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Provvedimento del 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2106541]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Valerio Di Stefano nei confronti di The Writer, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l´ambito di diffusione degli stessi; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto l´8 maggio 2012 nei confronti di Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s. (che è risultato essere il soggetto giuridico titolare del trattamento, di cui "The Writer" è un marchio commerciale), con il quale Valerio Di Stefano, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 giugno 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 12 luglio 2012 con la quale la resistente, nello scusarsi per il ritardo nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente nonché per l´avvenuto invio delle comunicazioni promozionali, ha affermato che il nominativo del ricorrente, di cui non è in grado di dire nulla in ordine alla sua origine, è stato cancellato dall´archivio della società e l´interessato "non riceverà alcuna comunicazione ulteriore";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 19 luglio 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto dalla controparte, ne ha d´altra parte lamentato l´incompletezza, con particolare riferimento alla mancata precisazione circa l´eventuale comunicazione dei propri dati a soggetti terzi;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, la società resistente ha fornito solo un parziale riscontro alle istanze dell´interessato; ritenuto pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover ordinare alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente e a questa Autorità l´origine dei dati personali che lo riguardano (almeno con riferimento alle fonti di acquisizione degli indirizzi di posta elettronica correntemente usati nell´attività di marketing) e i soggetti o categorie di soggetti ai quali gli stessi siano stati eventualmente comunicati, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo la società resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle rimanenti istanze dell´interessato affermando, in particolare (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che nessuna ulteriore comunicazione promozionale sarà più inviata all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s., nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla società resistente di comunicare al ricorrente e a questa Autorità l´origine dei dati personali che lo riguardano e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali gli stessi siano stati eventualmente comunicati, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia