g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'8 novembre 2012 [2269029]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2269029]

Provvedimento dell´8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 334 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 27 luglio 2012, proposto nei confronti di Agenzia per il lavoro sul territorio (ALTER) di Molfetta, con cui Alberto Rho, in relazione al trattamento dei dati personali sul sito internet dell´ALTER (www.altermolfetta.com), ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta ad opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano – di cui ha sollecitato la cancellazione dal sito internet dell´ALTER (www.altermolfetta.com) – ed a conoscere il nominativo del responsabile del trattamento; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, oltre ad avanzare una richiesta di risarcimento dei danni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 31 agosto 2012, con la quale il titolare del trattamento ha fornito all´interessato il riscontro richiesto, specificando che è stata interamente completata la rimozione dei dati personali del ricorrente dal suddetto sito internet;

VISTA la memoria pervenuta via e-mail il 6 settembre 2012 con la quale il ricorrente ha dichiarato di ritenere sufficientemente esauriente il riscontro ottenuto, seppure rilevando come a questo fine sia stato necessario l´intervento del Garante e richiedendo che le spese vengano poste a carico della controparte;

RITENUTO di pertanto dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che l´Autorità non è competente per le richieste di risarcimento del danno che, ove del caso, potranno essere proposte dinanzi all´Autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli a carico di Agenzia per il lavoro sul territorio (ALTER) di Molfetta in ragione del tardivo e incompleto riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 100 euro, a carico di Agenzia per il lavoro sul territorio (ALTER), la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2269029
Data
08/11/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)