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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2338097]

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[doc. web n. 2338097]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 418 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 27 luglio 2012, proposto nei confronti di Italiashopping s.r.l., con cui Alberto Rho, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing, tramite il proprio apparecchio telefonico mobile, da parte della citata società, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta ad opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano – di cui ha sollecitato la cancellazione dagli archivi della citata società– ed a conoscere, tra l´altro, l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti terzi cui i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, oltre ad avanzare una richiesta di risarcimento dei danni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 novembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e.mail il 17 settembre 2012, con la quale il titolare del trattamento ha fornito all´interessato un primo riscontro, specificando di aver provveduto ad "eliminare dal data base interno i dati del sig. Alberto Rho come da richiesta e di aver notificato la cosa anche al call center esterno che opera per nostro conto con proprio data base e pacchetto clienti";

VISTA la nota pervenuta via e.mail il 21 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto dalla controparte di cui ha eccepito la parzialità;

VISTE le note inviate via e.mail il 27 settembre 2012, il 12 novembre 2012, il 23 novembre 2012 e il 26 novembre 2012 con le quali la resistente ha comunicato di aver dato disposizioni al call center esterno, Advert-Via Santa Maria del Pianto- Napoli, di non contattare più il ricorrente per l´offerta di prodotti di Italiashopping s.r.l.; inoltre, la resistente ha precisato che il call center esterno riceve i dati dei clienti che, in occasione delle televendite, hanno contattato il numero verde per ricevere informazioni dopodiché ricontatta tali clienti per fornire le informazioni sui prodotti Italiashopping ed eventualmente chiudere l´ordine; solo nel momento in cui si finalizza l´ordine i dati dei clienti che hanno effettuato l´acquisto vengono comunicati dal call center ad Italiashopping s.r.l. che li utilizza per la consegna della merce e per la bollettazione, la fatturazione e la redazione della ricevuta fiscale; tali dati, inoltre, non vengono comunicati a nessun soggetto terzo; infine, la resistente ha precisato che, prima del contatto da televendita, il call center non detiene i dati dei potenziali clienti ma solo quelli dei clienti di Italiashopping s.r.l. che hanno già effettuato acquisti;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO che l´Autorità non è competente per le richieste di risarcimento del danno che, ove del caso, potranno essere proposte dinanzi all´Autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porle a carico di Italiashopping s.r.l. in ragione del tardivo e incompleto riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono poste, nella misura di 100 euro, a carico di Italiashopping s.r.l., la quale dovrà liquidarle direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia