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Vietato l'invio di fax promozionali in assenza di una idonea informativa e di un consenso specifico - 21 marzo 2012 [1895176]

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[doc. web n. 1895176]

Vietato l´invio di fax promozionali in assenza di una idonea informativa e di un consenso specifico - 21 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 113 del 21 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del sig. Federico Paronuzzi in data 12 settembre 2011, con la quale è stata lamentata la ricezione di vari fax promozionali indesiderati, contenenti offerte relative a più mete di vacanza, da parte di Travelplan Italia S.r.l. (di seguito indicata come "la società", appartenente al gruppo spagnolo Globalia), nonostante l´interessato avesse comunicato più volte alla medesima società il diniego al trattamento dei propri dati personali;

VISTA la nota del 28 novembre 2011, con cui la società, fornendo riscontro a un´apposita richiesta di informazioni dell´Autorità del 26 ottobre 2001, ha affermato che, nello svolgimento dell´attività di tour operator, ha acquisito "dati di contatto" relativi ad agenzie di viaggi e a operatori turistici, attraverso varie fonti - e in particolare: siti web, annuari, pubblicazioni e comunicazioni varie – al fine di promuovere la propria attività;

RILEVATO che la società, nella detta nota, ha affermato che le promozioni dirette al segnalante sono avvenute per mero errore materiale e ha precisato di inviare  comunicazioni promozionali agli operatori professionali, quali agenzie di viaggi e operatori turistici;

CONSIDERATO che la medesima società deve considerarsi titolare del trattamento dei dati effettuato mediante tali comunicazioni e che  le modifiche apportate al Codice dall´art. 40 del decreto legge n. 201/2011 lasciano impregiudicata la tutela dei dati delle persone fisiche, quindi anche delle persone fisiche che siano operatori professionali, in quanto operatori turistici o titolari di agenzie di viaggi;

RILEVATO, altresì, che - nonostante la specifica richiesta di informazioni dell´Autorità del 26 ottobre 2011 - la società, nella suindicata nota, come precedentemente evidenziato, ha affermato di indirizzare le proprie offerte promozionali a soggetti che rendono pubblici i loro dati e non ha fornito alcun elemento riguardo al rilascio di una preventiva informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e all´acquisizione del necessario consenso specifico, espresso e documentato per iscritto all´invio di comunicazioni promozionali via telefax, ex artt. 23 e 130, comma 2 del Codice;

VISTE le peculiari garanzie operanti per le comunicazioni promozionali di tipo automatizzato, ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 2 del Codice, secondo cui l´invio di messaggi mediante telefax necessita del presupposto del preventivo consenso informato, specifico e documentato per iscritto dell´interessato, anche qualora i dati personali di quest´ultimo siano tratti da elenchi pubblici (cfr. provv. 14 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640);

CONSIDERATO anche che il Garante ha chiarito che i soggetti che acquisiscono dati da terzi devono accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito all´utilizzo dei propri dati ai fini di invio di materiale pubblicitario (v. provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840; v. provv. 3 febbraio 2011, in www.garanteprivacy.it[doc. web n. 1792588]), a nulla rilevando che i medesimi dati risultino già pubblicati e liberamente accessibili sui siti web dei soggetti interessati (v., per considerazioni analoghe, provv. 2 marzo 2011, in  www.garanteprivacy.it[doc. web n. 1802423]);

RITENUTO che l´invio di fax promozionali effettuato dalla società senza previa informativa e senza il prescritto consenso configura un trattamento illecito di dati;

RILEVATO che il trattamento dei dati svolto da parte della società - considerata anche le modalità di raccolta dei dati sopra descritte - è da ritenersi avere carattere sistematico;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il rilascio di una preventiva informativa ex art. 13 del Codice e l´acquisizione del necessario consenso espresso, specifico e documentato per iscritto dei destinatari ex artt. 23 e 130 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un  provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti il mancato rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161; 23, 130 e 162, comma 2-bis del Codice);

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da Travelplan Italia S.r.l, con sede legale in Milano, Via G. Leopardi n. 1, tramite l´invio di fax promozionali a persone fisiche che siano operatori professionali, come operatori turistici o titolari di agenzie di viaggi, in assenza di una idonea informativa ex art. 13 del Codice e di un consenso specifico, espresso e documentato per iscritto degli interessati ex artt. 23 e 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Travelplan Italia S.r.l il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´invio di fax promozionali a persone fisiche che siano operatori professionali, come operatori turistici o titolari di agenzie di viaggi, in assenza dell´informativa e  del consenso di cui sopra;

c) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Travelplan Italia S.r.l  - qualora quest´ultima intenda continuare a inviare comunicazioni promozionali via telefax ai soggetti sopra individuati - di adottare le misure necessarie e opportune, quali il rilascio di un´idonea informativa e l´acquisizione di un consenso specifico, espresso e documentato per iscritto degli interessati come sopra individuati, per rendere il trattamento dei dati personali mediante telefax conforme alle disposizioni del Codice, inviando a questa Autorità idonea documentazione comprovante l´avvenuto adeguamento, accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell´art. 168 del Codice.

Alla luce dell´accertata illiceità dell´attività di comunicazione promozionale via telefax svolta sino ad oggi da Travelplan Italia S.r.l. e delle conseguenti violazioni sanzionate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, si dispone la trasmissione degli atti al competente Dipartimento per l´avvio del conseguente procedimento sanzionatorio.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli