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[doc. web n. 1520250]
[v. Newsletter 12 luglio 2008]

Marketing via fax: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell´interessato (Enterprise Group s.r.l.) - 13 maggio 2008


            IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere adottate in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

VISTA la segnalazione del 13 novembre 2007 con la quale Sandro Catta ha lamentato la ricezione di fax indesiderati inviati dal numero XX al fine di promuovere offerte commerciali da parte di Telecom Italia S.p.A. per i possessori di partita Iva;

VISTA la nota del 9 gennaio 2008 con la quale il segnalante ha dichiarato di non aver mai prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni commerciali e ha segnalato la concreta impossibilità di opporsi al trattamento da parte della società (art. 7 del Codice);

VISTA la richiesta di informazioni dell´Autorità all´intestatario del n. XX, che è risultata la Enterprise Group s.r.l.;

VISTA la nota inviata in data 29 novembre 2008 con la quale Enterprise Group s.r.l. ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che i dati "sono stati raccolti da elenchi categorici e liste pubbliche riferite a soggetti economici" specificando che "tali elenchi sono Pagine gialle, Pagine utili, Banche dati delle Camere di Commercio e Albi professionali";

RILEVATO che nella medesima nota la società ha asserito che il consenso degli interessati non sarebbe necessario in quanto il trattamento riguarda dati inerenti a "soggetti che svolgono attività economica e dati provenienti da elenchi pubblici";

RILEVATO, dalle dichiarazioni in atti (v. segnalazione di Sandro Catta  del 9 gennaio 2008), che presso Enterprise Group s.r.l. non risultano in atto idonee modalità volte ad assicurare un effettivo e agevole esercizio dei diritti (art. 10, comma 1 del Codice), che occorre quindi prescrivere nei termini di cui in motivazione;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2, del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che tale garanzia non viene meno nel caso in cui i dati dell´interessato siano reperibili dagli elenchi categorici o da albi pubblici (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, sia stato richiesto prima dell´inizio del trattamento dei dati uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Enterprise Group s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato nel caso di specie in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Enterprise Group s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof.  Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Enterprise Group s.r.l., con sede legale in Roma, Via Ostiense 30, l´ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a Enterprise Group s.r.l. di predisporre le misure idonee al fine di rendere effettivo e agevole l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice da parte degli interessati. Ciò, senza ritardo e dando adeguato riscontro a questa Autorità entro il 14 giugno 2008, ai sensi dell´art. 157 del Codice, circa l´avvenuto adempimento, allegando la pertinente documentazione.

Roma, 13 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli