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RELAZIONE 2007 - PARTE II - L'ATTIVTÀ SVOLTA DAL GARANTE - PAR. 8 Attività giornalistica e tecnologie della comunicazione

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[doc. web n. 1548658]

Relazione 2007 Relazione 2007 - 16 luglio 2008
Parte II - L´attività svolta dal Garante

 

Indice generale 

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8. Attività giornalistica e tecnologie della comunicazione
Anche il 2007 ha visto il Garante impegnato nel delicato bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del diritto alla riservatezza.

Il tema è stato affrontato anche durante la tradizionale Conferenza di primavera dei Garanti europei (Larnaka 11 maggio 2007) da Mauro Paissan, componente del Collegio, che ha illustrato i princìpi che devono guidare tale bilanciamento [doc. web n. 1408381]. L´intervento ha evidenziato, fra l´altro, la peculiarità dei poteri del Garante italiano in materia di informazione; ha sottolineato la responsabilità del giornalista, in prima istanza, nel valutare se, nel riferire di una notizia, la diffusione di un dato personale è essenziale per l´interesse pubblico e nel misurare la propria libertà rispetto al dovere di tutelare la dignità delle persone; ha posto altresì l´accento sull´incidenza di Internet e dei motori di ricerca sia sul "diritto all´oblìo", ovvero il diritto "a veder dimenticata una notizia che ci riguarda, passato un ragionevole periodo di tempo", sia sulla possibile circolazione senza controllo di notizie errate e incomplete che possono ledere gravemente l´immagine delle persone.

8.1. Minori

Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dei minori costituisce un tema di particolare rilievo per il Garante. Pur nella difficoltà di individuare regole generali, l´Autorità ha fornito alcune indicazioni al Comitato tv e minori sulla tutela della privacy dei minori nelle trasmissioni televisive di informazione e di intrattenimento. In particolare, oltre a ribadire alcuni princìpi consolidati –l´obbligo di garantire l´anonimato di minori vittime di violenza, il dovere del giornalista di valutare l´interesse del minore anche  prescindendo da eventuali determinazioni dei genitori– l´Autorità ha precisato che le garanzie vigenti (cfr. art. 50 del Codice; art. 7 del codice di deontologia dei giornalisti - Allegato A.1. al Codice [doc. web n. 487496]; Carta di Treviso, Del. n. 49 del 26/10/2006, in G.U. 13 novembre 2006, n. 264 [doc. web n. 1357821]) operano certamente anche nei casi di morte dei minori, per suicidio o per azioni lesive compiute ai loro danni. Notizie relative a simili accadimenti possono essere quindi date evitando di indugiare su dettagli quali, ad esempio, quelli relativi alla sfera sessuale o alla salute e, comunque, astenendosi dal diffondere immagini e informazioni lesive della dignità (Nota 6 giugno 2007).

 
Minori e Tv

L´Autorità si è inoltre pronunciata in merito alla pubblicazione da parte di un giornale locale di diversi dati idonei a identificare alcuni minori coinvolti nella travagliata separazione dei loro genitori (città in cui si era svolta la vicenda, nome, età e particolari dettagliati sulla salute di uno dei figli, nome ed età della sorella, nomi ed iniziali del cognome dei genitori, loro professione, luogo di attuale residenza della madre), nonché delicati dettagli sul loro stato di salute. Il Garante ha ribadito che non basta omettere il cognome per tutelare un minore, se poi sono forniti particolari che lo rendono facilmente identificabile, e ha quindi vietato al quotidiano l´ulteriore utilizzo dei dati (Provv. 19 settembre 2007 [doc. web n. 1445858]).

 
Separazioni
dei genitori

L´Autorità si è poi occupata della diffusione, da parte di un´emittente televisiva nel corso di un telegiornale nazionale, di immagini idonee a identificare i bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio, coinvolti in un procedimento penale per presunti abusi sessuali compiuti ai loro danni. Nel filmato –che riproponeva immagini relative ad una perizia effettuata per conto della Procura di Tivoli– i bambini risultavano identificabili a causa di riprese chiare e ravvicinate.  Il Garante ha vietato all´emittente di diffondere ulteriormente tali dati personali (Provv. 19 luglio 2007 [doc. web n. 1425235]).

 
Minori
e procedimenti
penali

Sono state poi esaminate due altre segnalazioni riguardanti la vicenda processuale, come ricostruita in un volume ad essa dedicato. Pur non riscontrando i presupposti per uno specifico provvedimento, l´Ufficio ha evidenziato la delicatezza dei dati contenuti nel volume (nel quale venivano riportate descrizioni piuttosto dettagliate sui comportamenti sessuali che i minori sarebbero stati costretti a tenere), attesa la possibile identificabilità di alcuni minori a livello locale (Nota 4 febbraio 2008).

Anche nel 2007 sono pervenute segnalazioni sulla pubblicazione, ad opera di settimanali, di servizi fotografici relativi a personaggi pubblici (che operano nel mondo dello spettacolo, politici, ecc.) e loro familiari, anche minori.

 
Famiglie
di personaggi
noti

In alcuni casi l´Ufficio ha richiamato all´attenzione degli editori la necessità di rispettare il principio dell´essenzialità dell´informazione, che comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti e ad altri soggetti non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia), ricordando che la notorietà di una persona non può affievolire i diritti dei congiunti e in particolare dei minori (Note 9 agosto 2007 e 14 gennaio 2008).

A conferma di quest´orientamento va ricordato un pronunciamento della Corte di appello di Milano (sentenza n. 2397 del 21 giugno 2007), con cui taluni giornalisti sono stati assolti dal reato di illecita diffusione di dati sensibili (art. 25, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 675, ora art. 167, comma 2, del Codice) precisando che a tale trattamento effettuato per finalità giornalistica non si applica la tutela penale. La Corte di cassazione (sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008) ha però annullato con rinvio la sentenza, non condividendo l´interpretazione della corte milanese, che avrebbe di fatto "«sottratto» l´intera categoria dei giornalisti ad una norma incriminatrice di portata carattere generale". La Corte di cassazione ha contestato l´interpretazione del giudice di merito ricavando invece dalla direttiva 95/46/Ce una tutela rigida e incomprimibile dei dati personali concernenti la salute; ha quindi ritenuto che, ai fini della non rilevanza penale del trattamento dei dati predetti, non sia affatto sufficiente che il giornalista persegua le finalità della sua professione, essendo per contro parametri inderogabili nel trattamento dei dati sensibili anche il rispetto del diritto di cronaca e dell´essenzialità dell´informazione.

Sull´ambito di tutela della sfera privata dei personaggi pubblici la Corte di cassazione (sent. n. 42067 del 9 ottobre 2007) ha anche affermato che le vicende private di personaggi impegnati nella vita politica e sociale possono risultare di interesse pubblico quando da esse si possano desumere elementi di valutazione della personalità di chi deve godere della fiducia dei cittadini, e non per soddisfare la semplice curiosità del pubblico.

Sono giunte, da parte di genitori interessati, diverse segnalazioni sul tema dei dati idonei a rivelare un rapporto adottivo. Il Garante ha affermato –come già negli anni precedenti (Relazione 2006, p. 75)– che non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è figlio adottivo; né si può rivelare la sua provenienza geografica. Per tutelare la personalità dell´adottato e della sua famiglia la legge sull´adozione affida infatti ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore del suo status e sanziona, anche penalmente, la divulgazione illecita del dato (artt. 28 e 73 l. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149; cfr. Comunicato stampa  25 marzo 2008).

 
Adozione

8.2. Cronache giudiziarie

Anche nell´anno di riferimento sono pervenuti numerosi reclami e segnalazioni riguardanti cronache giudiziarie. L´Autorità ha chiarito più volte che la pubblicazione di dati relativi a procedimenti penali (v. anche art. 4, comma 1, lett. e) del Codice) è ammessa anche senza il consenso dell´interessato, ma nei limiti dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 12 del menzionato codice di deontologia), da valutarsi caso per caso, nel contesto dei fatti narrati e nel rispetto delle disposizioni che tutelano il segreto delle indagini e gli atti processuali (artt. 114 e 329 c.p.p.) (Provv. 10 gennaio 2008 [doc. web n. 1489978] e Provv. 31 gennaio 2008 [doc. web n. 1491621]).

 
Intercettazioni
e altro materiale
di indagine

Tali princìpi sono stati richiamati dal Garante in relazione alla ripetuta pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte nell´ambito di importanti inchieste giudiziarie, di cui hanno riferito ampiamente le cronache nel corso del 2007. Nei casi esaminati le pubblicazioni sono risultate in contrasto con il limite della "essenzialità dell´informazione" sopra ricordato, e con le garanzie poste a tutela dei dati idonei a rivelare abitudini sessuali (cfr. art. 11 del codice di deontologia; Provv. 15 marzo 2007  [doc. web n. 1390923]; Provv. 7 giugno 2007 [doc. web n. 1421351]; cfr. anche Relazione 2006, p. 76).

Sulla pubblicazione del contenuto audio di intercettazioni telefoniche, l´Autorità ha osservato che la diffusione indifferenziata e a tempo indeterminato delle risultanze audio delle intercettazioni determina uno specifico impatto sulla sfera personale degli interessati e sulla loro dignità, soprattutto quando riguarda un elevato numero di conversazioni.

Pronunciandosi su un ricorso, l´Autorità ha ritenuto che, decorso il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della funzione informativa che ne aveva giustificato la pubblicazione, l´ulteriore permanenza massiva di intercettazioni in formato audio sul sito Internet di una testata giornalistica non risultava essenziale per l´informazione, pur legittima e analitica, su fatti di interesse pubblico, tenuto anche conto dell´eccessivo sacrificio di diritti di terzi interessati (Provv. 25 ottobre 2007 [doc. web n. 1458851]; Provv. 5 marzo 2008  [doc. web n. 1517832]).

Con numerosi  reclami, ricorsi e segnalazioni è stata lamentata l´illiceità della pubblicazione dei nomi delle persone sottoposte a procedimento penale.

Al riguardo è stato ribadito l´orientamento già espresso dal Garante sulla liceità, di regola, di tale pubblicazione (Relazione 2006, p. 76 ss.) salve eventuali cautele necessarie per tutelare l´identità delle vittime degli illeciti (Nota 1 ottobre 2007; in precedenza anche Provv. 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634]).

L´Ufficio ha poi ricordato che nelle notizie concernenti persone che hanno subìto azioni delittuose il limite della "essenzialità dell´informazione" deve essere valutato con particolare rigore, anche considerando gli ulteriori rischi cui la diffusione dei dati personali può esporre l´interessato. È stato quindi ritenuto non rispondente a tale principio un articolo che conteneva i dati identificativi della vittima di un furto, nonché altri dati personali (la professione, l´indirizzo e la fotografia dell´abitazione dell´interessata, l´indirizzo di un altro immobile di sua proprietà) (Nota 22 gennaio 2008).

La Corte di cassazione, decidendo su un ricorso presentato avverso un provvedimento del Garante del 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451] ha affermato che "la foto di un imputato in stato di arresto con le manette ai polsi, se ritrae il predetto in una posa in cui non sono visibili le manette non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione" (sentenza n. 7261 del 19 marzo 2008). La Corte ha ritenuto che "la rivelazione dell´immagine di un imputato costituisce certamente un dato personale, è da porsi sotto il medesimo profilo della comunicazione delle generalità dello stesso e, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, quale nel caso di specie l´informazione su eventi delittuosi, va ritenuta essenziale all´espletamento del diritto di cronaca" (cfr. in tema anche Provv. 8 maggio 2007 [doc. web n. 1410586]).

 
Dati
e immagini
degli arrestati

In numerose segnalazioni veniva lamentato il contenuto diffamatorio di alcune notizie pubblicate; l´Ufficio ha ricordato che per questo specifico profilo non possono essere invocate disposizioni in materia di protezione dei dati personali, bensì altre specifiche forme di tutela (rettifica, risarcimento dei danni, querela) previste dal codice civile, dal codice penale e dalla legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47), da far eventualmente valere dinanzi al giudice ordinario (cfr. anche Corte di appello di Milano, sent. n. 2397 del 21 giugno 2007).

 
Diffamazione

A una persona che contestava la verità di notizie che la riguardavano, pubblicate su alcune testate on-line, l´Ufficio ha poi risposto che il carattere diffamatorio di un articolo non poteva essere comprovato dalla sola richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione, riferita a un diverso articolo pubblicato da un altro quotidiano (Nota 16 aprile 2008).

8.3. Diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e tutela della dignità della persona

L´essenzialità dell´informazione e la dignità delle persone, a maggior ragione quando queste sono colpite da malattie, costituiscono i princìpi-cardine dell´attività giornalistica che, come il Garante ha più volte precisato, operano anche se si tratta di persone decedute.

 
Informazioni
sui decessi

Sulla base di tali princìpi il Garante è intervenuto, a seguito di un reclamo, nei confronti di alcuni quotidiani  che avevano dato notizia di una donna morta quasi due anni prima per il morbo di Creutzfeldt-Jakob (il cd. morbo della "mucca pazza") rivelandone nome, cognome, luogo di nascita e di residenza, professione, oltre a informazioni dettagliate sulla malattia (tra cui sintomi, descrizione degli accertamenti medici svolti, risultati dell´autopsia). Una delle testate aveva pubblicato anche una fotografia ripresa dalla lapide.

I numerosi dati riportati, soprattutto di natura sensibile, secondo quanto precisato dalla reclamante (la figlia della donna deceduta), non erano stati resi noti né dai familiari, né da loro comportamenti tenuti in pubblico.

L´Autorità ha quindi accolto il reclamo, ricordando che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una persona, deve rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e il decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e deve altresì astenersi dal pubblicare "dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10 del codice di deontologia). L´Autorità ha pertanto vietato ai quotidiani indicati nel reclamo l´ulteriore diffusione –anche attraverso i loro siti web– delle generalità e di altri dati personali della donna defunta (Provv. 29 novembre e 6 dicembre 2007 [doc. web nn. 1478059 e 1478083]).

Un richiamo alla tutela della dignità delle persone, anche defunte, e all´essenzialità dell´informazione è stato effettuato in occasione dei servizi stampa e televisivi dedicati alla figura di Luciano Pavarotti e alle sue vicende familiari (Comunicato stampa 25 ottobre 2007), nonché in relazione alla pubblicazione di dettagli intimi e corrispondenze private inerenti ai rapporti tra i protagonisti del caso di Garlasco (Comunicato stampa 14 dicembre 2007).

Nel quadro degli stessi princìpi, il Garante ha altresì avviato un´istruttoria in relazione alla diffusione, da parte di un´emittente televisiva locale, di alcune immagini del cadavere della studentessa inglese trovata uccisa a Perugia il 2 novembre 2007, immagini che erano state raccolte dalla Polizia scientifica durante uno dei sopralluoghi sul luogo dell´omicidio (Comunicato stampa 1 aprile 2008). Il divieto della diffusione di tali immagini, risultata non giustificata dal punto di vista dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e in grave violazione della dignità della persona, è stato stabilito con provvedimento 24 aprile 2008 [doc. web n. 1519915].

In linea con questi orientamenti del Garante si pone anche una decisione del Tribunale di Frosinone (n. 760 del 30 novembre 2007) che ha ritenuto fondate le contestazioni mosse nei confronti di un quotidiano il quale, nel dare notizia della morte di un bambino e delle relative esequie, aveva diffuso dati sensibili non essenziali relativi alla situazione familiare e di salute dei congiunti del deceduto. Il Tribunale, tenuto conto delle risultanze testimoniali, ha ritenuto illecita –anche alla luce di quanto previsto dall´art. 5 del codice di deontologia– la pubblicazione di alcune fotografie dei familiari del defunto scattate durante i funerali nonostante il divieto degli interessati "chiaramente e vivacemente manifestato".

L´Autorità ha inibito l´ulteriore diffusione del nome e cognome della donna protagonista di una vicenda relativa ad una interruzione volontaria della gravidanza,  nel mese di febbraio 2008, presso l´Azienda universitaria ospedaliera "Federico II" di Napoli. Alcuni quotidiani (per la gran parte locali) e agenzie di stampa avevano pubblicato il nome e cognome della donna, unitamente a descrizioni particolareggiate delle circostanze e modalità in cui sarebbe avvenuta l´interruzione della gravidanza. Sebbene l´episodio avesse assunto un rilevante interesse pubblico, la diffusione di tali dati personali non era comunque giustificata, anche perché le informazioni sull´interruzione volontaria della gravidanza  ricevono una specifica protezione da parte dell´ordinamento (artt. 5, 11 e 21 l. 22 maggio 1978, n. 194). Inoltre, benché i dati identificativi dell´interessata fossero contenuti in atti parlamentari lecitamente conoscibili, non veniva meno il dovere dei giornalisti di valutare autonomamente il rispetto delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali delle persone (Provv. 5 marzo 2008 [doc. web n. 1523741]).

 
Interruzione
volontaria
della gravidanza

Sugli stessi princìpi si basa il richiamo del Garante agli organi di informazione con riferimento alle notizie emergenti sulle indagini in corso a Genova riguardo all´ipotizzata attività illecita di interruzione volontaria della gravidanza e, in particolare, alla tutela dei nomi delle donne coinvolte nella vicenda, anche se indagate (Comunicato stampa 14 marzo 2008).

L´Autorità, a seguito di alcune segnalazioni, ha invitato televisioni e giornali ad adottare tutte le cautele possibili affinché, nei servizi giornalistici sul disagio sociale e la povertà, non vengano rese riconoscibili le persone oggetto dei servizi (ad es., indugiando sul volto, nei servizi televisivi), senza il loro esplicito consenso. Spesso, infatti, le persone vengono ritratte mentre frugano nei cassonetti o in situazioni che rivelano comunque, anche nello svolgimento di normali attività quotidiane, uno stato di indigenza e sofferenza sociale. L´Autorità ha osservato che è giusto e necessario documentare tali situazioni, ma nel rispetto della dignità della persona (Comunicato stampa 4 marzo 2008).

 
Disagio sociale

Diversi quesiti e segnalazioni hanno riguardato la pubblicazione di dati personali riferiti a persone che avevano subìto incidenti stradali. La pubblicazione di simili notizie è espressione di un legittimo esercizio del diritto/dovere di cronaca e, in base ai princìpi generali in tema di giornalismo (art. 137 del Codice), il riferimento alle persone coinvolte non costituisce di per sé un illecito. Tuttavia, come più volte precisato dall´Autorità, l´essenzialità dell´informazione va valutata caso per caso, in rapporto al complesso di dati personali che integrano la notizia. Talvolta, infatti, gli articoli indugiano sulle condizioni di salute delle persone o sono corredate da immagini che possono risultare lesive della loro dignità.

 
Incidenti

Tra i casi esaminati, il Garante ha ritenuto fondata la segnalazione avente per oggetto gli articoli di due quotidiani locali che, nel riferire di un incidente stradale, avevano pubblicato diversi dati personali relativi alle persone coinvolte negli incidenti, compresa la circostanza che il segnalante aveva subìto l´amputazione di un arto. Il Garante ha ritenuto che nel caso di specie il dettaglio sulle conseguenze sull´incidente, riferito a una persona identificata, non rispettasse le disposizioni del codice di deontologia (artt. 5 e 10). I dati relativi alla sfera personale dei segnalanti nel loro complesso risultavano eccedenti ai fini della cronaca sull´accaduto; è stata ritenuta parimenti ingiustificata sul piano normativo (art. 25 del Codice e art. 8 del codice di deontologia) la comunicazione e la successiva riproduzione delle foto-tessera dei documenti di riconoscimento dei segnalanti, rinvenuti dalla polizia stradale nell´autovettura incidentata (Provv. 2 aprile 2008 [doc. web n. 1519908]).

L´Autorità ha invece constatato che ha agito nel quadro del legittimo esercizio di cronaca un quotidiano che, nel pubblicare la notizia di un incidente stradale in cui aveva perso la vita un uomo, aveva definito la persona che era con lui al momento dell´incidente "sua attuale compagna".

La moglie del defunto aveva chiesto al quotidiano di cancellare l´espressione dagli archivi informatici e dal sito Internet perché riteneva che il termine, incompatibile con l´esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale, ledesse la sua identità personale. Non ottenuta risposta, la donna si era rivolta al Garante che ha però dato ragione al quotidiano. L´Autorità ha rilevato infatti che il termine "compagna" –non di univoca accezione, in particolare nell´ambito giornalistico– non risultava in necessaria contraddizione, dal punto di vista giuridico e semantico, con la circostanza addotta dalla moglie.

Inoltre, il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico non risultava illecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell´incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto (Provv. 3 maggio 2007 [doc. web n. 1408971]). L´Autorità  ha comunque chiarito che il "dato personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice) oggetto di contestazione, pur riferito a due persone fisiche diverse dalla ricorrente, era riferibile, sia pure indirettamente, anche alla ricorrente medesima, nei cui riguardi l´informazione pubblicata spiegava parimenti effetti (cfr. anche Gruppo art. 29 "Working document on data protection issues related to Rfid technology"- WP 104 [doc. web n. 1497279]).

Il Tribunale di Bolzano, con decisione n. 231 del 13 febbraio 2007, ha accolto il ricorso in via d´urgenza presentato nei confronti di alcuni quotidiani locali che avevano diffuso la notizia che una donna, cameriera in un locale della zona, avrebbe avuto contatti di natura sessuale con numerosi clienti e dopo la nascita della figlia avrebbe citato in giudizio un numero consistente di possibili responsabili per accertare la paternità. Il Tribunale, in linea con l´orientamento sopra riportato del Garante sulla riconoscibilità degli interessati, ha affermato che gli articoli, pur senza menzionare il nome della donna, tuttavia contenevano una quantità di dati (l´indicazione del paese e dell´esercizio commerciale in cui lavorava, il luogo in cui ha vissuto, le iniziali, l´età, il fatto che le fosse stato attribuito un diminutivo) che, nel loro insieme, rendevano senz´altro identificabile la ricorrente, almeno per una porzione dell´opinione pubblica locale. Secondo il Tribunale, gli articoli contenevano riferimenti alla vita sessuale della donna (dipinta come eccessiva e sregolata), associati anche a immagini ambigue, risultati eccedenti i limiti del diritto di cronaca e lesivi della sua dignità. Parimenti illeciti sono stati ritenuti i riferimenti indiretti alla figlia minorenne. Il Tribunale ha quindi vietato l´ulteriore diffusione dei dati relativi alla ricorrente e alla minore per violazione degli artt.136 e seguenti del Codice.

 
Informazioni
idonee
a rivelare
abitudini
sessuali

8.4. Libertà e garanzie nella raccolta dei dati

Diverse segnalazioni hanno lamentato la raccolta di dati personali (anche in forma di conversazioni e immagini), attraverso l´uso di strumenti di ripresa audio e visiva all´insaputa degli interessati.

 
Strumenti
di ripresa
audiovisiva

Un primo intervento ha riguardato la pubblicazione su un settimanale di alcune fotografie che avevano ritratto un noto personaggio politico all´interno del parco della sua abitazione privata in compagnia di alcune sue ospiti. Il Garante ha riscontrato che l´acquisizione delle immagini da parte del fotografo era avvenuta con tecniche di ripresa invasive, rilevando come tale condotta abbia violato i generali princìpi di liceità e correttezza del trattamento previsti dal Codice (art. 11), nonché alcuni specifici obblighi di correttezza e trasparenza sussistenti in capo ai giornalisti (artt. 2 e 3 del codice di deontologia). L´Autorità ha pertanto disposto in via temporanea il blocco (Provv. 21 aprile 2007 [doc. web n. 1400655]) e, successivamente, il definitivo divieto di ulteriore diffusione del servizio fotografico (Provv. 8 maggio 2007 [doc. web n. 1409488]); ha precisato, inoltre che la violazione si era concretizzata già al momento della raccolta delle immagini, prescindendo da ogni valutazione sulla notorietà o meno degli interessati, sull´interesse pubblico della notizia e sulle modalità espositive utilizzate nella pubblicazione.

La decisione dell´Autorità ha trovato conferma anche presso la Corte di cassazione (sentenza n. 17408 del 22 febbraio 2008) la quale ha affermato che le fotografie in questione costituivano una violazione dell´art. 615 bis c.p. e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica. La Corte ha inoltre precisato che "non possono farsi rientrare tra gli «stampati»" (per i quali opera il divieto di sequestro: art. 1 rd. lgs. n. 561/1946) "le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero, non trasmettono idee.".

Il Garante ha poi accolto i ricorsi di tre imam ai quali si erano rivolti due giornalisti fingendosi coniugi di fede musulmana alla ricerca di un  consulto religioso, affermando che un giornalista non può usare "artifici" per svolgere la sua attività e deve rendere Nota la sua professione (Provv. 5 luglio 2007, [doc. web nn. 1436163 e 1435035] e Newsletter 16 ottobre 2007 [doc. web n. 1448246)].

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i giornalisti non avevano informato gli imam né dell´uso della telecamera, né che le loro dichiarazioni sarebbero state utilizzate per un servizio giornalistico.

È stato ritenuto sussistente l´interesse pubblico a conoscere le opinioni delle guide religiose di alcune delle principali moschee italiane sull´uso del velo da parte delle donne. Il Garante ha però ravvisato, in particolare, la violazione dell´obbligo del giornalista di rendere note le finalità di un colloquio –ossia la raccolta di informazioni per un servizio giornalistico– e di evitare l´uso di "artifici" (art. 2 del codice di deontologia); ha escluso che ricorresse l´ipotesi prevista dal codice deontologico –invocata invece dalla società televisiva– che esime il giornalista dall´obbligo di qualificarsi nel caso in cui "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa" (art. 2 cit.). I due giornalisti televisivi, infatti, avevano reso Nota, seppure genericamente, la propria professione agli imam che li avevano comunque ammessi nei loro uffici all´interno delle moschee e avevano continuato a fornire informazioni, anche se gli stessi le annotavano su un taccuino. Non pertinenti e non essenziali all´informazione sono risultate, inoltre, le traduzioni di brani di telefonate ricevute da uno degli imam durante i colloqui, riportate nel servizio. L´Autorità ha pertanto ordinato a una televisione via satellite di non trasmettere più il servizio giornalistico e di cancellarlo dal proprio sito Internet. Analogo divieto è stato disposto nei confronti di un quotidiano il quale aveva pubblicato informazioni relative ai due imam, in particolare le loro immagini, anticipando in un articolo la messa in onda del servizio (Provvedimenti 5 luglio 2007 [doc. web nn. 1435035 e 1436163]).

Al quesito di un giornalista sulla liceità della raccolta e della diffusione di una intervista telefonica registrata all´insaputa dell´interessato, l´Ufficio ha risposto che la registrazione di un´intervista non è di per sé illecita in termini generali; l´interessato deve però esserne però in qualche modo consapevole, specie quando si intende dare diffusione della registrazione stessa. Questa accortezza va ovviamente calibrata caso per caso anche in relazione alle qualità soggettive delle persone interpellate (Nota 4 febbraio 2008).

 
Intervista
telefonica

Il direttore di una rete televisiva aveva lamentato con ricorso al Garante l´illecita diffusione, da parte di un quotidiano, di alcune sue affermazioni sul festival di Sanremo in via di conclusione e sulle prospettive future della manifestazione. Secondo il ricorrente, le citate dichiarazioni non potevano essere diffuse per il loro carattere confidenziale; erano state carpite di nascosto, da un soggetto non riconosciuto e non riconoscibile quale giornalista, nel corso di una conversazione, in un ristorante, tra il ricorrente e un dirigente della rete.

 
Conversazione
al ristorante

Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando che le notizie erano state acquisite in un luogo aperto al pubblico (un noto ristorante al centro di Sanremo frequentato da artisti, giornalisti e altri addetti ai lavori) e non risultavano essere state carpite in violazione del dovere di correttezza. Sussisteva poi un interesse pubblico a conoscere le opinioni del ricorrente sullo svolgimento e sulle prospettive future di una delle più rilevanti manifestazioni musicali –già oggetto di ampio dibattito sulla stampa in quei giorni– essendo egli un personaggio pubblico, nonché il direttore della rete che in quei giorni stava trasmettendo la manifestazione canora (Provv. 7 giugno 2007 [doc. web n. 1419429)].

Il Garante ha accolto la richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento dei dati del ricorrente (comandante dei vigili del fuoco), contenuti in una conversazione telefonica registrata (come ogni altra telefonata) per finalità proprie del servizio dei vigili del fuoco, poi masterizzata e trasmessa da persone ignote a due quotidiani locali che, a loro volta, l´avevano diffusa sui relativi siti on-line.

 
Diffusione
di una telefonata
di servizio

Il Garante ha riscontrato la violazione del Codice, perché l´uso dei dati personali del ricorrente era diverso e incompatibile con quello della finalità della raccolta (art. 11, comma 1, lett. a) e b) e ha pertanto vietato l´ulteriore diffusione della registrazione (Provv. 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1388922]).

Il Garante ha ritenuto fondato il ricorso con cui era stata lamentata l´acquisizione e la successiva diffusione, senza il consenso dell´interessato, da parte di un quotidiano a tiratura nazionale, di una e-mail a carattere personale inoltrata al ricorrente da una donna sposata dallo stesso con rito islamico e successivamente ripudiata. Il Garante ha rilevato che, seppur attinente a un argomento di interesse pubblico (il matrimonio islamico, il ripudio e i diritti della moglie ripudiata), una simile pubblicazione contrasta sia con le garanzie costituzionali della corrispondenza "e di ogni altra forma di comunicazione" (art. 15 Cost.), sia con le disposizioni dettate dalla legge sul diritto d´autore (art. 93, l. 22 aprile 1941, n. 633) (Provv. 24 maggio 2007 [doc. web n. 1419749]).

 
Corrispondenza
privata

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle comunicazioni che recepisce il "codice media e sport" di autoregolamentazione dell´informazione sportiva (Parere 11 ottobre 2007 [doc. web n. 1449705]). L´Autorità ha rivolto in particolare la sua attenzione sull´art. 3, in base al quale emittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare misure adatte, quando necessario, a rendere individuabili le persone che si collegano telefonicamente, in audio o in audio-video, alle trasmissioni. Il Garante ha ritenuto questa previsione coerente con le finalità del "codice media e sport", sia per la sua valenza dissuasiva (in caso di telefonate che incitino alla violenza), sia per l´aiuto che essa può fornire alle emittenti, alle quali spetta il compito di valutare l´idoneità a partecipare a ulteriori trasmissioni dei soggetti che si sono resi responsabili di violazione del codice di autoregolamentazione. Al codice di autoregolamentazione hanno aderito, tra gli altri, emittenti televisive e radiofoniche, l´Ordine dei giornalisti, l´Unione stampa sportiva italiana, la Federazione nazionale stampa italiana e la Federazione italiana editori giornali.

 
Media e sport

8.5. Reti di comunicazione
8.5.1. Invio comunicazioni commerciali non sollecitate
Numerosi sono stati gli interventi dell´Autorità in merito alla ricezione non richiesta di e-mail, fax, Sms o Mms per fini pubblicitari o promozionali.

In particolare, con il provvedimento del 22 febbraio 2007 [doc. web n. 1388590], è stato ribadito che i dati conferiti dall´interessato per l´esecuzione di un contratto non possono essere utilizzati per uno scopo diverso. È infatti necessario garantire agli interessati il diritto di esprimere liberamente un valido consenso informato per i trattamenti finalizzati al marketing, con modalità e in un ambito del tutto distinto da quello relativo al conferimento dei dati indispensabili per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

L´inserimento tra le condizioni generali di contratto della riserva di inviare tramite posta elettronica comunicazioni pubblicitarie, quindi, viola il principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Il Garante, nel caso specifico, ha pertanto disposto il divieto di proseguire il trattamento risultato illecito.

In diversi provvedimenti sull´invio di fax pubblicitari (Provv. 4 aprile 2007 [doc. web n. 1402646]; Provv. 24 maggio 2007 [doc. web n. 1418805]; Provv. 3 maggio 2007 [doc. web n. 1410276]; Provv. 28 giugno 2007 [doc. web n. 1433896]; Provv. 11 luglio 2007 [doc. web n. 1433939]) è stato ribadito che la reperibilità dei dati sugli elenchi pubblici e, in particolare, sugli elenchi categorici (Pagine gialle, Pagine utili, ecc.) non esime il titolare del trattamento, in ragione della specificità del mezzo considerato, dal chiedere il consenso all´interessato per l´uso pubblicitario e commerciale del telefax (art. 130 del Codice).

In tale sede è stata riscontrata un´interpretazione non corretta del provvedimento del 14 luglio 2005 [doc. web n. 1151640]), che stabilisce un regime speciale per gli elenchi categorici rispetto a quegli alfabetici. Se è vero infatti che in base a tale provvedimento, per la formazione degli elenchi categorici si prescinde dal consenso dei soggetti interessati in quanto il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma 1, lett. d), del Codice), il titolare del trattamento è comunque tenuto a chiedere il consenso all´interessato per l´invio di comunicazioni commerciali, trovando applicazione, come detto, l´art. 130 del Codice.

Per quanto riguarda l´invio di comunicazioni commerciali tramite la posta elettronica, l´Autorità ha ribadito il principio che un indirizzo e-mail, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non può essere oggetto di un uso indiscriminato. Il tema si è posto, tra l´altro, nell´ambito del provvedimento del 14 giugno 2007 [doc. web n. 1424068] in cui l´Autorità ha ricordato che occorre ottenere sempre il consenso preventivo del destinatario prima di utilizzare l´indirizzo di posta elettronica per fini di pubblicità e di marketing, non comportando la pubblicità di fatto di un dato la sua libera utilizzabilità con il predetto mezzo.

Con il provvedimento del 4 ottobre 2007 [doc. web n. 1457973], il Garante ha richiamato il principio stabilito all´art. 15 del Codice per cui chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell´art. 2050 c.c.. L´intervento del Garante, infatti, lascia impregiudicata la possibilità per l´interessato di esercitare in sede civile i propri diritti al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto.

L´Autorità ha rilevato l´illiceità di alcuni trattamenti anche nel corso dell´attività di indagine relativa a determinati gestori di telefonia mobile con specifico riferimento all´utilizzo di sistemi di invio di messaggi promozionali del tipo Sms  e/o Mms. In particolare, alcuni clienti di un gestore di telefonia mobile hanno segnalato al Garante la reiterata ricezione di messaggi pubblicitari tramite Sms e Mms pur avendo espressamente revocato il consenso all´uso dei propri dati. Terminati gli accertamenti condotti anche presso la società telefonica, l´Autorità, con il provvedimento del 23 gennaio 2008 [doc. web n. 1487925], ha vietato al gestore l´uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un servizio telefonico perché trattati in modo illecito e ha prescritto al gestore l´adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari.

In tema di comunicazioni commerciali non sollecitate, si segnala la partecipazione del Garante a una serie di eventi internazionali volti a realizzare una rete di collaborazione tra le autorità e, con il supporto dei soggetti privati, ad arginare il dilagare del fenomeno dello spam. In particolare, il Garante ha preso parte a diverse iniziative del Cnsa (The EU Contact Network Network of Spam Authorities): all´incontro  del 5 giugno 2007 a Bruxelles, al termine del quale è stato proposto di sensibilizzare tutti i Governi al finanziamento delle iniziative di risoluzione del problema e di organizzare una conferenza a livello ministeriale; a quello del 10 e 11 ottobre 2007 a Washington nel corso del quale sono state analizzate le nuove forme di spam (cd. "spim- spam", ovvero attraverso programmi di messaggistica istantanea, "spit-spam", cioè inviato usando Voip, e spam tramite bluetooth) e ipotizzate nuove forme di collaborazione; a quello del 26 febbraio 2008 a Bruxelles, conclusosi con la proposta di rafforzare la cooperazione tra i diversi stati contro lo spam, estendendo tale iniziativa anche a Paesi extra Ue.

Il Garante ha inoltre collaborato con l´autorità inglese per la risoluzione di un caso in cui le comunicazioni commerciali venivano inviate dall´Italia, ma il database veniva gestito da un società con sede nel Regno unito.

8.5.2. Telefonia

Nel 2007 il Garante ha proseguito l´attività relativa al trattamento dei dati personali nell´ambito dei cd. "servizi telefonici non richiesti", già oggetto del provvedimento generale del 16 febbraio 2006 (in G.U. 6 marzo 2006, n. 54 [doc. web n. 1242592]). Con tale provvedimento l´Autorità aveva prescritto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica una serie di misure –da adottare entro il 31 maggio 2006– volte a evitare l´indebita attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli interessati (cfr. Relazione 2006, p. 87). Decorsi i termini indicati nel provvedimento, le segnalazioni nel frattempo pervenute hanno denunciato sia l´attivazione di servizi non richiesti, quali cambi di gestore, attivazioni di linee Internet veloci, servizi aggiuntivi sulle linee telefoniche, sia l´inoltro di telefonate pubblicitarie. Si è pertanto resa necessaria, a tutela degli utenti telefonici, una vasta operazione di carattere ispettivo che, dal 27 marzo al 3 aprile 2007, ha interessato 15 accertamenti presso call center, interni ed esterni, di cui si servono i principali gestori telefonici. Dall´esame delle risultanze e dei documenti acquisiti è emerso che in diversi casi i call center non ottemperavano all´obbligo di informare adeguatamente gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, quando richiesto, di registrare la volontà dell´abbonato di non essere più disturbato. È stata quindi appurata la mancata osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento del 2006, nonché l´inosservanza del Codice con riferimento al consenso specifico ed informato necessario per effettuare chiamate di carattere promozionale e pubblicitario e alle modalità con le quali viene resa l´informativa alle persone contattate. Il Garante ha pertanto adottato cinque provvedimenti nei confronti di alcuni fra i principali gestori telefonici, delle società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende prescrivendo una serie di misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti degli utenti garantiti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Società telefoniche e call center hanno dovuto interrompere i trattamenti illeciti di dati informando l´Autorità, entro un congruo termine, circa lo stato di adempimento delle misure prescritte (Provvedimenti 30 maggio 2007 [doc. web nn. 1412626141261014125981412557 e 1412586]).

 
Attivazione
di servizi
non richiesti
e chiamate
indesiderate

Con l´intento di verificare l´effettivo adeguamento degli stessi soggetti alle prescrizioni impartite, la Guardia di finanza, nel dicembre 2007, ha avviato un attività di carattere ispettivo nell´ambito del cd. progetto "Teleselling", effettuando 76 ispezioni in contemporanea su tutto il territorio nazionale presso i contact center dei principali gestori telefonici.

Nell´anno di riferimento, l´Autorità ha comminato, per illeciti trattamenti di dati personali, circa 75 sanzioni ai principali gestori di telefonia pari ad un ammontare di circa 332 mila euro.

Nel corso del 2007 il Garante ha avviato un´istruttoria volta a verificare l´adozione, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, delle misure previste dall´art. 124, comma 2, del Codice, che stabilisce che i fornitori stessi debbano abilitare l´utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi –per il pagamento– di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. L´adempimento di queste misure da parte dei fornitori ha ripercussioni sulla disciplina della fatturazione dettagliata: il Garante, infatti, una volta accertata l´effettiva disponibilità di tali modalità alternative di pagamento, può autorizzare il fornitore a indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni effettuate (art. 124, comma 5), derogando così alla previsione del comma 4 dell´art. 124 che prevede invece il "mascheramento" delle ultime tre cifre dei numeri chiamati.

 
Fatturazione
dettagliata

Dall´istruttoria effettuata dall´Autorità è emerso che la maggior parte dei fornitori ha reso reperibili proprie modalità alternative di pagamento, anche impersonali, quali carte "a codice" e carte prepagate. È stata attestata in atti la loro fruibilità sul territorio nazionale; è inoltre emerso che, in aggiunta alle modalità alternative di pagamento messe a disposizione direttamente dai fornitori contattati, ve ne sono altre distribuite sul mercato da parte di altri soggetti (ad es. Poste Italiane S.p.A.).

L´Autorità ha pertanto ritenuto che, sia per quanto riguarda la possibilità di effettuare comunicazioni, sia per quel che concerne la richiesta di servizi, tutti i fornitori interpellati risultano adempienti all´obbligo sancito all´art. 124, comma 2, del Codice.

Oggetto di considerazione è stata anche la notevole diffusione nella telefonia mobile delle cd. "sim card prepagate" che, per loro stessa natura, costituiscono uno strumento che consente di effettuare chiamate o richiedere servizi, senza che questi risultino nella fatturazione. Per quel che concerne, invece, i contratti di telefonia mobile, è stato rilevato che per essi sussistono le medesime garanzie operanti per i contratti di telefonia fissa: è risultato infatti che anche gli utenti di telefonia mobile sono abilitati dai propri fornitori a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi tramite modalità alternative di pagamento (proprie o di terzi).

Nel quadro così delineato, il Garante ha pertanto ritenuto che sussistessero le condizioni per adottare il provvedimento generale di carattere autorizzativo ai sensi dell´art. 124, comma 5, del Codice (Provv. 13 marzo 2008, in G.U. 3 aprile 2008, n. 79 [doc. web n. 1501106]). A partire dal 1 luglio 2008, quindi, tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che abbiano abilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, sono autorizzati a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni.

I fornitori, in tal caso, devono fornire a tutti i propri abbonati un´idonea informativa (da inserire all´interno di almeno due fatture e nel proprio sito web), relativa alla decisione di avvalersi dell´autorizzazione, specificando che tutti coloro che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno automaticamente "in chiaro", salvo che richiedano esplicitamente il mascheramento delle ultime tre cifre. La medesima informativa dovrà anche contenere l´invito, rivolto a tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata "in chiaro", a informare coloro che utilizzino l´utenza che saranno indicati per esteso tutti i numeri oggetto di fatturazione.

Scheda

Doc-Web
1548658

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