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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un'azienda - 17 novembre 2011 [1859558]

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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un´azienda - 17 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 434 del 17 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la segnalazione con cui si lamentava il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso Huawei Technologies Italia s.r.l. (di seguito, la società), con sede operativa in Roma e sede legale in Milano, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), nonché della disciplina di protezione dei dati personali;

VISTE le informazioni acquisite in loco il 21 luglio 2011, su delega di questa Autorità, dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza – che ha altresì provveduto a contestare la violazione dell´art. 162, comma 2-ter del Codice in relazione ai tempi di conservazione delle immagine registrate (notificata alla sede legale della società in data 8 settembre 2011) – dalle quali è emerso che:

- il sistema di videosorveglianza – sempre attivo e dotato di telecamere non brandeggiabili – è composto complessivamente di 26 telecamere installate sui quattro piani dell´immobile occupato dalla società, delle quali (cfr. verbale 21 luglio 2011, p. 3):

o sei, installate esternamente sulle scale di emergenza, per riprendere gli ingressi ai piani;

o le restanti, installate ai diversi piani, nei corridoi degli immobili, al fine di riprendere gli ingressi principali ai piani, alle scale di emergenza, nonché le aree di accesso a talune zone degli uffici (segnatamente, quelle antistanti agli uffici del manager, all´ufficio "financial" nonché dei sei uffici ad accesso regolamentato da badge nei quali vengono custodite apparecchiature di telecomunicazione);

- il sistema è stato installato "per soli fini di sicurezza e salvaguardia del patrimonio societario";

- le immagini – conservate per 18 giorni – possono essere visionate dal solo responsabile della sede romana della società, incaricato del trattamento (con lettera di designazione del 28 aprile 2011);

CONSIDERATO che in prossimità delle telecamere sono stati affissi appositi avvisi che avvertono del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza;

RILEVATO che alcune telecamere risultano riprendere aree – quali gli accessi (di emergenza e principali) all´edificio nonché a taluni uffici e a porzioni di corridoio situati negli immobili occupati dalla società – suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l´attività;

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 144 del Codice (cfr. Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892), anche considerato che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa non è escluso dalla circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né dal fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti della società il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in grado di riprendere l´attività dei lavoratori in talune aree interne agli uffici della società nonché in corrispondenza dei diversi accessi al luogo di lavoro;

RILEVATO inoltre che, in base alle dichiarazioni rese, le immagini riprese vengono memorizzate su apposito disco rigido e conservate per 18 giorni, decorsi i quali le stesse sono cancellate mediante sovrascrittura;

RITENUTO che il suddetto trattamento è illecito anche alla luce dell´art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, non essendo state addotte dalla società esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini raccolte per tale arco temporale, anche nella forma della richiesta di una verifica preliminare del Garante (cfr. Provv. 8 aprile 2010, cit., punti 3.2.1 e 3.4);

RITENUTO che, una volta espletate le procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, il tempo di conservazione delle immagini debba essere commisurato alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Huawei Technologies Italia s.r.l.:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma del Codice;

2. nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso la propria sede operativa in Roma;

3. espletate le procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, dispone ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice che il tempo di conservazione delle immagini venga commisurato alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010 menzionato in narrativa;

4. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in ui ha sede il titolare del trattamento.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859558
Data
17/11/11

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante