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Provvedimento del 30 ottobre 2008 [1571719]

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[doc. web n. 1571719]
[v. doc. web nn. 15238311598380]

Provvedimento del 30 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 14 aprile 2008 avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Editoriale Libero s.r.l., in qualità di editore del quotidiano "Libero", con la quale gli avv.ti XY e altri e il dott. YH –tutti dirigenti in servizio presso la direzione "affari legali e societari" di R.a.i. S.p.A.– a seguito della pubblicazione, sull´edizione del YK 2008 del quotidiano, di un presunto organigramma della Rai e di due articoli di commento (dal titolo "ZX" e "KZ") in cui, insieme a quelli di altri amministratori, dirigenti e giornalisti della società, compaiono i propri nominativi, la propria collocazione lavorativa, nonché una propria asserita appartenenza all´area di "centrosinistra" o di "centrodestra" (appartenenza rappresentata mediante un´"evidenziazione cromatica"), si sono opposti all´ulteriore trattamento dei dati personali che li riguardano e ne hanno chiesto la cancellazione; rilevato che, con la medesima istanza e con riferimento alla medesima pubblicazione, gli interessati hanno, tra l´altro, chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso del 12 giugno 2008, presentato nei confronti di Editoriale Libero s.r.l., in qualità di editore del quotidiano "Libero", con il quale gli avv.ti XY e altri e il dott. YH, ritenendo di non aver ricevuto un idoneo riscontro, hanno ribadito le proprie richieste sostenendo che i dati in questione sono stati trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle norme previste per il trattamento effettuato per finalità giornalistiche con riferimento all´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico dal momento che, si ritiene, "non possono considerarsi fatti di interesse pubblico o sociale le generalità" degli interessati ("persone prive di notorietà, che non esercitano funzioni pubbliche"), "e i relativi dati sensibili costituiti dalle loro presunte appartenenze politiche e dalla loro asserita collocazione lavorativa (nominativamente indicata) quale ritenuto frutto di tali appartenenze"; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, il verbale dell´audizione del 15 luglio 2008, nonché la nota del 18 settembre 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 luglio 2008 e la memoria dell´11 luglio 2008 con le quali Editoriale Libero s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Berardino Libonati, Raffaele Cappiello e Luca Silvagni), nel fornire indicazioni relative alle istanze di cui all´art. 7, commi 1 e 2 del Codice, ha sostenuto che la pubblicazione dell´organigramma e degli articoli in questione –articoli che non conterrebbero alcun dato personale relativo ai ricorrenti– è stata effettuata in modo lecito, nell´ambito dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica e nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (in particolare alla "questione della lottizzazione dell´Azienda (…) da parte della politica") specie in ragione dell´originalità del fatto: l´organigramma oggetto di contestazione sarebbe infatti un documento "eccezionale per la sua origine e completezza" poiché "formato (completo delle indicazioni delle "collocazioni" politiche o meno, di ciascun soggetto) direttamente all´interno della stessa Rai" e, per questa ragione, oggetto di indispensabile pubblicazione integrale;

VISTA la memoria inviata via fax l´11 luglio 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito le richieste formulate ritenendo insufficiente il riscontro fornito dalla controparte, nonché la memoria del 30 luglio 2008 con la quale gli stessi hanno sottolineato "la portata offensiva dei due scritti" tanto con riferimento alla propria identità personale, quanto alla propria immagine dal momento che gli stessi avrebbero avuto l´intento "di dipingere la Rai come una società improntata alla lottizzazione politica delle cariche e delle mansioni: i dipendenti non sarebbero scelti in ragione della propria professionalità, bensì  –in via esclusiva– sulla base dell´appartenenza politica" e ciò  provocherebbe un "danno gravissimo rispetto agli interessati odierni ricorrenti che, quali avvocati, svolgono il proprio lavoro secondo gli esclusivi canoni della professionalità"; rilevato che, a parere dei ricorrenti, la pubblicazione dei dati relativi alla loro presunta appartenenza politica, "non corrispondente al vero", sarebbe ancor più lesiva tenuto conto che il documento che li contiene, contrariamente a quanto sostenuto dall´editore, non sarebbe stato formato dall´azienda, ma "creato per dare apparenza di realtà ad una mera invenzione malevolmente intesa a denigrare ed offendere l´onore e la reputazione della persona giuridica Rai e delle persone fisiche attraverso le quali essa agisce";

VISTA la memoria del 30 luglio 2008 con la quale la resistente, nel rilevare che "la pubblicazione dell´organigramma Rai unitamente agli articoli (…) rappresentano una tipica espressione del diritto di critica", ha sostenuto che "i giornalisti (…), pur confermando la provenienza dell´organigramma pubblicato dall´interno della Rai, non hanno mai affermato la rispondenza a verità delle appartenenze politiche ivi indicate limitando la propria critica alla esistenza stessa di tale documento ed alla sua provenienza": elementi questi che si evincerebbero dai testi stessi degli articoli (vedi ad esempio il passaggio secondo cui: "E che sia vero o presunto, mutante nel tempo e transumante a seconda del governo pro tempore, ciò nulla toglie che intanto sia il colore a contare, perché così va avanti da tempo immemorabile la Rai, lottizzata per colore politico e partitico sino all´ultima maniglia della sua più scassata finestra"); nessuna rilevanza avrebbe quindi sapere "se i dati contenuti nell´organigramma siano veri o falsi, dovendosi invece valutare ai fini della sussistenza della legittimità della pubblicazione quale espressione del diritto di critica, se sussisteva l´interesse pubblico alla diffusione dell´organigramma in sé, quale "fatto storico" effettivamente "formato" sui "tavoli dei più alti centri direzionali della Rai pubblica", come verificato dai giornalisti attraverso proprie fonti attendibili";

VISTA la memoria inviata via fax il 15 settembre 2008 con la quale i ricorrenti hanno considerato non configurabile, nel caso di specie, un esercizio legittimo del diritto di critica ritenendo che quest´ultimo "non può avere come base fatti falsi né può accreditarli" come sarebbe invece avvenuto in occasione della pubblicazione dell´organigramma e degli articoli a suo commento che avrebbero "propalato, accreditandone la verità, falsi dati personali sensibili dei ricorrenti", nonostante gli stessi "non siano persone note o che svolgano una funzione pubblica, non abbiano mai fatto politica, non abbiano mai professato specifiche idee politiche, si siano sempre ben guardati dal divulgare opinioni politiche ed abbiano sempre svolto la propria attività professionale di avvocati esclusivamente secondo i dettami della deontologia professionale";

VISTA la memoria datata 12 settembre 2008 con la quale la resistente ha rilevato che le contestazioni mosse dai ricorrenti si incentrerebbero non su aspetti connessi alla legittimità del trattamento dei dati, ma su una "presunta diffamatorietà delle pubblicazioni in conseguenza della asserita falsità dell´organigramma" rispetto alla cui valutazione nessuna competenza è configurabile in capo al Garante;

RILEVATO che il ricorso deve essere preso in considerazione esclusivamente con riferimento alle istanze avanzate con l´interpello preventivo del 14 aprile 2008 e in rapporto ai soli dati personali relativi ai ricorrenti contenuti nelle pubblicazioni oggetto di contestazione; ritenuto al riguardo che, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, sono da ritenersi dati personali degli interessati esclusivamente quelli contenuti nel citato "organigramma" (e in particolare i loro nominativi, la collocazione lavorativa e la ritenuta appartenenza ad un´area politica), non risultando invece dal testo dei due articoli pubblicati a corredo dello stesso (che contengono, in massima parte, commenti e opinioni dei giornalisti sull´assetto organizzativo complessivo dell´azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico che l´esistenza dell´organigramma, a loro avviso, testimonierebbe) altri dati personali che li riguardano;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto di critica e di cronaca (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e ora riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RITENUTO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e fermo restando che la valutazione circa la veridicità dell´organigramma e delle informazioni in esso contenute (con i ritenuti, possibili effetti diffamatori) potrà aver luogo solo nelle competenti sedi giudiziarie, il trattamento dei dati personali relativi ai ricorrenti effettuato dalla resistente, allo stato, non risulta illecito dal momento che la pubblicazione integrale del documento –che il quotidiano assume formato all´interno dell´azienda concessionaria del servizio pubblico e che contiene i dati personali degli interessati in quanto dirigenti appartenenti a tale struttura– è stata effettuata nel quadro di un esercizio del diritto di cronaca e di critica rispetto ad un fatto (l´esistenza di tale organigramma) che costituisce l´elemento essenziale della notizia pubblicata e che si inserisce nell´ampio e annoso dibattito, di evidente interesse pubblico, sulla struttura e sull´organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo e soprattutto sulle sue interrelazioni con il sistema politico e partitico; ritenuto pertanto di non poter accogliere l´istanza con la quale i ricorrenti si sono opposti a un eventuale ulteriore analogo trattamento dei dati personali in questione;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste dei ricorrenti avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro, dichiarando tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di conservare i dati personali dei ricorrenti solo nell´edizione del quotidiano del 7 febbraio 2008 e di non detenerne in altri archivi;

RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la possibilità per i ricorrenti di tutelare, come detto, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o comunque lesivi della propria immagine o identità personale;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara infondate le restanti richieste.

Roma, 30 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli