g-docweb-display Portlet

Newsletter 14 - 20 luglio 2003

Stampa Stampa Stampa

 

N. 178 del 14 - 20  luglio 2003

 

 Privacy e fattura fiscali
 Mass media e procedimenti penali. La Raccomandazione del Consiglio d´Europa

 

 

 

Privacy e fatture fiscali
L’accesso ai dati personali riguarda anche i rapporti commerciali

 

I dati personali riguardanti rapporti di natura commerciale legati all’emissione di fatture fiscali,  devono essere sempre accessibili alla controparte.

Il Garante ha accolto il ricorso del titolare di un’impresa che lamentava di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996, con la quale aveva invano chiesto di  accedere ai dati personali che la riguardavano detenuti da una sua azienda fornitrice.

Non avendo ricevuto risposta, l’interessata, controparte in un contenzioso legale riguardante il pagamento di alcune forniture, si era rivolta al Garante ribadendo la propria richiesta di accesso ai dati personali detenuti dall’azienda con specifico riferimento ad una determinata fattura.

L’azienda, invitata dall’Autorità a pronunciarsi su tali richieste, rispondeva limitandosi a fornire la tipologia dei dati da essa detenuti che, in relazione alla specifica fattura, riguardavano il merito delle transazioni di natura commerciale tra le parti e il contenzioso in atto.

L’Autorità, nell’accogliere il ricorso, ha sottolineato che le informazioni fornite dall’azienda apparivano generiche e costituivano non tanto l’oggetto della specifica richiesta, quanto piuttosto informazioni già conosciute dalla ricorrente. Ma ha soprattutto ribadito la necessità, per la parte investita dalla richiesta di accesso ai dati personali, di fornire in forma intelligibile, concreta e completa qualunque informazione riguardante anche indirettamente il soggetto richiedente.


All’azienda è stato, pertanto, intimato di comunicare all’interessata, entro un termine prestabilito, tutti i dati personali da essa detenuti, dando conferma all’Autorità dell’avvenuto adempimento. All’azienda sono state addebitate, nel contempo, le spese del procedimento fissate, su richiesta della ricorrente, in 100 euro.

 

 

 

Mass media e procedimenti penali
Per il Consiglio d’Europa occorre bilanciare diritto di cronaca e tutela della privacy

 

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha approvato lo scorso 10 luglio una Dichiarazione ed una Raccomandazione (R(2003)13) relative all’informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali (la Dichiarazione è disponibile all’indirizzo www.coe.int/... mentre la Raccomandazione è disponibile all’indirizzo http://www.coe.int/...). 

La Dichiarazione ricorda alcuni principi fondamentali in materia, fra il quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il diritto ad avere un giusto processo, ma anche la tutela della vita privata e familiare, ed invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da parte dei media dei principi stabiliti nella Raccomandazione (2003)13. Ciò comporta, in particolare, l’esigenza di tutelare dignità, sicurezza e privacy di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale (imputati, vittime, familiari, testimoni) ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, soprattutto qualora si tratti di minori.

La Raccomandazione elenca in 18 punti quelli che, a giudizio del Consiglio d’Europa, devono essere i principi ispiratori dell’attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali. I Ministri tentano un bilanciamento fra diritti di rango paritario, quali il diritto di cronaca e il diritto alla privacy, entrambi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ribaditi in numerosi atti anche da parte del Consiglio d’Europa. Da un lato si riconosce, infatti, il diritto del pubblico ad essere informato adeguatamente attraverso i media e il diritto dei giornalisti di ottenere informazioni accurate e di accedere liberamente alle aule giudiziarie disponendo di indicazioni precise sul calendario delle udienze, la formulazione di atti di accusa, ed altri elementi essenziali ai fini della cronaca giudiziaria. Dall’altro, si ricorda che i media hanno il dovere di rispettare la privacy delle persone coinvolte in procedimenti penali (Principio 8), soprattutto se si tratta di minori o di soggetti comunque “vulnerabili” nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. Ciò comporta anche la necessità di tenere conto delle possibili conseguenze derivanti dalla rivelazione di informazioni che consentano l’identificazione di tali categorie di persone. Per lo stesso motivo, viene giudicato inopportuno effettuare servizi in diretta o registrazioni nelle aule giudiziarie senza specifica autorizzazione, proprio per evitare influenze indebite sulle parti processuali.

Degne di nota sono, in particolare, due disposizioni relative alla tutela dei testimoni e al cosiddetto “diritto all’oblio”. Il Comitato dei Ministri raccomanda, infatti, di non rivelare l’identità dei testimoni in un procedimento penale senza il loro consenso preventivo: naturalmente l’inopportunità si trasforma in divieto se la notizia può metterne a rischio la vita o la sicurezza (Principio 16).  Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, inoltre, di avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell’istituto di detenzione (Principio 17).

Infine, il diritto alla privacy previsto dall’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sopra citato, viene esteso fino a ricomprendere il dovere di tutelare l’identità di chiunque abbia scontato una condanna giudiziaria “al fine di non pregiudicar(ne) il reinserimento sociale” . A meno che, anche in questo caso, gli interessati diano il proprio consenso alla divulgazione delle informazioni che li riguardano, oppure il reato commesso continui o torni ad essere di interesse pubblico (Principio 18).

 

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it
 

Scheda

Doc-Web
246462
Data
14/07/03

Tipologie

Newsletter