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Provvedimento del 6 dicembre 2012 [2324785]

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[doc. web n. 2324785]

Provvedimento del 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 391 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 25 luglio 2012, proposto nei confronti di Enel Energia S.pA., con cui XY, che era risultata intestataria di due contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas sottoscritti con firma falsa, non avendo ottenuto adeguato riscontro alle richieste previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha ribadito le proprie istanze volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che la ricorrente ha chiesto altresì la cancellazione dei dati medesimi in quanto trattati in violazione di legge (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi) nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 2 ottobre 2012, con la quale la società resistente ha precisato che, "a fronte del disconoscimento delle firme apposte al contratto", ha provveduto ad "annullare l´attivazione della fornitura di energia elettrica con conseguente rientro immediato della cliente al mercato di maggior tutela, mentre per la fornitura di gas non era possibile seguire la medesima procedura di ripristino"; di conseguenza, fino all´attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, ha applicato un prezzo di maggior favore (Offerta vantaggio 5) che prevede uno sconto del 5% (…)"; nella medesima nota la resistente, nello scusarsi per i disagi arrecati, ha inoltre affermato di avere altresì provveduto a riaccreditare le somme indebitamente versate dalla ricorrente per un altro "servizio oneroso" (carta Enel mia ed Enel Premia) la cui attivazione era prevista nel medesimo contratto risultato sottoscritto con firma riconosciuta falsa;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 ottobre 2012 con la quale la ricorrente, oltre a precisare che "i contratti falsi stipulati utilizzando i propri dati personali sono sono due e non uno soltanto" (identificati infatti con due numerazioni diverse), ha sottolineato come la controparte, con la nota del 19 agosto 2010, aveva dichiarato che non avrebbe "dato corso all´attivazione del contratto in oggetto (…), che i servizi continueranno pertanto ad essere erogati dai suoi attuali fornitori e che nulla sarà dovuto alla nostra società"; visto che la ricorrente ha altresì evidenziato come la controparte non abbia fornito riscontro alle diverse istanze formulate con il ricorso, sottolineando, in particolare, la mancata indicazione dell´origine dei dati stessi e la loro illecita comunicazione ad un soggetto terzo, "la Maran Credit Solution, che ha richiesto il pagamento di una fattura con dati non congruenti con quella a me pervenuta";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 20 novembre 2012 con la quale la società resistente, nel ribadire che uno dei contratti di fornitura "non ha mai avuto esecuzione, a seguito della gestione della contestazione che ha portato al disconoscimento della firma", ha affermato che, "in ordine all´origine dei dati, gli stessi sono stati acquisiti in occasione di una attivazione di fornitura non richiesta della quale l´interessata è stata vittima, nostro malgrado";  nella medesima nota la resistente ha inoltre affermato che Maran Credit Solution s.p.a., quale società incaricata dell´attività di recupero crediti per proprio conto e nominata responsabile del trattamento, ha provveduto a notificare all´interessata un atto di diffida per il pagamento della somma di cui la stessa risultava debitrice in quanto il versamento da parte dell´interessata è avvenuto successivamente all´invio della diffida medesima;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, la società resistente ha fornito solo un parziale riscontro alle istanze formulate dell´interessata  ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice; ritenuto pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover ordinare alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente e a questa Autorità l´origine dei dati personali che la riguardano (con particolare riferimento alle modalità tramite le quali si è addivenuti alla stipula dei contratti falsamente sottoscritti, profilo rispetto al quale, nella documentazione in atti, non risultano indicazioni specifiche riferite alla vicenda segnalata dall´interessata), entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso deve essere invece dichiarato infondato dal momento che non risulta, allo stato, che i dati personali dell´interessata siano illecitamente trattati, dovendo gli stessi, in ragione dell´erogazione del servizio comunque avvenuta, essere conservati per il termine decennale previsto dall´art. 2220 del cod. civ. (alla luce dell´effettuata fatturazione) e con esclusione di qualsiasi ulteriore utilizzo per finalità commerciali o di marketing;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo la società resistente fornito un sufficiente riscontro in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente e a questa Autorità l´origine dei dati personali che la riguardano (con particolare riferimento alle modalità tramite le quali si è addivenuti alla stipula dei contratti falsamente sottoscritti), entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali;

c) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Enel Energia S.pA., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia