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Provvedimento del 25 ottobre 2012

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[doc. web n. 2254641]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 320 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 13 luglio 2012 presentato nei confronti di Barclays Bank Plc e Guber S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti) ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, relativi al mancato pagamento di alcune rate di un finanziamento concesso da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.; il ricorrente ha eccepito l´illegittimità del trattamento posto in essere lamentando la mancata ricezione del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai sistemi di informazioni creditizie, previsto dall´art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato, inoltre, che, con nota del 30.4.2012, Barclays Bank Plc (la quale a partire dall´aprile 2010 aveva acquisito il portafoglio della Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin) aveva dichiarato che, a far data del 23.12.2010, i contratti riconducibili a Citicorp erano stati ceduti a Guber S.p.A., mentre, con nota dell´11.5.2012, Guber S.p.A. aveva dichiarato di non aver effettuato alcuna segnalazione poiché non era né "gestore" né "partecipante" del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., svolgendo mera attività di recupero del credito; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata in data 27 luglio 2012 con la quale Guber S.p.A., richiamandosi alla propria precedente nota dell´11.5.2012, nel sostenere la liceità del trattamento dei dati che riguardano il ricorrente, ha ribadito di non aver effettuato alcuna segnalazione al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. non solo perché tale segnalazione sarebbe stata effettuata in data antecedente alla cessione del contratto in questione da Citifin a Guber S.p.A. ma anche perché Guber S.p.A. non partecipa al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. (cui non è legata da alcun contratto) e quindi non è autorizzata ad effettuare alcuna segnalazione a tale sistema; inoltre, Guber S.p.A. ha dichiarato che non potendo essere considerata come soggetto "partecipante" (secondo la definizione contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. e) del citato codice di deontologia e buona condotta di settore) e non avendo effettuato alcuna segnalazione al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. non era neanche, di conseguenza, tenuta al rispetto dell´obbligo del preavviso di imminente segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta di settore ma ha comunque aggiunto che procederà ad una verifica del dossier relativo al contratto di finanziamento in questione (ricevuto da Citifin) al fine di rintracciare eventualmente tale documento; visto che Guber S.p.A. ha infine fornito al ricorrente un documento datato 30 marzo 2011 comprovante l´estinzione del finanziamento in questione con il quale il ricorrente potrà rivolgersi a Citifin allo scopo di far aggiornare o cancellare i dati relativi al finanziamento comunicati da Citifin al s.i.c. gestito da Crif, conformemente al disposto dell´art. 6, comma 4, del citato codice di deontologia e buona condotta (Guber S.p.A., di propria iniziativa, "non potrà che segnalare la questione a CITIFIN, affinché quest´ultima si attivi" in merito);

VISTA la nota inviata in data 3 agosto 2012 con la quale Barclays Bank Plc, richiamandosi alla propria nota del 30.4.2012, ha confermato che il contratto di finanziamento in questione era stato ceduto in data 23 dicembre 2010 da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin a Guber S.p.A., società di recupero crediti, la quale "è subentrata in via autonoma e senza soluzione di continuità" nella gestione del conseguente rapporto contrattuale; inoltre, Barclays ha sostenuto di non aver effettuato alcuna segnalazione al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

VISTA la nota inviata in data 4 settembre 2012 con la quale Guber S.p.A. ha dichiarato di non aver rinvenuto alcuna comunicazione di preavviso di imminente segnalazione nel dossier consegnato da Citifin relativo al finanziamento in questione e di non essere pertanto in grado di "confermare se tale comunicazione sia stata effettuata o meno all´epoca dei fatti";

VISTA la memoria inviata in data 12 settembre 2012 con la quale Guber S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Taroni e Romano) ha ribadito quanto già sostenuto nella precedente nota;

VISTA la memoria inviata in data 17 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri forniti dalle controparti ed ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota inviata in data 18 settembre 2012 con la quale Guber S.p.A. ha trasmesso la comunicazione dell´11 settembre 2012 ricevuta da Citifin s.r.l. in liquidazione; nella nota Guber S.p.A. ha dichiarato di aver avuto conferma dell´avvenuta cancellazione, su richiesta della stessa Citifin, della segnalazione negativa a carico del ricorrente dal s.i.c. gestito da Crif S.p.A.; rilevato, in ogni caso, che Citifin ha anche allegato copia della lettera del 16 maggio 2008 con cui si informava il ricorrente "che, in caso di mancata regolarizzazione degli insoluti registrati sul suo contratto il suo nominativo sarebbe stato inserito nei sistemi di informazioni creditizie";

RITENUTO che sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice essendo emerso nel corso dell´istruttoria (all´esito della più specifica delineazione del ruolo rivestito dalle resistenti in ordine alla gestione del contratto in questione) che la segnalazione a suo tempo effettuata da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin a carico del ricorrente è stata cancellata dal s.i.c. gestito da Crif S.p.A.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragione della peculiarietà della vicenda esaminata e della posizione che è risultata essere rivestita dalle resistenti nel caso di specie;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli