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Aggiornamento 2009/2010 del Programma Statistico Nazionale: prospetti informativi - 24 settembre 2009 [1657731]

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[doc. web n. 1657731]

vedi anche
[Allegato A3 al Codice]
[provv. 22 ottobre 2008]
[provv. 12 marzo 2009]

Aggiornamento 2009/2010 del Programma Statistico Nazionale: prospetti informativi - 24 settembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Vista la richiesta di parere su alcune ulteriori integrazioni all´Aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010, trasmessa dall´Istituto nazionale di statistica (Istat) con nota del 20 luglio 2009, n. SP/799.2009;

Visti i chiarimenti richiesti trasmessi con nota dell´11 settembre 2009, n. SP/908.2009;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, ha chiesto al Garante il parere su alcuni prospetti identificativi da inserire nell´Aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2008-2010, ancora in corso di approvazione, modificati in seguito alle osservazioni del Garante formulate nei precedenti pareri (cfr. parere del 22 ottobre 2008 e parere del 12 marzo 2009).

In particolare, in tali pareri è stato ribadito che, qualora i progetti identificativi di trattamenti di dati personali da inserire nel Psn non riportino le indicazioni sufficienti per consentire all´Autorità di esprimere il parere favorevole, l´informativa agli interessati deve essere resa con altre idonee modalità. Inoltre, nel caso in cui i progetti relativi a trattamenti di dati sensibili e giudiziari siano incompleti, ovvero non individuino correttamente le tipologie di dati, questi possono essere avviati solo dopo l´inserimento nel Psn di idonei prospetti identificativi, previa acquisizione di un nuovo parere del Garante sugli stessi.

OSSERVA:

Il presente parere è formulato con specifico riferimento ai prospetti identificativi dei progetti allegati alla richiesta di parere in esame, in relazione ai quali viene richiamato integralmente quanto già espresso più in generale nei citati pareri del 22 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009.

I progetti sottoposti all´attenzione del Garante riguardano principalmente progetti relativi a sistemi informativi statistici. L´Istat, con la nota dell´11 settembre 2009, ha dichiarato che -in conformità alla definizione adottata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell´informazione statistica- "il sistema informativo statistico rappresenta un processo di elaborazione statistica di dati e metadati provenienti da una pluralità di fonti per consentire agli utenti finali di interrogare, navigare, ricercare e rielaborare i dati, nel rispetto della disciplina in materia di segreto statistico di cui all´art. 9 del d.lg. n. 322 del 1989".

Dall´esame dei progetti emerge che alcuni dei sistemi informativi statistici in esame descrivono considerevoli trattamenti di dati personali identificativi che comporterebbero l´interconnessione anche tra informazioni idonee a rivelare lo stato di salute raccolte anche da diversi titolari (cfr., ad esempio, Ist-02174 – Indicatori socio-sanitari), consentendo talvolta finanche l´identificazione dell´interessato anche oltre il tempo necessario per il trattamento statistico (cfr., ad esempio, Ist-02175 – Sistema informativo sulla disabilità).

Occorre in primo luogo osservare che talvolta non risulta chiaro se tutte le fonti di dati indicate nei prospetti identificativi di tali sistemi comportino effettivamente il trattamento di dati personali, atteso che, ad esempio, nel prospetto relativo al sistema informativo statistico Ist-02174 – Indicatori socio-sanitari viene indicata tra le fonti la rilevazione Ist-00089 - Interruzioni volontarie della gravidanza nell´ambito della quale (secondo quanto indicato nel Psn) i dati personali risultano invece resi anonimi dopo la raccolta. Pertanto, al fine di consentire una corretta lettura dei prospetti, gli stessi devono chiaramente indicare quali siano le fonti di dati da cui vengono raccolte informazioni personali. Ciò, tenendo conto del fatto che i trattamenti di dati sensibili e giudiziari i cui progetti identificativi non riportano sufficienti elementi per l´espressione del parere favorevole, siano effettuati solo dopo l´inserimento nel Psn di idonei prospetti identificativi, previa acquisizione di un nuovo parere del Garante sugli stessi.

Per quanto riguarda la conservazione dei dati personali, si rileva che tale operazione è ammessa nei soli casi in cui la disponibilità degli stessi risulti in concreto necessaria per specifiche finalità connesse al trattamento statistico (art. 6-bis, comma 5, del d.lg. n. 322 del 1989), da indicare nel prospetto identificativo del progetto. In particolare, qualora sia consentita la conservazione dei dati personali, nell´ambito dei sistemi informativi statistici devono essere adottate misure di carattere tecnologico idonee ad assicurare che la consultazione avvenga nel rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati (art. 3 del Codice), nonché della disciplina in materia di segreto statistico di cui all´art. 9 del d.lg. n. 322 del 1989.

In ogni caso, occorre ribadire che i dati personali trattati per scopi statistici devono essere conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo (6-bis, comma 6, del d.lg. n. 322 del 1989).

Con riferimento, invece, ai dati identificativi, si osserva che la costituzione di un sistema informativo statistico rappresenta una delle ipotesi in cui, ai sensi del codice deontologico, è consentita la conservazione di tali dati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11 del codice di deontologia). Una volta realizzato il sistema informativo statistico, non è, tuttavia, contemplata un´ulteriore conservazione dei predetti dati, anche in ossequio al predetto principio di necessità. Infatti, come precisato dall´Istat nella predetta nota dell´11 settembre 2009, "il sistema informativo statistico non ha finalità gestionali", "di conseguenza non prevede l´aggiornamento e la modifica diretta dei dati di base acquisiti ma solo la loro elaborazione statistica" e "non richiede la conservazione dei dati identificativi successivamente al completamento del processo di costruzione del sistema stesso".  In tale quadro, pertanto, i dati identificativi non devono essere conservati dopo la realizzazione del sistema informativo statistico.

Da ultimo, occorre rilevare che, per quanto riguarda il sistema informativo Emr-00003 – Anagrafe regionale degli studenti, oltre a quanto più in generale sopra evidenziato in relazione ai dati identificativi e alla conservazione separata di quelli personali trattati per scopi statistici, si rilevano alcune criticità in ordine ai presupposti di liceità del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti nell´ambito della fonte di dati denominata Rilevazione sugli istituti scolastici (Regione Emilia-Romagna), sulla quale il Garante si riserva di avviare un autonomo procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sui prospetti identificativi da inserire nell´Aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 a condizione che:

a) i prospetti identificativi indichino chiaramente quali siano le fonti di dati da cui vengono raccolte informazioni personali; i trattamenti di dati sensibili e giudiziari i cui progetti identificativi non riportano sufficienti elementi per l´espressione del parere favorevole (Ist-02174 – Indicatori socio-sanitari e Emr-00003 Anagrafe regionale degli studenti), siano effettuati solo dopo l´inserimento nel Psn di idonei prospetti identificativi, previa acquisizione di un nuovo parere del Garante sugli stessi;

b) qualora sia consentita la conservazione dei dati personali diversi da quelli identificativi sulla base dei presupposti sopra illustrati, nell´ambito dei sistemi informativi statistici siano adottate misure di carattere tecnologico idonee ad assicurare che la consultazione avvenga nel rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati e della disciplina in materia di segreto statistico;

c) i dati identificativi utilizzati per la costituzione di un sistema informativo statistico non siano conservati in seguito alla realizzazione dello stesso.

Roma, 24 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi