disturbi psichici e di somministrare le terapie appropriate, su tutti i pazienti vengono effettuati esami di laboratorio (…) che possono rilevare malattie infettive e/o diffusive". A fronte di tale trattamento, che rientra tra quelli di cui all´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, è stato accertato che la Casa di cura non ha adempiuto all´obbligo di presentare la notificazione al Garante come previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO il verbale n. 13 del 23 febbraio 2011 con cui è stata contestata alla Casa di Cura La Quiete srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione di cui all´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che l´attività posta in essere dalla Casa di cura La Quiete srl configura un trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per il quale doveva essere assolto l´obbligo della notificazione di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Casa di cura La Quiete srl, con sede in Pellezzano (SA), via G. Amendola n. 1, C.F. 00565660651, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2575266
Data
11/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca