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Banche: cartolarizzazione e informativa semplificata - 5 giugno 1999 [1652269]

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[doc. web n. 1652269]

Banche: cartolarizzazione e informativa semplificata - 5 giugno 1999

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art.. 7, comma 2 lett. a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO CHE:

la Paribas succursale di Milano ha presentato un´istanza per poter effettuare in forma semplificata, in relazione ad una complessa operazione, l´informativa agli interessati prevista dalle disposizioni in materia di protezione di dati personali (nota n. FM/ca/0013/99 del 19 marzo 1999);

la società ha chiesto più precisamente, ai sensi dell´art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, di poter rendere l´informativa nelle medesime forme previste per la notizia della cessione di rapporti giuridici in blocco dall´art. 58 del testo unico delle lei in materia bancaria e creditizia approvato con d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, ovvero mediante pubblicazione dell´informativa per classi di operazioni sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando meccanismi di pubblicazione ripetuta e di agevole individuazione, fornendone eventualmente indicazione sugli estratti conto da rendere ai debitori ceduti;

l´informativa riguarda il trattamento dei dati collegato ad una operazione di cartolarizzazione, ai fini dell´acquisto in blocco da parte della Paribas Luxembourg quale banca fiduciaria, di migliaia di posizioni creditizie dalla Banca del Salento, cedente, sicché, secondo la società istante, l´informativa tramite lettera ai singoli debitori ceduti comporterebbe un costo ed un impegno amministrativo manifestamente sproporzionati rispetto ai diritto tutelato;

secondo quanto rappresentato dalla medesima società:

a) la Banca del Salento avrebbe ricevuto dalla cessionaria l´incarico di procedere, per suo conto, alla gestione dei crediti;

b) i dati personali dei debitori ceduti dovrebbero essere registrati nel libro inventari della Paribas;

c) nell´ambito dell´operazione, la Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A. presterebbe taluni servizi di calcolo e di analisi relativi agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione;

d) la Paribas avrebbe finanziato l´acquisto del portafoglio mediante l´emissione sia di Senior Credit Linked Notes sottoscritte da una società veicolo costituita in Irlanda (di seguito denominata "SPV1") per collocarle sul mercato degli investitori, sia di Junior Credit Linked Notes, sottoscritte da altra società veicolo costituita anch´essa in Irlanda (di seguito denominata "SPV2");

e) i sottoscrittori delle Notes non sarebbero destinatari dei dati personali dei debitori ceduti, poiché le Notes rifletterebbero in aggregato le prestazioni del portafoglio sottostante, a cui sono indicizzate;

f) la Paribas succursale di Milano e la Paribas Luxembourg avrebbero stipulato con la SPV2 un contratto di put and call, nel quale sarebbe prevista, a favore della prima, un´opzione di vendita del credito fiduciario alla SPV2 o ad altro soggetto da questa designato;

g) tale contratto prevederebbe inoltre, a favore della SPV2, o di altro soggetto da questa designato, opzioni di acquisto della titolarità dei crediti residui, concesse dalla Paribas Milano e dalla Paribas Luxembourg ed esercitabili al verificarsi di determinati eventi;

h) soggetto designato dalla SPV2 potrebbe essere la Banca del Salento, sia nel caso dell´opzione di vendita, sia nel caso dell´opzione di acquisto;

CONSIDERATO CHE:

al caso sono tra l´altro applicabili gli artt. 1260 (in tema di trasferimento non consensuale del credito), 1262 (sulla consegna al cessionario dei documenti probatori del credito) e 1264 (riguardante la notificazione della cessione al debitore ceduto) del codice civile, e che con le garanzie trasferite unitamente ai crediti sono altresì trasferiti diritti, ragioni, pretese, azioni ed eccezione, facoltà o prerogativa comunque inerenti ai suddetti crediti;

in deroga all´art. 1264 del codice civile, l´art. 58 del citato testo unico rende sufficiente, per le operazioni indicate, dare notizia della cessione di rapporti giuridici in blocco mediante pubblicazione di annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, ferme restando le eventuali forme integrative di pubblicità disposte dalla Banca d´Italia;

la Banca del Salento, quale originario titolare del trattamento, era già tenuta anteriormente alla cessione a rendere l´informatica ai propri clienti;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:

gli operatori aventi accesso ai dati sono insediati nei Paesi membri dell´Unione, sicché nelle diverse fasi dell´operazione il contesto normativo reca già un grado adeguato di garanzie per gli interessati;

la disciplina sostanziale contenuta nel citato art. 58 semplifica le modalità di svolgimento dell´operazione rispetto alle previsioni del codice civile, in ragione della pluralità delle posizioni debitorie cedute in blocco;

tale semplificazione degli adempimenti ordinariamente richiesti ha carattere generale, atteso che unitamente ai crediti sono altresì trasferite le garanzie, i diritti ed in generale ogni azione ed eccezione inerente i crediti suddetti;

con provvedimento del 26 novembre 1998 (pubblicato sul bolettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell´Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), ii Garante ha indicato già i presupposti per la richiesta di esonero dell´informativa ai sensi dell´art. 10, comma 4, della legge n. 675 e per la conseguente decisione di questa Autorità;

con il medesimo provvedimento il Garante ha precisato che l´art. 10, comma 4, permette non solo eventuali "esoneri" dall´obbligo dell´informativa rispetto ai dati raccolti presso terzi, ma anche modalità di informazione sostitutive di quelle rivolte caso per caso a ciascun interessato, "attraverso forme adeguate ed equilibrate di informazione periodica di gruppi o categorie di interessati, i quali (quantomeno per i trattamenti che non presentano particolari rischi per la persona) potrebbero venire egualmente a conoscenza degli elementi ìndicati dal citato art 10, comma 1, attraverso, ad esempio, avvisi pubblici o per pubblici proclami o annunci periodici specie slla stampa nazionale o locale anche specializzate";

tenendo conto del quadro normativo sulla cessione del credito, sopra riassunto, può quindi ritenersi che la singola informativa da parte della Paribas a ciascun interessato comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato e allo specifico contesto in cui esso si colloca (art. 10, comma 4, legge n. 675), e che è però necessario assicurare una informativa generale adeguata;

RITENUTO ALTRESÌ

congruo autorizzare il ricorso alle medesime modalità già utilizzate per informare gli interessati in base al citato testo unico, purché siano garantite modalità concorrenti di informazione volte ad assicurare l´effettiva conoscibilità dell´inserzione (citazione nell´estratto conto inviato agli interessati e messa a disposizione dell´informativa nelle filiali che intrattengono rapporti con gli interessati, con opportune modalità che la rendano agevolmente visibile);

che l´informativa così realizzata (che dovrà avere le caratteristiche di cui all´art. 10 della legge) possa essere fornita anche nell´eventuale interesse di altri autonomi titolari del trattamento (Paribas Luxembourg, Finanziaria Internazionale Securithation Group Spa. ed eventualmente SPV2), apparendo peraltro opportuno che gli istituti interessati adottino le opportune iniziative per integrare l´informativa fornita ai propri clienti in modo che essa sia riferita, per il futuro, anche alla cessione dei crediti, rendendo così superflua la richiesta di esonero o di informativa equipollente;

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

visto l´art. 10 comma 4, della legge n. 675, autorizza la Paribas succursale di Milano, anche nell´eventuale interesse di Paribas Luxembourg, della Finanziaria Internazionale Securitisation Group Spa. e della SPV2 quali autonomi titolari di trattamento, ad effettuare l´informativa prevista dall´art. 10, comma 3, della medesima legge mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L´informativa potrà essere data per classi di operazioni e dovrà avere caratteristiche analoghe all´avviso di cessione apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1998, Foglio delle inserzioni, con comunicazione della data di pubblicazione sull´estratto conto degli interessati.

L´informativa da trasmettere in copia a questa Autorità dovrà altresì essere messa a disposizione degli interessati nelle filiali che intrattengono con essi rapporti, con opportune modalità che la rendano agevolmente visibile.

Roma, li 5 giugno 1999

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli