Agenti di cambio
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Ai sensi dell´art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, gli studi professionali degli agenti di cambio non sono tenuti a richiedere ai propri clienti il consenso per l´uso professionale dei dati personali, trattandosi di trattamento necessario per l´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di cui, peraltro, sono parte gli stessi interessati. Qualora, invece, detto trattamento si concretizzi in una comunicazione o in una diffusione a terzi dei dati personali, l´acquisizione del consenso dell´interessato è dovuta, sempre che non ricorrano i presupposti di cui all´art. 20, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996. In ogni caso permane l´obbligo di rendere un´idonea informativa.
- Garante 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 39 [doc. web n. 39656]