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Parere del Garante all'Istat sullo schema di Piano Generale del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e del Censimento delle istituz...

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[doc. web n. 1876517]

Parere del Garante all´Istat sullo schema di Piano Generale del 9° Censimento generale dell´industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non profit - 9 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 9 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322;

VISTO il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice;

VISTA la nota dell´Istituto Nazionale di Statistica (Istat) con la quale è stato sottoposto al Garante, per l´acquisizione delle valutazioni di competenza, lo schema di Piano Generale del 9° Censimento generale dell´industria e dei servizi e delle istituzioni non profit (nota del 16 dicembre 2011);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´Istat, con la nota del 16 dicembre 2011, ha sottoposto al Garante lo schema di Piano Generale del 9° Censimento generale dell´industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non profit (di seguito "censimenti") al fine di acquisire le valutazioni di competenza, con particolare riferimento ai paragrafi n. 5 "Obbligo di risposta, sanzioni e trattamento dei dati", n. 6 "Trattamento dati personali e tutela della privacy" e n. 7 "Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento".

L´Istat, infatti, ai sensi dell´art. 50, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122, ha il compito di organizzare le operazioni relative ai predetti censimenti attraverso la predisposizione di un "Piano Generale di Censimento" (di seguito Piano) nel quale, in particolare, devono essere definiti gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie attraverso gli uffici di censimento. In tale Piano vengono individuati, altresì, "i soggetti tenuti all´obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all´articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all´ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici" (art. 50, comma 2, lett. c) cit.).

OSSERVA

Preliminarmente occorre evidenziare che l´art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato le definizioni di "dato personale" e di "interessato" di cui all´art. 4, comma 1, lett. b) e i) del Codice, sottraendo dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Allo stato, pertanto, ai sensi del Codice deve intendersi come "dato personale" qualunque informazione relativa esclusivamente a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Al riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che in trattamenti di dati come quelli in esame relativi ai censimenti dell´industria e dei servizi e delle istituzioni non profit, anche se prevalentemente concernenti persone giuridiche, enti e associazioni, possono emergere anche dati riferibili a persone fisiche (ad esempio, imprese individuali e liberi professionisti) in relazione ai quali è necessario applicare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Dall´esame del Piano emerge, in primo luogo, che i trattamenti di dati personali relativi ai censimenti in esame risultano inseriti nel Piano statistico nazionale (Psn) 2011-2013 e nel relativo aggiornamento 2012-2013. Nelle schede identificative di tali lavori statistici inserite nel Psn, sul quale il Garante si è espresso con i pareri del 23 settembre 2010 e del 21 luglio 2011, sono individuati, in particolare, i principali caratteri statistici rilevati, i lavori statistici e gli archivi amministrativi utilizzati.

Con riferimento all´obbligo di risposta stabilito per i censimenti, nel Piano sono individuate le unità di rilevazione tenute a fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione e i soggetti incaricati dell´accertamento delle violazioni dell´obbligo di risposta (par. 5).

In relazione alle garanzie individuate nel paragrafo "Trattamento dati personali e tutela della privacy", il Piano (par. 6) evidenzia che "i dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d´ufficio e dal segreto statistico", in conformità agli artt. 8 e 9 del d.lg. 322/89, e sono trattati nel rispetto della normativa di settore. Il Piano, inoltre, nell´indicare l´Istat quale titolare del trattamento, individua i responsabili e i compiti ad essi affidati, relativi, in particolare, a:

• rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;

• obbligo di designazione degli incaricati del trattamento;

• misure di sicurezza;

• esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice;

• correttezza delle operazioni di raccolta dei dati;

• conferimento di idonea informativa agli interessati.

Riguardo alla diffusione dei risultati dei censimenti, il Piano (par. 7) stabilisce che i risultati dei censimenti verranno diffusi dall´Istat anche con frequenza inferiore alle tre unità, utilizzando in prevalenza strumenti informatici (data warehouse).

In riferimento alla comunicazione dei dati censuari agli enti del Sistema statistico nazionale (par. 7), il Piano evidenzia che tale operazione di trattamento avverrà secondo le regole e nei limiti stabiliti dal citato art. 50, e secondo le modalità previste dall´art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice. Per quanto concerne, invece, la comunicazione agli organismi di censimento, i dati elementari privi di identificativi relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, verranno comunicati, previa richiesta all´Istat, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

In tale quadro, anche alla luce della specifica normativa di settore relativa ai trattamenti di dati personali effettuati per fini statistici, le garanzie individuate dall´Istat nel Piano Generale del 9° Censimento generale dell´industria e dei servizi e delle istituzioni non profit, con particolare riferimento ai paragrafi n. 5 "Obbligo di risposta, sanzioni e trattamento dei dati", n. 6 "Trattamento dati personali e tutela della privacy" e n. 7 "Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento" sono idonee ad assicurare il rispetto dei diritti degli interessati.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

prende atto positivamente, nei termini di cui in motivazione, delle garanzie individuate dall´Istat nel Piano Generale del 9° Censimento generale dell´industria e dei servizi e delle istituzioni non profit, con particolare riferimento ai paragrafi n. 5 "Obbligo di risposta, sanzioni e trattamento dei dati", n. 6 "Trattamento dati personali e tutela della privacy" e n. 7 "Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento" per i trattamenti di dati personali effettuati in tale ambito.

Roma, 9 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli