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Provvedimento del 1° marzo 2012 [1885278]

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[doc. web n. 1885278]

Provvedimento del 1° marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 83 del 1° marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 novembre 2011 presentato da  Antonio Pasquale nei confronti di Citibank Int. Plc, con il quale il ricorrente, al quale la citata società aveva inviato una comunicazione relativa al trasferimento della sede legale, ha ribadito le richieste, già formulate con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte, tra l´altro,  a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati (di cui non sarebbe più necessaria la conservazione), con attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 16 gennaio 2012 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota datata 6 dicembre 2011 con la quale la resistente si è richiamata al contenuto di una precedente comunicazione del 15.9.2009 in cui, nell´ambito del procedimento relativo ad altro ricorso proposto dal sig. Pasquale nei confronti di Citibank, aveva fornito le informazioni richieste circa il trattamento dei dati personali relativi al ricorrente effettuato dalla società; tuttavia, come già chiarito in tale precedente nota, i dati del ricorrente, "detenuti in seguito al mancato accoglimento della richiesta di emissione di una carta di credito (…) sono stati definitivamente cancellati dal sistema di anagrafica clienti di Citibank International Plc."; rilevato, tuttavia, che a seguito della decisione adottata a definizione di tale ricorso Citibank ha dovuto corrispondere al ricorrente la somma di 400,00 euro tramite bonifico bancario ed ha a tal fine utilizzato i dati personali forniti in data 10 dicembre 2009 dallo stesso ricorrente; in seguito, il ricorrente, classificato dalla società resistente come "fornitore", in quanto percettore della citata somma, è risultato destinatario della comunicazione afferente al trasferimento della sede legale che è stata inviata "indistintamente" a tutti i fornitori, perché potessero "contattare tempestivamente la (…) società in merito a qualsivoglia problema inerente i pagamenti effettuati"; tuttavia "essendo trascorso un lasso di tempo ormai considerevole e non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito al pagamento effettuato, in assenza di contraria indicazione da parte del signor Pasquale, la scrivente provvederà alla cancellazione immediata dei suoi dati personali dall´anagrafica fornitori";

VISTA la memoria fatta pervenire il 22 gennaio 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire in data 24 febbraio 2012 con la quale la resistente, nel richiamarsi alla precedente nota del 6 dicembre, ha confermato di aver cancellato i dati del ricorrente;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Citibank Int. Plc, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Citibank Int. Plc, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli